Ordinanza nº 60 da Constitutional Court (Italy), 12 Marzo 1998

RelatoreFrancesco Guizzi
Data di Resoluzione12 Marzo 1998
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N.60

ANNO 1998

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Dott. Renato GRANATA Presidente

- Prof. Giuliano VASSALLI Giudice

- Prof. Francesco GUIZZI "

- Prof. Cesare MIRABELLI "

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO "

- Avv. Massimo VARI "

- Dott. Cesare RUPERTO "

- Dott. Riccardo CHIEPPA "

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY "

- Prof. Valerio ONIDA "

- Prof. Carlo MEZZANOTTE "

- Avv. Fernanda CONTRI "

- Prof. Guido NEPPI MODONA "

- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI "

- Prof. Annibale MARINI "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 15, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515 (Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica), promossi con due ordinanze emesse il 13 e il 14 gennaio 1997 dal Pretore di Firenze sui ricorsi proposti da Cossutta Armando e da Nesi Lucia contro il Collegio regionale di garanzia elettorale presso la Corte d’Appello di Firenze, iscritte ai nn. 405 e 406 del registro ordinanze 1997 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell’anno 1997.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 28 gennaio 1998 il Giudice relatore Francesco Guizzi.

Ritenuto che nel corso di una causa civile di opposizione avverso il provvedimento con cui, in data 27 giugno 1995, il Collegio regionale di garanzia elettorale presso la Corte d’appello di Firenze applicava a Cossutta Armando la sanzione pecuniaria amministrativa di lire cinquanta milioni per l’omesso deposito della dichiarazione e del rendiconto di cui all’art. 7, numero 6, della legge 10 dicembre 1993, n. 515 (Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica), il Pretore di Firenze ha sollevato, in riferimento all’art. 3, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 15, comma 5, della citata legge n. 515 del 1993;

che la sanzione applicata dal Collegio é quella minima prevista, mentre il massimo é di lire duecento milioni;

che il ricorrente aveva affermato di aver sottoscritto la candidatura per le elezioni politiche del 27 marzo 1994 in un collegio uninominale e in più circoscrizioni e di aver depositato il 24 maggio 1994, presso il Collegio regionale di garanzia elettorale della Corte d’appello di Milano, il rendiconto delle spese sostenute per la campagna elettorale, ricevendo, in data 22 ottobre 1994, la diffida...

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