Ordinanza nº 336 da Constitutional Court (Italy), 24 Novembre 2010

RelatoreAlfio Finocchiaro
Data di Resoluzione24 Novembre 2010
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 336

ANNO 2010

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Ugo DE SIERVO Presidente

- Paolo MADDALENA Giudice

- Alfio FINOCCHIARO "

- Alfonso QUARANTA "

- Franco GALLO "

- Luigi MAZZELLA "

- Sabino CASSESE "

- Maria Rita SAULLE "

- Giuseppe TESAURO "

- Paolo Maria NAPOLITANO "

- Giuseppe FRIGO "

- Alessandro CRISCUOLO "

- Paolo GROSSI "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 1, terzo comma, e 19, lettera b), della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), la prima norma come modificata dal decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857 (Modifica della disciplina dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), convertito, con modificazioni, in legge 26 febbraio 1977, n. 39, promosso dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere – sezione distaccata di Carinola – nel procedimento vertente tra G.D.F. e Assicurazioni Generali s.p.a. ed altri con ordinanza del 22 ottobre 2009, iscritta al n. 133 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell’anno 2010.

Udito nella camera di consiglio del 20 ottobre 2010 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro.

Ritenuto che, con ordinanza del 22 ottobre 2009, il Tribunale di S. Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Carinola, ha sollevato questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 1, terzo comma, e 19, lettera b), della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti) – la prima norma come modificata dal decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, in legge 26 febbraio 1977, n. 39 (Conversione in legge del decreto legge 23 dicembre 1976, n. 857, concernente modifica della disciplina dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti) – nella parte in cui non estende il diritto all’indennizzo dei danni subiti dalla circolazione illegale di un veicolo non assicurato, oltre che ai trasportati contro la propria volontà, anche ai trasportati che siano inconsapevoli della circolazione illegale dello stesso veicolo, per violazione dell’art. 3 della Costituzione;

che il rimettente riferisce che G.D.F. in data 12 maggio 1991, quale terzo trasportato a bordo di una motocicletta, rimaneva coinvolto in un sinistro stradale, in seguito al quale riportava gravi lesioni;

che la responsabilità del sinistro era da ascrivere all’elevata velocità tenuta dal conducente della motocicletta, C.D.F.;

che G.D.F. citava in giudizio C.D.F., assumendo che il motoveicolo da quest’ultimo condotto era privo di copertura assicurativa;

che l’art. 19, lettera b), della legge n. 990 del 1969 estende l’obbligazione risarcitoria gravante sul costituito Fondo di garanzia delle vittime della strada, tra l’altro, ai danni causati dalla circolazione dei veicoli per i quali vi è obbligo di assicurazione nei casi in cui il veicolo «non risulti coperto da assicurazione»;

che, letteralmente intesa, la norma sembrerebbe non far alcuna...

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