Sentenza nº 2 da Constitutional Court (Italy), 23 Giugno 1996

RelatoreCesare Mirabelli
Data di Resoluzione23 Giugno 1996
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 2

ANNO 1996

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente :

Avv. Mauro FERRI

Giudici :

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

Avv. Massimo VARI

Dott. Cesare RUPERTO

Dott. Riccardo CHIEPPA

Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 24, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano 23 giugno 1970, n. 20 (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali sull'ordinamento urbanistico), promosso con ordinanza emessa il 25 febbraio 1994 dal Consiglio di Stato, pervenuta alla Corte costituzionale il 3 gennaio 1995, sul ricorso proposto dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato contro il Comune di Merano e la Provincia autonoma di Bolzano, iscritta al n. 4 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1995.

Visto l'atto di costituzione della Provincia di Bolzano;

udito nell'udienza pubblica del 17 ottobre 1995 il Giudice relatore Cesare Mirabelli;

udito l'avvocato Sergio Panunzio per la Provincia di Bolzano.

Ritenuto in fatto

  1. -- Con ordinanza emessa il 25 febbraio 1994 (pervenuta alla Corte costituzionale il 3 gennaio 1995) nel corso di un giudizio promosso dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato nei confronti del Comune di Merano e della Provincia autonoma di Bolzano -- diretto ad ottenere l'annullamento sia del diniego di rilascio, da parte del Sindaco di Merano, della concessione edilizia per lavori nella stazione ferroviaria che dell'art. 13 del regolamento di esecuzione delle leggi urbanistiche provinciali --, il Consiglio di Stato ha sollevato, in riferimento agli artt. 4 e 8 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano 23 giugno 1970, n. 20 (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali sull'ordinamento urbanistico). L'art. 24 del testo unico prevede, al primo comma, che chiunque intenda eseguire nuove costruzioni deve chiedere apposita licenza al sindaco del comune; stabilisce, al secondo comma, che la licenza edilizia è pure richiesta "per le opere da eseguirsi sui terreni demaniali, ad eccezione delle opere destinate alla difesa nazionale". Quest'ultima disposizione sarebbe in contrasto con un principio generale dell'ordinamento giuridico dello Stato in materia urbanistico-edilizia, nella parte in cui, limitando l'eccezione alle sole opere di difesa nazionale, non comprende tra quelle sottratte al regime della licenza, ora della concessione edilizia, anche le opere pubbliche di competenza statale o di interesse nazionale.

    I lavori considerati nel processo principale riguardano modificazioni edilizie nella stazione, che il Consiglio di Stato considera opera ferroviaria ed in quanto tale opera pubblica statale o di interesse nazionale.

    Ad avviso del giudice rimettente, la legislazione urbanistico-edilizia statale avrebbe sempre escluso per tali opere la necessità di una concessione del comune. Già con l'art. 29 della legge urbanistica (17 agosto 1942, n. 1150) si prevedeva in questi casi che fosse il Ministro dei lavori pubblici ad accertare la conformità dell'opera agli strumenti urbanistici. La legislazione successiva ha preordinato, in generale, procedimenti di intesa tra l'amministrazione competente per l'opera pubblica ed il comune, indicando anche l'autorità che decide se non si raggiunge l'intesa (art. 81 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616). Per le opere ferroviarie è inoltre previsto che l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato accerti, d'intesa con le regioni le quali devono sentire gli enti locali interessati, la conformità delle opere da eseguire alle prescrizioni delle norme e degli strumenti urbanistici (art. 10 della legge 12 febbraio 1981, n. 17). Un'analoga procedura di verifica, basata sulla comunicazione dei...

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