Sentenza nº 4589 da Council of State (Italy), 08 Agosto 2003

Data di Resoluzione08 Agosto 2003
EmittenteCouncil of State (Italy)

REPUBBLICA ITALIANA N. 4589/03 REG.DEC.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 5576-5577

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione REG.RIC.

ha pronunciato la seguente ANNO 2002

DECISIONE

sui ricorsi in appello nn. 5576/2002 e 5577/2002, proposti:

  1. - quanto all'appello n. 5576/2002:

    dal Comune di CONSELICE, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Lucio IANNOTTA e Cesare CATURANI e presso il primo elettivamente domiciliato in Roma, via Cola di Rienzo 111,

    CONTRO

    ITALGAS - Società Italiana per il Gas - s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefano D'ERCOLE, Luigi MEDUGNO e Luca NANNI e presso il secondo elettivamente domiciliata in Roma, via Panama 12,

    e nei confronti

    del Consorzio A.M.I. - Azienda Multiservizi Intercomunale di Imola - in persona del legale rappresentante p.t., non costituitosi in giudizio;

    ***

  2. - quanto all'appello n. 5577/2002:

    dal Consorzio A.M.I. - Azienda Multiservizi Intercomunale di Imola - in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Carlo Emanuele GALLO, Alberto ROMANO e Cesare CATURANI e presso il secondo elettivamente domiciliato in Roma, lungotevere Marzio 3,

    CONTRO

    ITALGAS - Società Italiana per il Gas - s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., costituitasi in giudizio, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata,

    e nei confronti

    dal Comune di CONSELICE, in persona del Sindaco p.t., non costituitosi in giudizio,

    per l'annullamento

    della sentenza del TAR dell'Emilia Romagna, sede di Bologna, Sezione II, 7 giugno 2002, n. 24 (dispositivo 21 maggio 2002);

    visti i ricorsi in appello con i relativi allegati;

    visti gli atti di costituzione in giudizio, nei due ricorsi, della società appellata;

    viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

    visti gli atti tutti di causa;

    viste le ordinanze della Sezione 22 ottobre 2002, nn. 4593 e 4594;

    relatore, alla pubblica udienza del 14 marzo 2003, il Cons. Paolo BUONVINO; uditi, per le parti, gli avv.ti ROMANO, IANNOTTA, MEDUGNO e NANNI;

    visto il dispositivo n. 123 del 22 marzo 2003.

    Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:

    F A T T O

    1) - Con la sentenza appellata il TAR ha:

  3. - riunito i ricorsi:

    a.1) - n. 1894/99, proposto dalla società Italgas s.p.a. per l'annullamento della deliberazione del Consiglio Comunale di Conselice 30 settembre 1999, n. 63, avente ad oggetto il "preavviso di riscatto concessione per l'impianto e l'esercizio nel territorio del Comune del servizio pubblico di distribuzione del gas combustibile", unitamente agli atti presupposti, ivi inclusa la delibera 16 giugno 1995, n. 42, di adesione del Comune stesso al Consorzio A.M.I.;

    a.2) - n. 1953/2000, proposto dalla stessa società per l'annullamento della deliberazione consiliare n. 102 del 19 dicembre 2000, recante "determinazioni esecutive dell'affidamento della gestione del servizio di distribuzione del gas nel territorio comunale al Consorzio A.M.I. - Azienda Multiservizi di Imola - mediante riscatto della concessione nei confronti di Italgas s.p.a.", nonché della deliberazione n. 91 del 30 novembre 2000 con la quale lo stesso Comune di Conselice ha determinato l'indennità di riscatto;

  4. - ha accolto il ricorso n. 1953/2000 e dichiarato improcedibile quello n. 1894/1999.

    Il TAR ha ritenuto che la disciplina di cui al d.lgs. n. 164 del 2000 abbia comportato l'abrogazione implicita dell'istituto, con la stessa incompatibile, del riscatto anticipato disciplinato dal r.d. n. 2578/1925, in tal senso aderendo all'orientamento espresso nella decisione di questo Consiglio n. 902/2000 e non ostando a tale conclusione la specificità della fattispecie.

    2) - Dopo averne impugnato il dispositivo con separati appelli, gli appellanti Consorzio A.M.I. e Comune di Conselice hanno tempestivamente svolto riservati motivi avverso la sentenza, una volta pubblicatane la motivazione.

    Deducono, in particolare, l'erroneità dell'impugnata decisione in quanto la peculiarità della fattispecie (adesione del Comune al Consorzio Multiservizi A.M.I. del 1995 - non tempestivamente impugnata - seguita dal preavviso di riscatto nel corso del 1999 e, quindi, in un momento comunque antecedente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 164/2000) avrebbe legittimato il riscatto, in quanto la volontà dell'Ente di avvalersi del Consorzio stesso si sarebbe perfezionata in un momento sicuramente anteriore rispetto a quello di entrata in vigore della novella normativa.

    Resiste la società Italgas che, nella proprie difese, insiste per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza appellata.

    Con memorie conclusionali le parti ribadiscono i rispettivi assunti difensivi.

    D I R I T T O

    1) - Gli appelli in epigrafe (nn.5576/2002 e 5577/2002), in quanto proposti avverso un'unica sentenza, debbono essere riuniti.

    Appare utile premettere, in linea di fatto, che il Comune appellante, con deliberazione 16 giugno 1995, n. 42, ha aderito al Consorzio A.M.I., Azienda Multiservizi Intercomunale di Imola, costituito ai sensi degli artt. 23 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, per l'esercizio, a favore dei Comuni consorziati, di una pluralità di servizi pubblici, tra i quali rientrava quello di trasporto, trattamento, distribuzione e vendita di gas per qualsiasi uso.

    Successivamente, ai sensi degli artt. 24 e 25 del r.d. 15 ottobre 1925, n. 2578, il Comune ha notificato alla società ITALGAS s.p.a. il preavviso di riscatto, giusta la deliberazione consiliare 30 settembre 1999, n. 62.

    Tali deliberazioni sono state impugnate dalla società ITALGAS s.p.a. innanzi al TAR con ricorso n. 1894/99, dichiarato, con la sentenza qui appellata, improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

    Quindi il Comune ha deliberato di esercitare il diritto di riscatto con deliberazione n. 102 del 19 dicembre 2000, impugnata innanzi al TAR (unitamente alla delibera n. 91 del 30 novembre 2000, avente ad oggetto la determinazione dell'indennità di riscatto) con il ricorso n. 1953/2000, accolto con la sentenza qui appellata.

    2) - Deducono il Comune e il Consorzio appellanti l'erroneità della sentenza anzitutto laddove non avrebbe debitamente considerato il fatto che nella specie l'opzione per l'affidamento diretto del servizio di distribuzione del gas al Consorzio stesso da parte del Comune sarebbe intervenuta ben prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 164 del 23 maggio 2000; sicché il riscatto - ancorché abbia avuto luogo dopo l'entrata in vigore di tale decreto - non avrebbe rappresentato altro che un provvedimento attuativo della scelta dell'ente locale di riorganizzare in via diretta il servizio in parola, già compiutamente prefigurata e precostituita in un momento in cui la stessa era perfettamente valida e legittima.

    Sul punto, deducono, ancora, gli appellanti che i consorzi-azienda - quale l'A.M.I. - nel contesto della legge n. 142/1990, vigente al momento dell'adesione, sarebbero strumenti di gestione costituiti e partecipati dai Comuni unicamente in ragione dell'espletamento dei propri servizi pubblici; si tratterebbe, quindi, di servizi "dedicati", vale a dire appositamente operanti per la gestione di pubblici servizi, sicché non sarebbe possibile all'ente locale aderirvi senza, per ciò stesso, affidare ad esso la gestione dei propri servizi pubblici rientranti nell'oggetto consortile, neppure occorrendo, a tal fine, un vero e proprio atto di affidamento; con...

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