Sentenza nº 3877 da Puglia, Bari, 09 Settembre 2004

Data di Resoluzione09 Settembre 2004
EmittentePuglia - Bari

REPUBBLICA ITALIANA N. 3877/04 Reg.Sent.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 472/03 Reg.Ric.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Sede di Bari - Sezione I

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso principale n. 472 del 2003 proposto

dalla società SABA ITALIA S.p.A., con sede in Roma, in persona dell'amministratore unico pro-tempore, e dalla società SALVATORE MATARRESE S.p.A., con sede in Bari, in persona del suo presidente pro-tempore, entrambe rappresentate e difese dagli avv.ti Giustino Ciampoli, Francesco Bellocchio e Saverio Profeta e presso lo studio di quest'ultimo elettivamente domiciliate in Bari alla via Abate Gimma n. 59, per mandati a margine del ricorso e dei motivi aggiunti al ricorso;

CONTRO

il COMUNE di BARI, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti prof. Aldo Loiodice e Tommaso di Gioia e presso il loro studio elettivamente domiciliato in Bari alla via Nicolai n. 29, per mandato a margine del controricorso:

e nei confronti

- della società DEC S.p.A., con sede in Bari, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicola Di Modugno e Anna Degennaro e presso lo studio del primo elettivamente domiciliata in Bari alla via Alessandro Manzoni n. 5, per mandato a margine del controricorso;

- della società BARI PARK S.r.l., con sede in Bari, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicola Di Modugno e Anna Degennaro e presso lo studio del primo elettivamente domiciliata in Bari alla via Alessandro Manzoni n. 5, per mandati a margine del controricorso;

per l'annullamento

  1. della deliberazione della Giunta municipale di Bari n. 59 del 23 gennaio 2003, pubblicata mediante affissione all'albo comunale dal 27 gennaio 2003 per quindici giorni consecutivi, recante individuazione della proposta in project financing, presentata dalla costituenda associazione temporanea d'imprese tra le società DEC S.p.A. e BARI PARK S.r.l., relativa alla costruzione e gestione di un parcheggio pubblico interrato da ubicare in Bari al corso Cavour, unitamente a tutti gli atti della procedura, tra i quali, specificamente, le operazioni valutative compiute dalla commissione preposta alla valutazione delle proposte (atti impugnati col ricorso);

  2. ove occorra, dell'avviso di gara (atto impugnato col ricorso);

  3. della determinazione dirigenziale di ammissione alla comparazione delle proposte presentate (atto impugnato col ricorso);

  4. degli atti di indizione della procedura ex art. 37 quater della legge n. 109 del 1994 per l'affidamento della concessione di costruzione e gestione del parcheggio pubblico interrato da ubicare in Bari al corso Cavour, tra i quali, specificamente, l'avviso di gara pubblicato sulla G.U.C.E. del 31 luglio 2003, il bando di gara e la deliberazione di Giunta municipale n. 589 del 3 luglio 2003, di indizione della gara (atti impugnati coi motivi aggiunti)

    e per l'accertamento

    del diritto delle società ricorrenti principali al risarcimento del danno cagionato dagli atti impugnati, in forma specifica o per equivalente

    nonché sui ricorsi incidentali proposti:

    - dalla società DEC S.p.A., con sede in Bari, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicola Di Modugno e Anna Degennaro e presso lo studio del primo elettivamente domiciliata in Bari alla via Alessandro Manzoni n. 5, per mandati a margine del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti al ricorso incidentale;

    - dalla società BARI PARK S.r.l., con sede in Bari, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicola Di Modugno e Anna Degennaro e presso lo studio del primo elettivamente domiciliata in Bari alla via Alessandro Manzoni n. 5, per mandati a margine del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti al ricorso incidentale;

    CONTRO

    il COMUNE di BARI, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti prof. Aldo Loiodice e Tommaso di Gioia e presso il loro studio elettivamente domiciliato in Bari alla via Nicolai n. 29, per mandato a margine del controricorso:

    e nei confronti

    della società SABA ITALIA S.p.A., con sede in Roma, in persona dell'amministratore unico pro-tempore, e dalla società SALVATORE MATARRESE S.p.A., con sede in Bari, in persona del suo presidente pro-tempore, entrambe rappresentate e difese dagli avv.ti Giustino Ciampoli, Francesco Bellocchio e Saverio Profeta e presso lo studio di quest'ultimo elettivamente domiciliate in Bari alla via Abate Gimma n. 59, per mandati a margine del ricorso e dei motivi aggiunti al ricorso;

    per l'annullamento

    - dell'ammissione alla valutazione e al confronto comparativo della proposta in project financing presentata dalle società ricorrenti principali (atto impugnato col ricorso incidentale);

    - dell'ammissione delle società ricorrenti principali alla successiva gara indetta ai sensi dell'art. 37 quater della legge n. 109 del 1994 (atto impugnato coi motivi aggiunti al ricorso incidentale)

    Visto il ricorso principale con i relativi allegati;

    Visti i motivi aggiunti al ricorso principale con i relativi allegati;

    Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Bari e delle società DEC S.p.A. e BARI PARK S.r.l.;

    Visti i ricorsi incidentali con i relativi allegati;

    Visti i motivi aggiunti ai ricorsi incidentali con i relativi allegati;

    Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

    Visti gli atti tutti della causa;

    Relatore, alla pubblica udienza del 21 aprile 2004, il dott. Leonardo Spagnoletti e uditi gli avv.ti Giustino Ciampoli e Saverio Profeta per le società ricorrenti principali, l'avv. Tommaso di Gioia per il Comune di Bari e l'avv. Nicola Di Modugno per le società controinteressate intimate e ricorrenti incidentali;

    Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

    F A T T O

    Con ricorso collettivo notificato il 28 marzo 2003 e depositato in Segreteria l'8 aprile 2003, e con motivi aggiunti notificati il 14 ottobre 2003 e depositati in Segreteria il 22 ottobre 2003, le società SABA ITALIA S.p.A., con sede in Roma, e SALVATORE MATARRESE S.p.A., con sede in Bari, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, hanno proposto le cumulative domande di annullamento, accertamento e condanna in epigrafe meglio specificate.

    Giova premettere che:

    - il Comune di Bari ha inserito nel programma triennale delle opere pubbliche allegato al bilancio di previsione per l'anno 2002, ai sensi dell'art. 37 bis della legge n. 109 del 1994 e successive modifiche e integrazioni, alcuni interventi da realizzarsi in project financing, e segnatamente, per quanto qui interessa, relativi alla costruzione di tre parcheggi pubblici interrati da ubicare in Bari al corso Cavour, alla piazza Cesare Battisti, alla piazza Giulio Cesare;

    - con avviso pubblicato il 31 maggio 2002 è stata quindi indetta procedura per la valutazione delle proposte, complete di elaborati, da presentarsi a cura delle imprese interessate;

    - in esito alle operazioni della commissione di valutazione all'uopo nominata (verbali dal n. 1 al n. 9) è risultata prima graduata, quanto al parcheggio interrato da realizzare al corso Cavour, la proposta presentata dalle società DEC S.p.A. e BARI PARK S.r.l., con punti 76,5, seconda graduata la proposta presentata dalle società SABA ITALIA S.p.A. e SALVATORE MATARRESE S.p.A., con punti 55,5 e terza e ultima graduata la proposta presentata dalla società PARCHEGGI ITALIA S.p.A.;

    - con deliberazione della Giunta municipale di Bari n. 59 del 23 gennaio 2003 è stata quindi individuata, ai sensi dell'art. 37 ter della legge n. 109 del 1994 e successive modifiche e integrazioni, la proposta presentata dalle società DEC S.p.A. e BARI PARK S.r.l. come quella di pubblico interesse "...in quanto ha realizzato l'ottimale combinazione di tutti gli elementi di valutazione e, quindi, rappresenta la soluzione migliore per l'Amministrazione comunale perché più adeguata, efficace e vantaggiosa per il raggiungimento dell'interesse pubblico e meglio aderente agli indirizzi e programmi dell'Amministrazione";

    - con deliberazione di Giunta municipale n. 589 del 3 luglio 2003, è stata poi indetta la gara a licitazione privata, ai sensi dell'art. 37 quater della legge n. 109 del 1994 e successive modifiche e integrazioni, per l'affidamento della concessione di costruzione e gestione del parcheggio pubblico interrato da ubicare in Bari al corso Cavour, con successiva pubblicazione dell'avviso e del bando.

    Avverso la deliberazione di Giunta municipale n. 59 del 23 gennaio 2003 e i presupposti atti della selezione delle proposte in project financing, le società ricorrenti principali hanno dedotto le seguenti censure:

    1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 37 ter della legge n. 109 del 1994. Eccesso di potere per difetto di motivazione, perché è stata omessa "...la preventiva valutazione di 'fattibilità' di ciascuna proposta...che deve necessariamente precedere la comparazione delle proposte e non può essere ritenuta assorbita dall'esame comparativo delle stesse, né dalla attribuzione di punteggi". In altri termini, non si sarebbe immotivatamente proceduto a valutare l'ammissibilità delle proposte presentate.

    2) Violazione dei principi in materia di pubbliche procedure, perché l'avviso di gara "...non stabiliva idonee regole di gara dirette a garantire la segretezza delle offerte, quali la sigillatura dei plichi contenenti le offerte e la loro sottoscrizione sui lembi di chiusura...limitandosi a prescrivere...che i plichi...pervenissero in 'busta chiusa'...adempimento...del tutto inidoneo a garantire la segretezza delle proposte...".

    3) Violazione e falsa applicazione dell'avviso di gara. Violazione e falsa applicazione degli artt. 19, 21, 37 bis e 37 ter della legge n. 109 del 1994. Violazione della par condicio, perché l'avviso di gara "...non specificava il livello di progettazione richiesto..." e quindi doveva ritenersi che...

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