Sentenza nº 193 da Constitutional Court (Italy), 26 Maggio 1995

RelatoreLuigi Mengoni
Data di Resoluzione26 Maggio 1995
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N.193

ANNO 1995

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. Antonio BALDASSARRE Presidente,

Prof. Vincenzo CAIANIELLO Giudice

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

Avv. Massimo VARI

Dott. Cesare RUPERTO

Dott. Riccardo CHIEPPA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimit‡ costituzionale degli artt. 7, secondo e terzo comma, e 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libert‡ e dignit‡ dei lavoratori, della libert‡ sindacale e dell'attivit‡ sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), dell'art. 4 della legge 11 maggio 1990, n. 108 (Disciplina dei licenziamenti individuali), e degli artt. 2239, 2240 e 2110, secondo comma, del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 23 giugno 1994 dal Pretore di Firenze nel procedimento civile vertente tra Nahiry Saaidia e Zatini Lidia iscritta al n. 582 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1994.

Visto l'atto di costituzione di Nahiry Saaidia; udito nell'udienza pubblica del 21 marzo 1995 il Giudice relatore Luigi Mengoni; udito l'avv. Giorgio Bellotti per Nahiry Saaidia.

Considerato in diritto

  1. - Il Pretore di Firenze ha sollevato: a) in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimit‡ costituzionale degli artt. 7, secondo e terzo comma, e 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonchË dell'art. 4 della legge 11 maggio 1990, n. 108, nella parte in cui escludono l'applicabilit‡ al rapporto di lavoro domestico delle procedure per l'irrogazione di sanzioni disciplinari; b) in riferimento agli artt. 3 e 37 Cost., questione di legittimit‡ costituzionale degli artt. 2239 e 2240 cod. civ., nella parte in cui non prevedono l'applicabilit‡ al rapporto di lavoro-domestico dell'art. 2110, secondo comma, cod. civ., e quindi non consentono al giudice di determinare secondo equit‡, in mancanza di leggi, norme collettive o usi, il periodo decorso il quale il datore di lavoro, in caso di gravidanza e puerperio della lavoratrice, puÚ recedere dal rapporto.

  2. -La prima questione Ë inammissibile per insufficiente motivazione in punto di rilevanza.

    Il giudice rimettente muove dall'idea che la prospettata estensione delle garanzie procedurali di cui all'art. 7 della legge n. 300 del...

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