Sentenza nº 244 da Constitutional Court (Italy), 24 Giugno 2005

RelatoreAlfonso Quaranta
Data di Resoluzione24 Giugno 2005
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA

nel giudizio di legittimit‡ costituzionale dellíarticolo 17 della legge Regione Molise 8 luglio 2002, n. 12 (Riordino e ridefinizione delle comunit‡ montane) promosso con ordinanza del 4 luglio 2003 dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise sul ricorso proposto da Stanziano Giuseppe ed altri contro Regione Molise ed altri, iscritta al n. 1176 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dellíanno 2004.

Visti gli atti di costituzione di Stanziano Giuseppe ed altri e della Comunit‡ montana Molise centrale nonchÈ líatto di intervento della Regione Molise;

udito nellíudienza pubblica del 5 aprile 2005 il Giudice relatore Alfonso Quaranta;

udito líavvocato Italo Spagnuolo Vigorita per Stanziano Giuseppe ed altri.

Ritenuto in fatto

  1. ó Il Tribunale amministrativo regionale per il Molise con ordinanza del 4 luglio 2003 ha sollevato questione di legittimit‡ costituzionale dellíart. 17 della legge della Regione Molise 8 luglio 2002, n. 12 (Riordino e ridefinizione delle comunit‡ montane), in riferimento agli artt. 3, 5, 97, 114, 117, secondo comma, lettera p), e 123 della Costituzione, nonchÈ al principio di leale collaborazione.

    Líordinanza di rimessione Ë stata emessa nella fase cautelare del giudizio avente ad oggetto azione popolare, ex art. 9 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sullíordinamento degli enti locali) - promossa da alcuni cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Castellino del Biferno contro la Regione Molise e nei confronti della Comunit‡ montana ìMolise Centraleî - per líannullamento del decreto n. 17 del 27 gennaio 2003, con il quale il Presidente della Giunta regionale aveva disposto lo scioglimento del Consiglio della suddetta Comunit‡ montana e la nomina di un Commissario straordinario per la gestione provvisoria del medesimo ente sino allíinsediamento degli organi ordinari.

    Nel giudizio a quo sono intervenuti ad adiuvandum due consiglieri comunali, rispettivamente del Comune di Castellino del Biferno e del Comune di Oratino.

    Il provvedimento di scioglimento era motivato in ragione della difficolt‡ di funzionamento degli organi comunitari e della mancata approvazione nei termini dellíatto di riequilibrio del bilancio.

  2. ó Il giudice a quo sospetta di illegittimit‡ costituzionale la norma nella parte in cui affida ´ai poteri del Presidente della Giunta regionale lo scioglimento, la sospensione e il commissariamento del Consiglio della comunit‡ montanaª. La disposizione impugnata prevede la possibilit‡ che in caso di mancata approvazione del bilancio dellíente montano o di mancata approvazione nei termini dello statuto montano, il Presidente della Giunta regionale del Molise, con proprio decreto, sciolga il Consiglio della Comunit‡ montana e provveda alla nomina di un Commissario che eserciti le attribuzioni degli organi comunitari fino alla ricostituzione degli stessi.

  3. ó Il Tribunale amministrativo regionale premette, anche alla luce del nuovo testo dellíart. 117 della Costituzione, che ´non vi Ë dubbio che, in materia di Comunit‡ montane, le Regioni abbiano il potere di darsi una propria disciplina, senza neppure il limite rappresentato dal rispetto dei principÓ fondamentali riservati alla legislazione dello Stato, considerato che non si tratta di legislazione concorrente e che il primo comma dellíart. 117 della Costituzione pone quali unici vincoli al potere di normazione regionale quelli costituiti dallíordinamento comunitario e dagli obblighi internazionaliª. Tuttavia ñ prosegue il giudice a quo ñ la Comunit‡ montana non Ë un ente sub-regionale, ma un ente a carattere associativo intercomunale, una forma di rappresentanza di Comunit‡, vale a dire di collettivit‡ qualificate dallíappartenenza alla zona montana (art. 27, comma 1, del d.lgs. n. 267 del 2000), cui si applicano, ai sensi degli artt. 28, comma 7, e 32, comma 5, del d.lgs. richiamato, i principÓ previsti per líordinamento dei Comuni.

    Ritiene, pertanto, il giudice rimettente che la riserva di legge statale che copre la materia elettorale, nonchÈ la disciplina degli organi di governo e delle funzioni fondamentali degli enti locali debbano essere estese, per ragioni di coerenza e sistematicit‡ dellíordinamento, anche allíelezione e al funzionamento degli organi della Comunit‡ montana, con la conseguenza che la previsione di ´un potere regionale di controllo sostitutivo sugli enti montani, contenuta in una legge regionale, collide con il riconoscimento della parit‡ di rango costituzionale tra Regione e Comuni di cui allíart. 114 della Costituzione, nonchÈ con la riserva di legge statale di cui allíart. 117, secondo comma, lettera p), della Costituzioneª. Osserva, inoltre, il Tribunale rimettente come sia sempre vigente líart. 44 della Costituzione che riserva alle leggi dello Stato i provvedimenti a favore delle zone montane.

  4. ó Il giudice a quo deduce, altresÏ ñ qualora la Corte ritenga che la Regione possa disciplinare la materia ñ ulteriori profili di censura per la violazione degli artt. 3, 5, 97 e 123 della Costituzione.

    Se la funzione di controllo sostitutivo sugli organi di un ente pubblico territoriale Ë una funzione politica, líaffidamento della medesima ad un organo monocratico della Regione, senza alcuna scansione procedimentale, nonchÈ in assenza di particolari garanzie e con previsione di durata sine die, sarebbe in contrasto con il principio della riserva di legge in materia di organizzazione amministrativa, nonchÈ con i principÓ di imparzialit‡ e buon andamento dellíamministrazione, di cui allíart. 97 della Costituzione, in quanto Ë demandato allíarbitrio di chi deve provvedere alla sostituzione determinare la durata della stessa. Inoltre, la mancata previsione di una consultazione con gli enti locali, che costituiscono la struttura associativa della Comunit‡ montana, appare in contrasto con il principio contenuto nellíart. 123, ultimo...

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