Sentenza nº 13 da Constitutional Court (Italy), 13 Gennaio 2004

RelatoreCarlo Mezzanotte
Data di Resoluzione13 Gennaio 2004
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 13

ANNO 2004

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Riccardo††††††††††††††††††††† CHIEPPA††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Presidente

- Gustavo†††††††††††††††††††††† ZAGREBELSKY†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Giudice

- Valerio††††††††††††††††††††††† ONIDA††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ì

- Carlo†††††††††††††††††††††††††† MEZZANOTTE†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ì

- Fernanda†††††††††††††††††††† CONTRI††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ì

- Guido††††††††††††††††††††††††† NEPPI MODONA†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ì

- Piero Alberto†††††††††††††† CAPOTOSTI†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ì

- Annibale††††††††††††††††††††† MARINI†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ì

- Franco†††††††††††††††††††††††† BILE†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ì

- Giovanni Maria††††††††††† FLICK††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ì

- Francesco††††††††††††††††††† AMIRANTE†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ì

- Ugo†††††††††††††††††††††††††††† DE SIERVO†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ì

- Romano†††††††††††††††††††††† VACCARELLA†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ì

- Alfio††††††††††††††††††††††††††† FINOCCHIARO††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ì

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimit‡ costituzionale dellíarticolo 22, commi 3 e 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002), promosso con ricorso della Regione Emilia-Romagna notificato il 27 febbraio 2002, depositato lí8 marzo successivo ed iscritto al n. 23 del registro ricorsi 2002.

Visto líatto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nellíudienza pubblica del 17 giugno 2003 il Giudice relatore Carlo Mezzanotte;

uditi líavvocato Giandomenico Falcon per la Regione Emilia-Romagna e líavvocato dello Stato Paolo Cosentino per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. ó La Regione Emilia-Romagna ha proposto questione di legittimit‡ costituzionale in via principale, in riferimento agli articoli 117 e 118, primo comma, della Costituzione, dellíart. 22, commi 3 e 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002).

    Nel ricorso, con il quale sono impugnate congiuntamente pi˘ disposizioni della citata legge n. 448 del 2001, si osserva preliminarmente che lo Stato ha una riserva di competenza in materia di sistema tributario e finanziario, ma che líinserimento nella legge finanziaria di disposizioni che sono estranee al contenuto tipico della legge non puÚ costituire un modo per sfuggire al rigido riparto delle potest‡ legislative definito dallíart. 117 Cost., il quale impone allo Stato di esibire sempre un titolo di competenza quando eserciti la sua funzione legislativa.

    Nello specifico, la ricorrente deduce che il denunciato art. 22, commi 3 e 4, nel porre disposizioni in materia di organizzazione scolastica con riferimento alla definizione delle dotazioni organiche del personale docente e allíorario di lavoro, affida la competenza a definire le dotazioni organiche a un organo statale di livello regionale - líufficio scolastico regionale - con ciÚ violando il principio di sussidiariet‡ e adeguatezza di cui al primo comma dellíart. 118 Cost.

    Inoltre, in una materia di competenza concorrente qual Ë líistruzione, il legislatore statale non si atterrebbe alla sola determinazione dei principÓ fondamentali, ma interverrebbe con norme organizzative specifiche attinenti alle dotazioni organiche che non potrebbero essere considerate semplici norme di razionalizzazione della spesa, ma, al contrario, previsioni in grado di incidere profondamente sullíautonomia delle istituzioni scolastiche.

    Il comma 4, si argomenta ancora nel ricorso, impone poi di computare líimpegno dei docenti esclusivamente sulla base dellíorario díobbligo, calcolato sulle ore di lezione frontale, e in tale modo impedirebbe agli istituti scolastici di mantenere in vita attivit‡ sperimentali avviate con i decreti delegati del 1974 e ancor pi˘ valorizzate dallíart. 21 della legge n. 59 del 1997, con il riconoscimento alle istituzioni scolastiche di uníautonomia che si esprime, in particolare, tramite i principÓ di flessibilit‡ e diversificazione dei servizi scolastici e ciÚ anche ìmediante il superamento dei vincoli in materia di unit‡ oraria della lezioneî (comma 8).

    Ad avviso della ricorrente, ne deriverebbe un grave impoverimento del sistema scolastico ed una violazione delle attribuzioni regionali, che non potranno esercitare la loro competenza legislativa concorrente, inserendosi in un quadro organizzativo gi‡ pregiudicato, e subiranno una vulnerazione delle loro potest‡ sul piano finanziario, a causa della riduzione delle risorse che lo Stato dovr‡ trasferire alle Regioni per far fronte alle nuove competenze in materia.

  2. ó Si Ë costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dallíAvvocatura generale dello Stato, il quale osserva come la ricorrente Regione Emilia-Romagna lamenti non che i...

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