n. 172 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 ottobre 2018 -

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA (Sezione Second

  1. Ha pronunciato la presente sentenza sul ricorso numero di registro generale 2998 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da Associazione Comunita' Islamica Ticinese, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Aldo Travi, Elena Travi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

    Contro il Comune di Sesto Calende, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Rossana Colombo e dall'avvocato Angelo Ravizzoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

    Per l'annullamento con il ricorso principale del provvedimento del Responsabile dei servizi dell'Area tecnica del Comune di Sesto Calende in data 25 ottobre 2016, prot. 24471, con il quale e' stata respinta l'istanza presentata dalla ricorrente per l'individuazione di un luogo di culto nel territorio comunale;

    nonche' di ogni ulteriore atto presupposto e connesso, ivi compreso il preavviso di rigetto in data 5 settembre 2016, prot. 20368. Con motivi aggiunti del 27 novembre 2017, la delibera del Consiglio del Comune di Sesto Calende, del 20 settembre 2017 n. 39, di rigetto della domanda dell'Associazione Comunita' Islamica Ticinese di individuare un luogo di culto islamico nell'ambito del PGT. Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

    Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Sesto Calende;

    Visti tutti gli atti della causa;

    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 maggio 2018 la dott.ssa Silvana Bini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. Fatto L'Associazione Comunita' Islamica (da ora anche solo Associazione), e' un'associazione costituita nel 2004 e raccoglie circa trecento persone di religione islamica, residenti prevalentemente a Sesto Calende e nei comuni limitrofi. Gia' nel luglio 2011, nel corso della formazione del PGT, l'Associazione ha chiesto al comune di prevedere nel proprio strumento urbanistico un'area per il culto islamico. Il provvedimento di rigetto e' stato impugnato con ricorso (r.g. n. 364/2012), accolto con sentenza n. 2485 dell'8 novembre 2013. Tuttavia, a fronte dell'inerzia del Comune, L'Associazione si vedeva costretta a notificare ricorso per ottemperanza, accolto con sentenza n. 146 del 15 gennaio 2015. L'Amministrazione avviava quindi un procedimento in ottemperanza alla sentenza del Tar;

    tuttavia, con nota del 22 febbraio 2015, l'Amministrazione comunicava di aver sospeso il procedimento, a seguito della L.R. n. 2 del 3 febbraio 2015. L'Associazione notificava un nuovo giudizio di ottemperanza, sull'assunto che la nuova legge regionale non potesse costituire ostacolo all'esecuzione delle precedenti statuizioni giurisdizionali. Il ricorso di ottemperanza veniva accolto con sentenza n. 943/2015: il Tribunale amministrativo regionale riteneva infatti che la L.R. 2/2015, ancorche' sopravvenuta, dovesse trovare applicazione e incidesse sul dovere di esecuzione del comune. Al fine di non fare decorrere il termine di 18 mesi per l'approvazione dei piani comunali delle attrezzature religiose, l'Associazione notificava in data 26 luglio 2016 un atto di diffida. L'Amministrazione avviava il procedimento al fine della valutazione delle osservazioni pervenute e dopo la comunicazione ex art 10-bis, notificava il rigetto della domanda, rilevando l'assenza dei requisiti di ente di confessione religiosa, come richiesti dalla legge n. 1159/1929. Il diniego veniva impugnato con il presente ricorso, notificato in data 20 dicembre 2016 e depositato il 22 dicembre 2016, per i seguenti motivi: 1) illegittimita' del provvedimento 25 ottobre 2016 n. 24471 per eccesso di potere e violazione di legge, in relazione all'art 70, comma 2-ter L.R. 12/2005;

    violazione della legge n. 1159/1929;

    in subordine illegittimita' derivata per violazione degli articoli 2 e 19 Cost.: secondo l'Amministrazione l'Associazione non avrebbe i poteri di rappresentanza propri degli enti delle altre confessioni religiose e non costituirebbe ente di confessione religiosa. Sostiene la ricorrente che la legge n. 1159/1929 non e' applicabile al caso in esame, ne' puo' rappresentare una condizione per limitare l'esercizio del diritto di culto, dal momento che la liberta' religiosa e' un diritto costituzionale. Seguendo l'interpretazione dell'Amministrazione la L.R. risulterebbe in contrasto con gli articoli 2, 8 e 19 Cost., perche' si escluderebbe qualsiasi insediamento di edifici di culto islamico nel territorio regionale;

    2) illegittimita' del provvedimento 25 ottobre 2016, n. 24471 in relazione al vincolo da osservare nell'esecuzione delle sentenze del Tribunale amministrativo regionale Lombardia sez. II n. 2485/2013 e n. 146/2015, difetto di motivazione: l'Amministrazione sostiene che l'Associazione ricorrente non sarebbe «ente di confessione religiosa». Gia' nelle pregresse sentenze l'Associazione e' stata ritenuta come rappresentativa di una comunita' di residenti dotata di legittimazione al ricorso;

    3) illegittimita' del provvedimento 25 ottobre 2016, n. 24471 per violazione degli articoli 3 e 8 Cost. e dell'art. 70 L.R. 12/2005: il provvedimento richiede la necessita' della sottoscrizione di una convenzione con il comune. L'Associazione e' sempre stata disponibile a detta sottoscrizione;

    in ogni caso si tratta di una condizione in contrasto con i principi costituzionali perche' viene introdotta una discriminazione fondata sulla confessione religiosa;

    4) illegittimita' del provvedimento 25 ottobre 2016, n. 24471 per violazione dell'art. 10 legge n. 241/90: nel provvedimento una ragione di rigetto e' indicata nella circostanza che l'associazione non costituirebbe ente di confessione religiosa, motivo non rappresentato nel preavviso di rigetto. Si e' costituito in giudizio il Comune di Sesto Calende, chiedendo il rigetto del ricorso. Con ordinanza cautelare n. 117 del 20 gennaio 2017 gli effetti del diniego sono stati sospesi, disponendo il riesame, rilevando profili di fondatezza del ricorso, in quanto «la mancanza del riconoscimento ai sensi della legge n. 1159 del 1929 non appare legittimamente invocabile quale causa di esclusione dalla possibilita' di ottenere, da parte di una confessione religiosa, l'assegnazione di aree da destinare all'esercizio del culto, considerato che tale possibilita' deve essere garantita a tutte le confessioni, e non soltanto a quelle riconosciute (cfr. Corte costituzionale n. 63 del 2016, n. 193 del 1995 e n. 59 del 1958): appare pure censurabile l'affermazione secondo la quale l'Associazione ricorrente, al di la' della mancanza di riconoscimento ai sensi della legge n. 1159 del 1929, non costituirebbe «ente di confessione religiosa», in quanto, a fronte della finalita' religiosa dell'organizzazione e della dichiarata volonta' di disporre di un luogo per l'esercizio del culto, non sembra consentito al comune richiedere ne' il possesso di specifici requisiti da parte del soggetto istante (attesa la declaratoria di illegittimita' costituzionale che ha colpito la parte del comma 2-bis dell'art. 70 della legge regionale n. 12 del 2005, ove tali requisiti erano stabiliti), ne' la prova che tale soggetto costituisca articolazione di una confessione organizzata o benefici di un riconoscimento formale della rappresentativita' di un certo credo religioso, poiche' la liberta' di culto e' garantita anche a «confessioni religiose strutturate come semplici comunita' di fedeli che non abbiano organizzazioni regolate da speciali statuti» (Corte cost. n. 193 del 1995);

    conseguentemente, in una lettura costituzionalmente orientata della disciplina regionale, la qualificazione del soggetto richiedente, da parte del Comune, come «ente di confessione religiosa» non sembra potersi basare che sull'idoneita' in concreto di tale soggetto a rappresentare un'esigenza di culto riscontrabile a livello locale;

    in tale prospettiva, la valutazione che il comune e' chiamato a compiere, ai fini all'individuazione di luoghi da destinare all'esercizio del culto, dovra' percio' risultare attinente, secondo l'insegnamento della Corte costituzionale, «all'entita' della presenza sul territorio dell'una o dell'altra confessione, alla rispettiva consistenza e incidenza sociale e alle esigenze di culto riscontrate nella popolazione» (Corte cost. n. 63 del 2016);

    dati, questi, da ponderare in considerazione delle utilita' limitate (nel caso di specie: utilizzazione del territorio ed eventuale consumo di suolo) oggetto di assegnazione (cfr. ancora la sentenza da ultimo richiamata);». Il comune ha quindi adottato la delibera consiliare del 20 settembre 2017 n. 39, sempre respingendo la domanda, per una pluralita' di motivi. In particolare sostiene il comune che: l'Associazione non avrebbe i requisiti richiesti dalla legge, perche' la disciplina sui luoghi di culto non va applicata in funzione della percentuale rispetto alla popolazione totale, ma quando si riscontra la presenza di un gruppo di fedeli e l'esigenza per essi di disporre di un culto;

    le aree non sono dotate di parcheggi e in ogni caso non ci sono immobili comunali idonei a questo scopo;

    l'Associazione si e' trasferita come sede in altro comune. Con motivi aggiunti depositati in data 22 novembre 2017 e' stata impugnata la delibera n. 39/2017, per i seguenti motivi: 1) Violazione dell'art 19 Cost. e dell'art 70 comma 2-bis L.R. n. 12/2005;

    violazione dei principi affermati dal Tribunale amministrativo regionale Lombardia nella sentenza n. 24585/2013: l'Amministrazione non puo', in presenza di una comunita' religiosa, differire ogni determinazione in ordine alla individuazione di un'area di culto...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT