Legittimità

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine977-1008

Page 977

@CORTE DI CASSAZIONE PENALE sez. VI, 1 settembre 2010, n. 32562 (ud. 4 giugno 2010). Pres. Cortese – Est. Carcano – P.G. Montagna (diff.) – Ric. X

Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice – Provvedimento concernente l’affidamento dei minori – Diritto di visita del padre con il figlio minore – Violazione da parte della madre affidataria – Unico episodio – Sufficienza ai fini dell’integrazione del reato – Condizioni.

Ai fini della valutazione di responsabilità della madre per violazione dell’art. 388 c.p. in relazione al diritto di visita del padre con il figlio minore, è sufficiente che vi sia anche un solo atto che riveli la dolosa elusione del dovere di rispettare le decisioni del giudice civile sull’affidamento e l’esercizio dei diritti inerenti la potestà genitoriale. (Mass. Redaz.) (c.p., art. 388) (1)

    (1) La recente Cass. pen., sez. VI, 11 marzo 2010, C.G., in www.dirittoegiustizia.it, ha affermato che «l’occasionale inosservanza da parte dell’ex moglie dell’obbligo di consentire al padre di tenere con sé la figlia (nella specie, la madre aveva impedito al padre di tenere con sé la bambina che nella notte era stata male per via della crescita di un dente) non integra il reato di cui all’art. 388 c.p.. Il genitore affidatario, infatti, pur obbligato a consentire l’esercizio del diritto di visita da parte dell’altro genitore secondo le prescrizioni stabilite dal giudice, ha in ogni momento il diritto-dovere di assicurare massima tutela all’interesse preminente del minore. Ai fini della sussistenza del dolo occorre, pertanto, stabilire da parte del giudice penale se il genitore affidatario nell’impedire all’altro coniuge il diritto di visita sia stato eventualmente mosso dalla necessità di tutelare l’interesse morale e materiale del minore, soggetto di diritti e non mero oggetto di finalità esecutive perseguite da altri». In merito al concetto di «elusione» si veda Cass. pen., sez. VI, 18 novembre 1999, in Dir. famiglia 2001, 118, con nota di MANERA, secondo cui il termine testuale “elude” va inteso in senso ampio, essendo comprensivo di qualsiasi comportamento positivo o negativo, senza che debba esservi una condotta scaltra o subdola diretta ad evitare l’esecuzione del predetto provvedimento.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

  1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna riformava parzialmente la sentenza in data 19 giugno 2006 del Tribunale di Ravenna, appellata da X., che condannava alla pena di quattro mesi di reclusione in quanto colpevole del solo reato di cui all’art. 388 c.p., perché - ostacolando lo stabilirsi dei rapporti affettivi tra la figlia infra-quattordicenne Y., negando pretestuosamente al padre l’esercizio del diritto di visita - frustrava l’esecuzione del provvedimento giudiziale relativo all’affidamento dei minori, adottato dal Tribunale dei minori dell’Emilia Romagna. Mentre, la Corte di merito assolveva l’imputata dal delitto di sottrazione di minori, per il quale vi era stata condanna in primo grado, non sussistendone gli elementi richiesti dalla norma incriminatrice per la configurazione anche di tale reato. La Corte d’appello, inoltre, condannava l’imputata al risarcimento del danno, liquidato in € 3.000.

    Rilevava la Corte di appello che la prova della responsabilità dell’imputato derivava, anzitutto, dalla testimonianza del padre della piccola, Z., il quale, nonostante alcune imprecisioni dovuto al lungo periodo di durata della condotta, ha riferito della violazione delle prescrizioni imposte dal Tribunale dei minori, e poi dalle circostanze riferite dall’assistente sociale M., del maresciallo Ma. e di tale G.I.. In base a tali testimonianze, per il giudice d’appello, è ampiamente provata l’elusione del predetto provvedimento che può concretizzarsi anche in un solo atto. La completezza del quadro probatorio rende, per il giudice d’appello, non necessaria la richiesta di esame di Y..

  2. Ricorre per cassazione l’imputata e deduce:

    - La violazione dell’art. 574 c.p. poiché, vivendo la piccola Y. stabilmente con la madre non avrebbe potuto configurarsi il reato di cui all’art. 574 c.p.

    - La violazione dell’art. 388 c.p. poiché il reato de qua si configura là dove vi sta una dolosa elusione dei provvedimenti del giudice civile relativi all’affidamento dei minori. Il Tribunale e la Corte d’appello non hanno compiutamente considerato la complessiva vicenda coniugale e si sono limitati a valutare gli eventi successivi all’intervento del Tribunale dei minori. Non sono stati affatto considerati i diversi interventi dei servizi sociali che hanno rivelato una situazione che incideva sul contenuto del provvedimento del giudice per i minori, provvedimento di fatto da ritenersi modificato.

    - Mancata applicazione della scriminante dello stato di necessità poiché l’imputata ha agito solo nell’interesse della figlia minore e poco importa se i suoi timori e le sue convinzioni non fossero condivise dai servizi sociali. La situazione concreta non avrebbe potuto essere devoluta al giudice per un eventuale modifica dei provvedimenti a suo tempo adottati.

    - Mancata audizione della minore. La situazione accertata avrebbe imposto, a differenza di quanto ritenuto dal giudice d’appello, la testimonianza della minore. Audizione imposta per accertare la sussistenza del dolo. Quanto alla condanna al risarcimento del danno, la ricorrente rileva che non è stata provata la sussistenza di un danno, per giustificare la condanna in favore della costituita parte civile. Il giudice di primo grado avrebbe dovuto rimettere le parti innanzi al giudice civile.

    Page 978

  3. Tale è la sintesi ex art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p. dei termini delle questioni poste.

    MOTIVI DELLA DECISIONE

    Il ricorso é infondato.

    Il ricorso ripropone, in realtà, questioni già oggetto dei motivi d’appello, alle quali è stata data ampia e coerente risposta nella sentenza impugnata, anche con riferimento alla circostanza di avere agito in stato di necessità, situazione addotta a giustificazione della mancata richiesta di modifica delle statuizioni del giudice civile.

    Del resto, i motivi di ricorso si rivelano solo quale mera contestazione alle scelte di merito effettuate in ordine alla ricostruzione della vicenda effettuata in primo grado e confermata dal giudice d’appello.

    Il giudice d’appello, con proprio ragionamento probatorio, ha descritto le prove e in base ad esse ha ritenuto che vi fu una consapevole condotta volta a eludere le statuizioni del giudice civile circa il diritto di visita del padre alla figlia minore; condotta, come correttamente rilevato dalla Corte di merito, realizzabile anche con un solo atto che riveli la dolosa elusione del dovere di rispettare le decisioni del giudice civile sull’affidamento e l’esercizio dei diritti inerenti la potestà genitoriale.

    Quanto al diniego di esaminare la piccola Y., la Corte di appello ha osservato che, tenuto conto dei risultati probatori del giudizio di primo grado, non sussisteva alcuna esigenza di integrare con ulteriori prove - una di esse, tra l’altro, costituente mera ripetizione di quella assunta dal Tribunale - il materiale probatorio, non ravvisando alcuna lacuna o incertezza da superare.

    Si tratta di motivazione non sindacabile in sede di legittimità, in quanto l’art. 603 comma 1 c.p.p. rimette alla valutazione discrezionale del giudice di appello, legata al parametro della impossibilità di decidere allo stato degli atti, l’accoglimento della istanza di rinnovazione della istruzione dibattimentale che non sia legata all’assunzione di prove sopravvenute o successivamente scoperte ex art. 603 comma 2, c.p.p. (Sez. un., 24 gennaio 1996, dep. 15 marzo 1996, n. 2780).

    Il ragionamento probatorio della Corte d’appello, dunque, è articolato con rigore argomentativo dapprima sulle ragioni per le quali la situazione riferita non potesse essere ricostruita nel senso indicato dagli imputati e poi sulle risposte ai punti critici della ricostruzione operata dal giudice di primo grado, motivatamente condivisa.

    Pertanto, la vicenda, riassunta nei suoi punti significativi, é stata oggetto di una esauriente motivazione nel rispetto dei canoni di ordine logico.

  4. Anche l’ulteriore profilo della liquidazione del danno da parte del giudice penale, anziché rimettere la questione alle valutazioni del giudice civile, è questione di merito non sindacabile in questa sede là dove giustificata da adeguata giustificazione. La Corte d’appello, nel rideterminare il quantum del danno da risarcire, ha ritenuto che lo stesso fosse da ricondurre al danno morale da reato per avere reso difficoltoso il rapporto tra Z. e la figlia. In ragione di tale situazione, in via meramente equitativa, ha determinato il danno in € 3.000,00.

  5. Il ricorso va, dunque, rigettato. Al rigetto del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. (Omissis)

    @CORTE DI CASSAZIONE PENALE sez. VI, 31 agosto 2010, n. 32525 (c.c. 1 luglio 2010).

    Pres. De Roberto – Est. Ippolito – P.M. Selvaggi (conf.) – Ric. p.m. in proc. Tramontana ed altro

    Estorsione – Elemento oggettivo – Minaccia – Estremi – Datore di lavoro – Minaccia larvata di licenziamento o di non assunzione – Lavoratore costretto ad accettare condizioni contrattuali deteriori – Configurabilità del reato.

    Correttamente viene configurato il reato di estorsione nella condotta del datore di lavoro il quale, minacciando il licenziamento o la mancata assunzione, faccia accettare condizioni di lavoro contrarie alla legge o alla contrattazione collettiva, quali lavoro in nero, trattamenti economici inferiori rispetto al pattuito, sottoscrizione di lettere di dimissioni in bianco, rinuncia a congedi per malattia o per infortunio, così procurandosi l’ingiusto profitto rappresentato dalla mancata erogazione di somme legalmente dovute, anche per oneri contributivi e previdenziali o per prestazioni straordinarie di lavoro, con pari danno per i dipendenti. (Mass. Redaz.) (...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT