Ordinanza nº 399 da Constitutional Court (Italy), 26 Luglio 1995

RelatoreAntonio Baldassarre
Data di Resoluzione26 Luglio 1995
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 399

ANNO 1995

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente -

Prof. Antonio BALDASSARRE Giudice -

Avv. Mauro FERRI Giudice -

Prof. Luigi MENGONI Giudice -

Prof. Enzo CHELI Giudice -

Dott. Renato GRANATA Giudice -

Prof. Giuliano VASSALLI Giudice -

Prof. Francesco GUIZZI Giudice -

Prof. Cesare MIRABELLI Giudice -

Prof. Fernando SANTOSUOSSO Giudice -

Avv. Massimo VARI Giudice -

Dott. Cesare RUPERTO Giudice -

Dott. Riccardo CHIEPPA

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale del combinato disposto formato dagli artt. 10, lettera b), 4, lettera b), e 22 della legge della Regione Piemonte 26 marzo 1990, n. 13 , promossi con due ordinanze emesse il 26 novembre 1992 e il 24 giugno 1993 dalla Pretura di Torino, sezione distaccata di Chieri, nei procedimenti penali a carico di Sabbia Aurelio e a carico di Arienti Renato, iscritte, l'una al n. 128 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1993, e l'altra, al n. 309 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1994.

Visti gli atti di intervento della Regione Piemonte;

udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1995 il Giudice relatore Antonio Baldassarre.

Ritenuto che nel corso del procedimento penale promosso a carico di Aurelio Sabbia, imputato del reato previsto dall'art. 21, terzo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), in quanto responsabile, nella qualità di sindaco del Comune di Pino Torinese, degli scarichi provenienti dal collettore fognario, risultati eccedenti i limiti indicati nella tabella A allegata alla legge n. 319 del 1976, relativamente ai parametri di azoto ammoniacale e tensioattivi, il Pretore di Torino, sezione distaccata di Chieri, ha sollevato questione di legittimità costituzionale del combinato disposto formato dagli artt. 10, lettera b), 4, lettera b), e 22 della legge della Regione Piemonte 26 marzo 1990, n. 13, dal titolo , per contrasto con gli artt. 25 e 117 della Costituzione;

che le norme regionali impugnate, pur richiamando formalmente l'insieme delle sanzioni previste dalla legge n. 319 del 1976, prescrivono, tuttavia, per gli scarichi provenienti da pubbliche fognature classificate di seconda categoria, il rispetto dei limiti di accettabilità indicati...

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