Ordinanza nº 295 da Constitutional Court (Italy), 17 Luglio 2000

RelatoreGuido Neppi Modona
Data di Resoluzione17 Luglio 2000
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 295

ANNO 2000

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Cesare †MIRABELLI ††Presidente

- Francesco †GUIZZI †Giudice

- Fernando †SANTOSUOSSO †"

- Massimo †VARI †"

- Cesare †RUPERTO ††"

- Riccardo †CHIEPPA ††"

- Gustavo †ZAGREBELSKY †††"

- Valerio †ONIDA †"

- Carlo †MEZZANOTTE †"

- Fernanda †CONTRI †"

- Guido †NEPPI MODONA †"

- Piero Alberto CAPOTOSTI †"

- Annibale †MARINI †"

- Franco †BILE †"

- Giovanni Maria †FLICK †"

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimit‡ costituzionale dell'art. 609-bis del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 21 ottobre 1998 dal Tribunale di Crema nel procedimento penale a carico di T. M. ed altro, iscritta al n. 881 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell'anno 1998.

†Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

†udito nella camera di consiglio del 5 aprile 2000 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.

†Ritenuto che il Tribunale di Crema ha sollevato questione di legittimit‡ costituzionale dellíart. 609-bis del codice penale, introdotto dalla legge 15 febbraio 1996, n. 66 (Norme contro la violenza sessuale), in riferimento allíart. 25, secondo comma, della Costituzione, per violazione del principio di determinatezza della fattispecie incriminatrice;

che il Tribunale rimettente premette in fatto di essere chiamato a giudicare due soggetti nei cui confronti era stata elevata líimputazione, >;

che ad avviso del giudice a quo la disposizione denunciata - che punisce con la pena della reclusione da cinque a dieci anni chiunque costringe taluno a compiere o subire atti sessuali, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorit‡ (primo comma), ovvero abusando delle condizioni di inferiorit‡ fisica o psichica della persona offesa o traendola in inganno (secondo comma, nn. 1 e 2), e prevede nel terzo comma una diminuzione della pena in misura non eccedente i due terzi nei casi di minore gravit‡ - accomunando sotto uníunica previsione fatti che prima integravano i distinti reati di violenza carnale e di atti di libidine violenti e unificando le condotte incriminate mediante la locuzione "atti sessuali", senza ulteriore descrizione o definizione, difetta di determinatezza, non essendo rinvenibile nel linguaggio corrente e nella letteratura scientifica una nozione comunemente e univocamente accettata di atto sessuale;

che, al...

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