Sentenza nº 35 da Constitutional Court (Italy), 11 Febbraio 1999
Relatore | Cesare Ruperto |
Data di Resoluzione | 11 Febbraio 1999 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N.35
ANNO 1999
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Dott. Renato GRANATA Presidente
- Prof. Giuliano VASSALLI Giudice
- Prof. Francesco GUIZZI "
- Prof. Cesare MIRABELLI "
- Prof. Fernando SANTOSUOSSO "
- Avv. Massimo VARI "
- Dott. Cesare RUPERTO "
- Dott. Riccardo CHIEPPA "
- Prof. Valerio ONIDA "
- Prof. Carlo MEZZANOTTE "
- Avv. Fernanda CONTRI "
- Prof. Guido NEPPI MODONA "
- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Prof. Annibale MARINI "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio promosso con ricorso del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma, notificato il 15 giugno 1998, depositato in Cancelleria il 16 settembre 1998, per conflitto di attribuzione sorto a seguito della delibera della Camera dei Deputati del 22 ottobre 1997 con la quale È stata dichiarata l'insindacabilit‡ delle opinioni espresse dall'on. Cesare Previti nei confronti di David Maria Sassoli ed iscritto al n. 26 del registro conflitti 1998.
Visto l'atto di costituzione della Camera dei Deputati nonchË l'atto di intervento di Previti Cesare;
udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1999 il Giudice relatore Cesare Ruperto.
Ritenuto in fatto
-
- Nel corso di un procedimento penale a carico del deputato Cesare Previti - imputato del reato previsto e punito dagli artt. 595, primo e terzo comma, cod. pen. e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, per avere a mezzo stampa offeso la reputazione del giornalista David Maria Sassoli, rilasciando dichiarazioni destinate ai mezzi d'informazione, ed effettivamente riprodotte in un comunicato ANSA del 16 giugno 1995, in cui lo indicava "come partecipe di uno stile giornalistico volutamente mistificatorio e diretto specificamente ad annebbiare anche verit‡ pacifiche e come giornalista capace di mistificare anche fatti notori per scarsa professionalit‡ o per opportunit‡ di disinformazione strumentalizzata ad impegno in campagne politiche" - il Giudice per le indagini preliminari di Roma, con ordinanza emessa il 16 febbraio 1998, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, chiedendo alla Corte di dichiarare che non spetta alla Camera dei deputati deliberare l'insindacabilit‡ dei fatti ascritti al Previti poichË essi non ricadono nell'ipotesi di cui all'art. 68, primo comma, Cost. Infatti tale Camera - cui, a sËguito di eccezione della difesa dell'indagato circa l'applicabilit‡ dell'art. 68 Cost., erano stati trasmessi gli...
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