Sentenza nº 230 da Calabria, Reggio Calabria, 09 Febbraio 2006

Data di Resoluzione09 Febbraio 2006
EmittenteCalabria - Reggio Calabria

N. 230/06 Reg.Sent.

REPUBBLICA ITALIANA N.673/04 Reg.Ric.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CALABRIA, SEZIONE STACCATA DI REGGIO CALABRIA, COMPOSTO DAI SIGNORI MAGISTRATI:

- Luigi Passanisid - Presidente

- Daniele Burzichelli - Primo Referendario, rel.

- Gabriele Nunziata - Referendario

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 673/04, proposto da Lasco Anna Maria, rappresentata e difesa dall'Avv. Sergio Rizzo, unitamente al quale è elettivamente domiciliata presso l'Ing. Vincenzo Mario, in Reggio Calabria, Via Caserma n. 43;

contro

il Comune di Melito Porto Salvo, in persona del Sindaco, non costituito in giudizio;

per la condanna

del Comune intimato al risarcimento del danno dei danni subiti dalla ricorrente a seguito di occupazione temporanea e d'urgenza di un proprio terreno di metri quadri duecentotrenta, cui non ha fatto seguito l'adozione di alcun provvedimento espropriativo;

Designato quale relatore per la pubblica udienza del 25 gennaio 2006 il primo referendario dott. Daniele Burzichelli;

Uditi i difensori delle parti, come indicato nell'apposito verbale, nella pubblica udienza del 25 gennaio 2006;

Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue:

FATTO

Con il presente gravame la ricorrente ha chiesto la condanna del Comune intimato al risarcimento dei danni dalla stessa subiti a seguito di occupazione temporanea e d'urgenza di un proprio terreno di metri quadri duecentotrenta, cui non ha poi fatto seguito l'adozione di alcun provvedimento espropriativi.

Il Comune di Melito di Porto Salvo, ancorché ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.

Nella pubblica udienza del 25 gennaio 2006, sentiti i difensori delle parti, come indicato in verbale, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Deve succintamente premettersi che la ricorrente è proprietaria di un terreno di metri quadri 2260 sito in Melito di Porto Salvo (foglio 42, particella 518) e che il Comune, con delibera consiliare n. 70 in data 28 aprile 1987, ha disposto l'occupazione temporanea e di urgenza per anni 5 di una porzione di metri quadri 230 dell'immobile in questione per la realizzazione di "lavori di prolungamento di Via Roma".

In data 24 settembre 1987, l'Amministrazione Municipale si è immessa nel possesso del terreno, allorquando, peraltro, risultava già scaduto il termine di mesi tre dalla data in cui provvedimento di occupazione era divenuto esecutivo, con conseguente violazione dell'art. 20 della legge n. 865/1975 e di quanto previsto nella delibera sopra indicata.

Attraverso la realizzazione della strada è intervenuta l'irreversibile trasformazione del terreno, senza l'adozione di alcun provvedimento espropriativo da parte del Comune di Melito di Porto Salvo.

In conseguenza, la ricorrente ritiene di aver diritto ad essere risarcita dei danni subiti, compresi in essa il valore venale dell'area materialmente occupata dalla sede stradale e di quella che costituisce necessariamente la fascia di rispetto di tale sede, oltre il danno patito dalla frazione residua, con rivalutazione dal giorno dell'occupazione sino all'effettivo soddisfo e corresponsione degli interessi legali, e l'indennità di occupazione per l'intero periodo in cui la stessa si è protratta.

Il Collegio deve in primo luogo rilevare la sussistenza della propria giurisdizione.

Deve, invero, osservarsi che la domanda proposta nel presente giudizio potrebbe, "prima facie", considerarsi come rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 204/2004.

Al riguardo, bisogna, però, osservare che la pronuncia della Consulta concerne la "macro-materia" dell'edilizia e dell'urbanistica, e cioè l'art. 34, comma 1, del decreto legislativo n. 80/1998 e successive modifiche, dal quale il giudice delle leggi ha espunto il riferimento ai "comportamenti".

Tale disposizione era stata peraltro interpretata in senso estensivo dalla giurisprudenza, che aveva ritenuto compresa nella "materia urbanistica" anche le espropriazioni, con la sola esclusione delle controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle relative indennità (cfr. Consiglio di Stato, Sezione IV, 13 settembre 2001, n. 4783; Cassazione, Sezioni Unite, 25 maggio 2000, n. 43).

Sennonché, in materia espropriativa la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo è ora prevista da una specifica ed autonoma disposizione di rango primario: l'art. 53 del decreto legislativo n. 325/2001, recante il testo unico delle disposizioni legislative (il D.P.R. n. 327/2001 raccoglie invece, com'è noto, in unico corpo normativo, le disposizioni...

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