Sentenza nº 482 da Trentino Alto Adige, Trento, 17 Dicembre 2003

Data di Resoluzione17 Dicembre 2003
EmittenteTrentino Alto Adige - Trento

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

DEL TRENTINO-ALTO ADIGE - SEDE DI TRENTO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 242 del 2002 proposto da BORTOLAMEDI LUIGINO, rappresentato e difeso dall'avv. Silvia Zancanella e presso la stessa elettivamente domiciliato in Trento, Via Calepina n. 45;

CONTRO

- il MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro pro tempore;

- il COMANDO REGIONE CARABINIERI "TRENTINO-ALTO ADIGE", entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e presso la stessa domiciliati in Trento, Largo Porta Nuova n. 9;

per l'accertamento

del diritto del ricorrente alla corresponsione del trattamento economico previsto dalla legge 10 marzo 1987, n. 100 e s.m. a favore del personale trasferito d'autorità, oltre agli interessi ed alla rivalutazione monetaria fino al saldo;

e per il conseguente annullamento:

- del provvedimento n. 434/11 di prot. dd. 24.5.2002, con cui il Capo del Servizio Amministrativo del Comando Regione Carabinieri "Trentino-Alto Adige" ha negato al Mar. Ca. Bortolamedi Luigino, effettivo alla Sezione di P.G. della Procura della Repubblica di Trento, il beneficio al trattamento economico previsto dalla legge 10 marzo 1987, n. 100;

- del successivo provvedimento n. 434/11-1 di prot. dd. 7 giugno 2002 emanato dalla predetta Autorità ad integrazione del provvedimento sub n. 434/11 dd. 24 maggio 2002.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 2 ottobre 2003 - relatore il Consigliere Gianfranco Bronzetti - l'avv. Silvia Zancanella per il ricorrente e l'avvocato dello Stato Guido Denicolò per le Amministrazioni resistenti;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

F A T T O

Con ricorso notificato in data 24 luglio 2002 il Maresciallo dei Carabinieri Luigino Bortolamedi esponeva di essere stato trasferito d'ufficio dalla Stazione dell'Arma di Cles alla Sezione di P.G. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trento.

Chiariva ancora il ricorrente che, nonostante tale trasferimento d'ufficio, non si è visto riconoscere il trattamento economico previsto della legge 10.3.1987, n. 100 e succ. modif.

Precisava, infine, l'interessato che, a mezzo del proprio difensore, in data 17.5.2002...

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