Sentenza nº 193 da Constitutional Court (Italy), 31 Dicembre 1994

RelatoreMauro Ferri
Data di Resoluzione31 Dicembre 1994
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 193

ANNO 1994

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Giudici

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

Avv. Massimo VARI

Dott. Cesare RUPERTO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili) e della legge 21 novembre 1988, n. 506 (recte: 508) (Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti), promossi con ordinanze emesse il 20 ottobre 1993 (n. 2 ordinanze), il 2 novembre 1993 (n.4 ordinanze) ed il 9 novembre 1993 dal Pretore di Napoli, rispettivamente iscritte ai nn. 729, 730, 752, 753, 754 e 755 del registro ordinanze 1993 ed al n. 40 del registro ordinanze 1994, e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 51 e 53, prima serie speciale, dell'anno 1993 e n. 8, prima serie speciale, dell'anno 1994.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 27 aprile 1994 il Giudice relatore Mauro Ferri.

Ritenuto in fatto

  1. Con sette ordinanze di contenuto identico il Pretore di Napoli ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18 e della legge 21 novembre 1988 n. 506 (recte: 508), in riferimento all'art.3, primo comma, della Costituzione.

    Ad avviso del remittente la denunciata disparità di trattamento consisterebbe, per la prima norma, nell'aver negato a favore degli invalidi ci vili l'assegnazione di tre accompagnatori o, in luogo di ciascuno di essi, la corresponsione di un assegno integrativo dell'indennità di assistenza e di accompagnamento; nonchè, per la legge n. 508 del 1988, nel non aver esteso agli invalidi civili la misura delle erogazioni riconosciute a favore dei grandi invalidi di guerra.

  2. Il Pretore di Napoli premette di essere a conoscenza della ordinanza n. 487 del 1988 con la quale questa Corte ha già dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge n. 18 del 1980, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione; detta pronuncia poneva in evidenza la differenza di situazione tra gli invalidi civili e quelli di guerra sulla base di una obiettiva diversità dei presupposti costitutivi del fatto invalidante (scaturente, nel secondo caso, da fatti bellici), dalla quale conseguiva anche un profilo risarcitorio estraneo all'ipotesi dell'invalidità civile, e concludeva perciò per la disomogeneità delle situazioni...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT