Sentenza nº 321 da Constitutional Court (Italy), 21 Luglio 2000

RelatoreGustavo Zagrebelsky
Data di Resoluzione21 Luglio 2000
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 321

ANNO 2000

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Cesare †MIRABELLI †Presidente

- Francesco GUIZZI †Giudice

- Fernando †SANTOSUOSSO †"

- Massimo ††VARI †"

- Cesare †RUPERTO †"

- Riccardo †CHIEPPA †"

- Gustavo †ZAGREBELSKY †"

- Valerio †ONIDA †"

- Carlo †MEZZANOTTE †"

- Fernanda †CONTRI †"

- Guido †NEPPI MODONA †"

- Piero Alberto CAPOTOSTI †"

- Annibale †MARINI †"

- Franco †BILE ††"

- Giovanni Maria FLICK †"

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della delibera del 7 luglio 1998 della Camera dei deputati relativa alla insindacabilit‡ delle opinioni espresse dallíon. Amedeo Matacena nei confronti del dott. Vincenzo MacrÏ, promosso con ricorso del Tribunale di Reggio Calabria, notificato il 23 novembre 1999, depositato in cancelleria il 2 dicembre 1999 e iscritto al n. 41 del registro conflitti 1999.

†Visto líatto di costituzione della Camera dei deputati;

†udito nellíudienza pubblica del 7 marzo 2000 il Giudice relatore Gustavo Zagrebelsky;

†udito líavvocato Sergio Panunzio per la Camera dei deputati. †

Ritenuto in fatto

†1.1. ñ Con ordinanza del 1∞ aprile 1999, emessa nellíambito di un giudizio penale per diversi reati di diffamazione aggravata a carico del deputato Amedeo Matacena, il Tribunale di Reggio Calabria ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione, adottata nella seduta del 7 luglio 1998, con la quale la Camera ha dichiarato che uno dei fatti per i quali Ë in corso il procedimento penale concerne opinioni espresse dal deputato nellíesercizio delle sue funzioni, con conseguente insindacabilit‡ a norma dellíart. 68, primo comma, della Costituzione.

1.2. ñ Il Tribunale premette che nel processo penale sono contestati al deputato reati di diffamazione a) per avere egli espresso nei riguardi di Vincenzo MacrÏ, sostituto procuratore addetto alla Direzione nazionale antimafia, appellativi come ìprovocatore, arrogante, irrispettoso delle regole deontologicheî, e ciÚ sia nel corso di una conferenza stampa sia nellíispirazione di un articolo apparso in data 23 febbraio 1995 nel periodico ìTribuna Calabriaî sotto il titolo ìMacrÏ, un magistrato banditoî, nonchÈ b) per avere attribuito al medesimo magistrato fatti che si assumono non veritieri, lesivi della reputazione dello stesso, nel corso di una intervista televisiva in data 14 febbraio 1995, in particolare affermando che ì... cíË a Reggio Calabria una guerra tra bande ... il sostituto MacrÏ continua a dire che attraverso líamicizia di Violante vuole tornare a tutti i costi applicato a Reggio Calabria perchÈ deve vendicarsi di una serie di personalit‡ di questa citt‡ ...î.

†Il Tribunale ritiene che la valutazione di insindacabilit‡ da parte dellíAssemblea della Camera, benchÈ concernente solo il secondo degli episodi anzidetti (sub b), debba intendersi ìestesaî anche al primo (sub a), trattandosi di una vicenda sostanzialmente unitaria sia sotto il profilo temporale (i fatti contestati risalgono tutti al febbraio 1995) sia per i contenuti sostanziali, essendosi del resto proceduto alla riunione dei correlativi procedimenti penali, in origine distinti.

†CiÚ premesso, il ricorrente osserva che le frasi utilizzate dal deputato, per il loro tenore obiettivo, esulano dallíambito dellíespressione di opinioni politicamente motivate, sia pure svolte in toni accesi, sullíoperato del magistrato, spingendosi, al di l‡ della connessione con il mandato parlamentare, fino a costituire un attacco personale e una denigrazione gratuita; non puÚ dunque condividersi, per il Tribunale, la dichiarazione di insindacabilit‡ di cui allíart. 68, primo comma, della Costituzione, poichÈ non risulta esistente, nella specie, il nesso funzionale tra il comportamento tenuto e líattivit‡ parlamentare che Ë requisito essenziale per poter riconoscere la prerogativa.

†La deliberazione della Camera dei deputati appare in conclusione al ricorrente lesiva delle attribuzioni del potere giurisdizionale, e di essa il Tribunale chiede, sollevando il conflitto, líannullamento.

†2. ñ Con ordinanza n. 414 del 1999 la Corte costituzionale ha dichiarato líammissibilit‡ del conflitto, ma ìlimitatamente allíoggetto quale definito dal contenuto della deliberazione della Camera dei deputati che si assume lesiva delle attribuzioni costituzionali del giudice ricorrenteî, deliberazione ìche si riferisce, espressamente, soltanto a uno dei diversi fatti che sono contestati al deputato a titolo di diffamazioneî nel procedimento penale pendente dinanzi al ricorrente Tribunale di Reggio Calabria. Il ricorso e líordinanza sono stati notificati alla Camera dei deputati il 23 novembre 1999 e depositati il successivo 2 dicembre.

†3.1. ñ Nel giudizio cosÏ promosso si Ë costituita la Camera dei deputati, per chiedere líirricevibilit‡ dellíatto introduttivo, líinammissibilit‡ o il rigetto del ricorso.

†3.2. ñ Nellíatto di costituzione, si richiamano in primo luogo i fatti che hanno dato luogo al processo penale e poi al conflitto, quale delimitato, nel suo oggetto, dalla pronuncia di ammissibilit‡ della Corte costituzionale: esso concerne le dichiarazioni rese dal deputato nel corso di una intervista televisiva allíemittente locale ìTelereggioî, il 14 febbraio 1995, alle quali si riferisce la delibera di insindacabilit‡ della Camera del 7 luglio 1998 (documento IV-ter, n. 30-A), e non anche le dichiarazioni rese alla stampa che hanno dato luogo a distinto procedimento penale (e a diversa deliberazione dellíAssemblea in data 6 ottobre 1999; documento IV-ter, n. 26).

†3.3. ñ Secondo la Camera, il conflitto sarebbe irricevibile o inammissibile, non sussistendo i necessari requisiti di forma e di contenuto: a) di forma, perchÈ líatto introduttivo assume la veste dellíordinanza in luogo di quella del ricorso, testualmente prescritta dagli artt. 37, quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale; b) di contenuto, perchÈ líatto non conterrebbe líesposizione, sia pure sommaria, delle ìragioni di conflittoî nÈ líindicazione ñ non pi˘ ìsommariaî ñ delle norme costituzionali...

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