A decorrere dal 1° gennaio 1987, al personale delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, trasferito d'autorita' prima di aver trascorso quattro anni di permanenza nella sede, spetta il trattamento economico previsto dall'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall'articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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Il predetto trattamento e' ridotto:
alla meta', se il trasferimento e' disposto dopo un periodo di permanenza nella sede superiore a quattro anni ma inferiore a otto;
ad un terzo, se il trasferimento e' disposto dopo otto anni di permanenza nella sede.
Il trattamento di cui ai commi 1 e 2 e' ridotto di un terzo al personale che fruisce nella nuova sede di alloggio di servizio e non compete al personale in servizio di leva e a quello celibe obbligato ad alloggiare in caserma.
La programmazione dei trasferimenti di cui al comma 1 e' effettuata nell'ambito degli stanziamenti previsti e dei successivi adeguamenti disposti con legge di bilancio.
Il coniuge convivente del personale militare di cui al comma 1 che sia impiegato di ruolo in una amministrazione statale ha diritto, all'atto del trasferimento, ad essere impiegato, in ruolo normale, in soprannumero e per comando, presso le rispettive amministrazioni site nella sede di servizio del coniuge, o, in mancanza, nella sede piu' vicina.
LEGGE 10 marzo 1987, n. 100 - Norme relative al trattamento economico di trasferimento del personale militare
Coming into Force | 07 Aprile 1987 |
End of Effective Date | 08 Ottobre 2010 |
Enactment Date | 10 Marzo 1987 |
ELI | http://www.normattiva.it/eli/id/1987/03/23/087U0100/CONSOLIDATED/20100508 |
Published date | 23 Marzo 1987 |
Official Gazette Publication | GU n.68 del 23-03-1987 |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
A decorrere dal 1° gennaio 1987, al personale delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, trasferito d'autorita' prima di aver trascorso quattro anni di permanenza nella sede, spetta il trattamento economico previsto dall'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall'articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.
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Il predetto trattamento e' ridotto:
alla meta', se il trasferimento e' disposto dopo un periodo di permanenza nella sede superiore a quattro anni ma inferiore a otto;
ad un terzo, se il trasferimento e' disposto dopo otto anni di permanenza nella sede.
Il trattamento di cui ai commi 1 e 2 e' ridotto di un terzo al personale che fruisce nella nuova sede di alloggio di servizio e non compete al personale in servizio di leva e a quello celibe obbligato ad alloggiare in caserma.
La...
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