Legittimità

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine699-726

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@CORTE DI CASSAZIONE PENALE sez. un., 18 giugno 2010, n. 23428 (ud. 25 maggio 2010). Pres. Gemelli – Est. Marasca – P.M. Ciani (diff.) – Ric. P.M. in proc. Caligo

Guida in stato di ebbrezza – Rifiuto di sottoporsi ai test alcolimetrici – Conseguenze – Confisca del veicolo – Natura – Sanzione penale accessoria.

La confisca del veicolo prevista in caso di condanna per la contravvenzione di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici, così come per quella di guida in stato di ebbrezza, non è una misura di sicurezza patrimoniale, bensì una sanzione penale accessoria. (In motivazione la Corte ha chiarito che pertanto la misura ablativa non può essere disposta in relazione agli illeciti commessi prima della sua introduzione) (nuovo c.s., art. 186) (1)

    (1) Con la sentenza in epigrafe le SS.UU. compongono un contrasto interpretativo sorto relativamente alla natura della confisca disposta ex art. 186, comma 7, c.s., in caso di rifiuto di sottoposizione al test alcolemico. Il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità non ha mai dubitato della natura penale della confisca prevista dal comma 2, lett. c), dell’art. 186 c.s. per l’ipotesi più grave di guida in stato di ebbrezza ed estesa, in virtù delle modifiche apportate con D.L. n. 92/2008, conv. in L. n. 125/2008, anche a quella prevista dal comma 7 dello stesso articolo. Così si veda Cass. pen., sez. IV, 18 dicembre 2009, P.M. in proc. Fischietti, in questa Rivista 2010, 411; Cass. pen., sez. IV, 22 maggio 2009, P.M. in proc. Benitez Gonzales, ivi 2009, 695; Cass. pen., sez. IV, 30 marzo 2009, Fumagalli, ivi 2009, 512 e in Riv. pen. 2009, 655. Le incertezze riguardavano piuttosto la classificazione: se misura di sicurezza o vera e propria sanzione penale, anche se accessoria. A questo proposito, si evidenziano Cass. pen., sez. IV, 5 marzo 2009, P.G. in proc. Favè, in questa Rivista 2009, 512 e Cass. pen., sez. IV, 12 agosto 2009, Iosia, ivi 2010, 639, entrambe sostenitrici della natura di misura di sicurezza patrimoniale.L’intervento delle SS.UU. ha finalmente posto fine alla “querelle” con ampia ed esaustiva motivazione nella quale, oltre ad aver sottolineato la completa parificazione, sotto il profilo sanzionatorio, del rifiuto di sottoporsi ai test alcolimetrici alla più grave delle ipotesi di guida in stato di ebbrezza, finalizzata a contrastare il fenomeno del drive drinking, viene anche rimarcato che il richiamo al secondo comma dell’articolo 240 c.p. operato dall’articolo 186, comma 2, c.s. è stato effettuato esclusivamente per affermare la natura obbligatoria della sanzione della confisca del veicolo da tale norma prevista e non per qualificare tale sanzione come una misura di sicurezza patrimoniale in senso tecnico. In linea con quest’ultima affermazione si pone la recente sentenza 26 maggio 2010, n. 196, ivi 2010, 581, con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 186, comma 2, lett. c), c.s., limitatamente alle parole «ai sensi dell’articolo 240, secondo comma, del codice penale», recidendo il legame tra detta ipotesi di confisca e la disciplina generale delle misure di sicurezza patrimoniali contenuta nel codice penale ed, in tal modo, riconoscendo natura sanzionatoria alla suddetta confisca.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1) Il decreto di sequestro preventivo

Il 14 marzo 2009 la polizia giudiziaria, riscontrati sintomi di ebbrezza del conducente di un veicolo che aveva provocato un incidente stradale, invitava lo stesso, identificato in Caligo Federico, a sottoporsi all’alcoltest, ricevendone un rifiuto.

La polizia, accertata la violazione dell’articolo 186, comma VII, del codice della strada, provvedeva al sequestro del veicolo con riferimento al pericolo della dispersione della prova dello stesso reato. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pordenone in data 17 marzo 2009 convalidava il sequestro eseguito dalla polizia giudiziaria e disponeva la misura cautelare reale non più in base al primo comma dell’articolo 321 c.p.p., ma al secondo comma di tale articolo, essendo il sequestro preordinato alla confisca obbligatoria del veicolo, anche se a titolo di sanzione amministrativa accessoria, in caso di condanna dell’indagato per il reato contestato, dal momento che tanto era disposto dall’articolo 186, comma VII, del codice della strada a seguito delle modifiche a tale disposizione apportate dal decreto legge 23 maggio 2008 n. 92, così come convertito nella legge 24 luglio 2008 n. 125.

2) Il procedimento di riesame ed il provvedimento impugnato

Su istanza di riesame del Caligo, il Tribunale di Pordenone, con ordinanza emessa il 9 aprile 2009, annullava il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP e disponeva la restituzione dell’oggetto in sequestro all’avente diritto.

Sosteneva il Tribunale che effettivamente il più volte citato articolo 186 al comma VII prevedeva la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo in caso di condanna per il rifiuto di sottoporsi all’alcoltest, sanzione diversa da quella di sicura natura penale disposta dal comma II lettera c) dello stesso articolo in caso di condanna per la più grave delle ipotesi di guida in stato di ebbrezza.

Il richiamo del secondo comma contenuto nel settimo non sarebbe, secondo il Tribunale, sufficiente a contraddire tali conclusioni, dal momento che esso è limitato alle modalità e procedure previste per la confisca contemplata per la guida in stato di ebbrezza.

Infine il Tribunale riteneva che la natura di sanzione amministrativa accessoria della confisca prevista dal VII comma dell’articolo 186 impedisse il sequestro preventivo ai sensi del secondo comma dell’articolo 321 c.p.p., poiché siffatta cautela reale sarebbe chiaramente riferita allePage 700 sole ipotesi di confisca penale e cioè di confisca avente natura di misura di sicurezza.

3) Il ricorso per cassazione del Procuratore della Repubblica Con il ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Pordenone contestava la qualificazione giuridica operata dai giudici del riesame della confisca prevista dal settimo comma dell’articolo 186 del codice della strada come sanzione amministrativa accessoria e ne affermava la natura intrinsecamente penale di misura patrimoniale sanzionatoria, come dimostrato dal rinvio alle modalità ed alle procedure della confisca prevista dal comma secondo del citato articolo 186, sanzione prevista anche, come già rilevato, per la più grave ipotesi di guida in stato di ebbrezza.

Il ricorrente chiedeva, pertanto, l’annullamento della ordinanza impugnata, essendo legittimo in tale prospettiva il ricorso alla disposizione di cui all’articolo 321, comma II, c.p.p..

4) L’ordinanza di rimessione e la questione giuridica controversa

Con ordinanza del 27 ottobre 2009 (Cass., Sez. IV penale, 27 ottobre - 19 novembre 2009, n. 44640, Caligo) la quarta Sezione penale della Corte di Cassazione ha rimesso la questione alle Sezioni Unite Penali.

In effetti l’ordinanza di rimessione ha dato atto che non è ravvisabile un contrasto di giurisprudenza perché, nell’unica occasione in cui fino ad ora la Corte si è occupata ex professo della questione, la stessa è stata risolta affermando la natura penale e non amministrativa della confisca disposta ai sensi dell’articolo 186 comma II del codice della strada (Cass., Sez. IV penale, 13 maggio 2009, n. 21499, PM in processo Benitez Gonzales). La sentenza Benitez era pervenuta a tali conclusioni essenzialmente valorizzando il rinvio operato dal comma VII dell’articolo 186 - rifiuto di sottoporsi all’alcoltest - alle modalità e procedure di applicazione della confisca prevista dal comma II lettera c) del citato articolo 186 a seguito di condanna per l’ipotesi più grave di guida in stato di ebbrezza .

I giudici rimettenti si sono dichiarati in disaccordo con tali conclusioni ed hanno rilevato un potenziale contrasto interpretativo sulla natura della misura ablativa contemplata nel settimo comma dell’articolo 186 del codice della strada ed hanno rimesso, come detto, la questione alle Sezioni Unite Penali.

Essi hanno, in particolare, osservato che il tenore letterale del settimo comma imponeva di ritenere che quella introdotta nel 2008 fosse, invece, una sanzione amministrativa accessoria, dal momento che la disposizione in questione prevede che la condanna per il rifiuto dell’accertamento alcolimetrico comporti la sanzione amministrativa accessoria “della” sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e “della” confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal comma II lettera c).

Proprio l’utilizzo della preposizione della dinanzi sia alla sospensione della patente che alla confisca in correlazione in entrambi i casi con l’espressione sanzione amministrativa, infatti, dimostrerebbe che il legislatore abbia voluto introdurre una misura ablativa di natura amministrativa.

Ciò risulterebbe confermato anche dal fatto che mentre il comma II dell’articolo 186 dispone la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato di guida in stato di ebbrezza ai sensi dell’articolo 240, comma II, del codice penale, il comma VII non contiene il richiamo della norma del codice penale.

Il richiamo contenuto nel settimo comma sarebbe, poi, limitato alle sole modalità e procedure di esecuzione della confisca previste dal secondo comma e non sarebbe, quindi, in grado di influire sulla qualificazione giuridica della misura.

Infine, secondo i giudici rimettenti, non sarebbe affatto irragionevole avere previsto due misure ablative di natura diversa, dal momento che la guida in stato di ebbrezza si caratterizza per una condotta commissiva, mentre il rifiuto di sottoporsi all’alcoltest per un comportamento meramente omissivo.

Il Presidente Aggiunto, con decreto in data 1 dicembre 2009, ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite, fissandone la trattazione all’odierna udienza.

Le Sezioni Unite Penali debbono, pertanto, stabilire se la confisca...

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