Sentenza nº 483 da Calabria, Reggio Calabria, 28 Maggio 2007

Data di Resoluzione28 Maggio 2007
EmittenteCalabria - Reggio Calabria

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 483 /2007

Reg. sent.

N. 1210/04 Reg. Ric.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA CALABRIA

SEZIONE STACCATA DI REGGIO CALABRIA

composto dai Magistrati:

- LUIGI PASSANISI Presidente

- DANIELE BURZICHELLI Consigliere

- CATERINA CRISCENTI Primo Referendario rel, est

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso N. 1210/04 R.G. proposto da BARRECA Antonino, BARRECA Domenico, BARRECA Giuseppe, BARRECA Teresa, BARRECA Francesco, BARRECA Giovanni, rappresentati e difesi dall'Avv. Cesarina CARBONE, presso il cui studio sito in Reggio Calabria, Via Quartiere Militare, 34 sono elettivamente domiciliati

CONTRO

Comune di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Mario DE TOMMASI presso il cui studio, sito in Reggio Calabria, Via Castello, 1 è elettivamente domiciliato

per ottenere

il pagamento in favore dei ricorrenti della somma di ¤ 320.000,00 a titolo di risarcimento per l'occupazione acquisitiva o a quella maggiore o minore somma che sarà accertata dal CTU con gli interessi e la rivalutazione dalla scadenza dell'occupazione legittima al soddisfo.

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Visto il ricorso ed i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio e la memoria difensiva del Comune intimato;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore per la pubblica udienza del 31 gennaio 2007 la Dott. Caterina CRISCENTI ed uditi i procuratori delle parti, come da verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

F A T T O

Con ricorso notificato in data 25 giugno 2004 i ricorrenti agivano per il risarcimento del danno da occupazione acquisitiva, verificatasi a seguito della occupazione e conseguente irreversibile trasformazione del terreno di loro proprietà, sito in Reggio Calabria, al fg. 27, partt. 567 e 568.

Precisavano che con delibere di G.C. n. 1026 del 16 giugno 1997 e n. 1300 del 19 agosto 1997 il Comune di Reggio Calabria approvava gli atti progettuali per i lavori di sistemazione dell'Area Longhi-Bovetto e con delibera G.M. n. 1300 del 19 agosto 1997 disponeva l'occupazione d'urgenza delle aree di loro proprietà.

Chiedevano, pertanto, la condanna del Comune di Reggio Calabria al pagamento, in loro favore, della somma di ¤ 320.000,00 a titolo di risarcimento per l'occupazione acquisitiva o a quella maggiore o minore somma che sarà accertata dal CTU con gli interessi e la rivalutazione dalla scadenza dell'occupazione legittima al soddisfo.

Si costituiva il Comune, eccependo l'inammissibilità del ricorso per irritualità del deposito, nonché il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo; nel merito deduceva, comunque, la mancanza di prova in ordine all'effettiva trasformazione dell'area in modo irreversibile e concludeva, dunque, per l'integrale rigetto della domanda.

Il Tribunale disponeva consulenza tecnica ed all'udienza pubblica del 31 gennaio 2007 la causa è stata posta in decisione.

D I R I T T O

  1. Devono preliminarmente esaminarsi le eccezioni sollevate dalla difesa del Comune.

    1.1. In ordine alla irritualità della instaurazione della lite, il Collegio rileva che la circostanza che, prima della sua notificazione, il ricorso sia stato depositato presso la Segreteria del Tar costituisce una irregolarità in concreto assolutamente ininfluente, priva di conseguenze sul piano sostanziale e processuale, atteso che il ricorso notificato è stato poi nuovamente e tempestivamente depositato e che, medio tempore, non risulta essersi verificata alcuna decadenza.

  2. In ordine al difetto di giurisdizione, il Tribunale ritiene di dover confermare l'orientamento già più volte espresso in analoghe controversie, aventi ad oggetto una domanda di risarcimento dei danni per occupazione acquisitiva ed in genere i comportamenti della pubblica amministrazione in materia di espropriazione.

  3. Il Collegio - sulla scorta dell'orientamento delineato da questo Tar con sentenza 29 aprile 2005 n. 385 - osserva che la pronuncia della Consulta, 6 luglio 2004 n. 204, concerne la "macro - materia" dell'edilizia e dell'urbanistica, e cioè l'art. 34, comma 1, del D.Lg.vo n. 80/1998 e succ. modif., dal quale il giudice delle leggi ha espunto il riferimento ai "comportamenti".

    3.1. Tale disposizione era stata peraltro interpretata in senso estensivo dalla giurisprudenza, che aveva ritenuto compresa nella "materia urbanistica" anche le espropriazioni, con la sola esclusione delle controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle relative indennità (cfr. C.S., IV, 13 settembre 2001 n. 4783; Cass., SS.UU., 25 maggio 2000 n. 43).

    Sennonché, in materia espropriativa la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo è ora prevista da una specifica ed autonoma disposizione di rango primario: l'art. 53 del D.Lg.vo n. 325/2001, recante il testo unico delle disposizioni legislative (il D.P.R. n. 327/2001 raccoglie invece, com'è noto, in unico corpo normativo, le disposizioni legislative e regolamentari) sull'espropriazione per pubblica utilità, secondo cui:

    - "sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti ad esse equiparati, conseguenti alla applicazione delle disposizioni del testo unico" (comma 1);

    - "resta ferma la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa" (comma 3).

    Inoltre, l'art. 43 dello stesso D.Lg.vo n. 325/2001 presuppone, a sua volta, la sussistenza della giurisdizione amministrativa esclusiva nelle controversie sul rilascio di beni abusivamente occupati dalla P.A., prevedendo, tra l'altro, che qualora "sia esercitata una azione volta alla restituzione di un bene utilizzato per scopi di interesse pubblico, l'amministrazione che ne ha interesse o chi utilizza il bene può chiedere che il giudice amministrativo, nel caso di fondatezza ... della domanda, disponga la condanna al risarcimento del danno, con esclusione della restituzione del bene senza limiti di tempo".

    L'art. 53 cit. poi non sarebbe stato implicitamente travolto, in parte qua, dalla declaratoria di incostituzionalità dell'art. 34 cit. in quanto l'ordinamento non riconosce la possibilità di declaratorie di incostituzionalità "implicite", ma prevede espressamente (art. 27 della legge n. 87/1953) che "la Corte costituzionale, quando accoglie una istanza o un ricorso relativo a questioni di legittimità costituzionale di una legge o...

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