Sentenza nº 268 da Constitutional Court (Italy), 30 Giugno 1994
Relatore | Luigi Mengoni |
Data di Resoluzione | 30 Giugno 1994 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N. 268
ANNO 1994
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Giudici
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Antonio BALDASSARRE
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Francesco GUIZZI
Prof. Cesare MIRABELLI
Prof. Fernando SANTOSUOSSO
Avv. Massimo VARI
Dott. Cesare RUPERTO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di dirittive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), promosso con ordinanza emessa il 26 maggio 1993 dal Pretore di Torino nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Arena Salvatore ed altri e la s.r.l. WHIRLPOOL Italia, Divisione Aspera, iscritta al n. 582 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.41, prima serie speciale, dell'anno 1993.
Visto l'atto di costituzione della s.r.l. Whirlpool Italia, Divisione Aspera;
udito nell'udienza pubblica del 26 aprile 1994 il Giudice relatore Luigi Mengoni;
uditi gli avvocati Giacinto Favalli, Carlo Mezzanotte, Rosario Flammia e Paolo Tosi per la s.r.l. Whirlpool, Divisione Aspera.
Ritenuto in fatto
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Nel corso di due giudizi riuniti, promossi da Salvatore Arena ed altri e da Luigi Lopez contro la S.r.l. Whirlpool Italia per ottenere la declaratoria di illegittimità dei licenziamenti loro intimati e la reintegrazione nei rispettivi posti di lavoro, con gli ulteriori provvedimenti di cui all'art. 18 della legge n. 300 del 1970, il Pretore di Torino, con ordinanza del 26 maggio 1993, ha sollevato, in riferimento agli artt.3, 39 e 41, primo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, "nella parte in cui prevede che un accordo sindacale possa derogare alla legge in relazione ai criteri di scelta dei lavoratori da licenziare stabiliti alle lettere a), b), c) della stessa norma".
Ad avviso del giudice remittente, l'efficacia del contratto collettivo di diritto comune è regolata dai principi privatistici del mandato. Perciò la norma impugnata - in quanto attribuisce alle associazioni sindacali il potere non solo di regolare il contenuto dei contratti individuali di lavoro, ma anche di dettare regole, in deroga a norme di legge, per la loro risoluzione, comprimendo il "diritto dei singoli alla prosecuzione del rapporto" - viola: a) il principio di libertà di iniziativa economica, il quale garantisce anche l'autonomia contrattuale dei singoli prestatori di lavoro subordinato; b) il principio di libertà di organizzazione sindacale, al quale è estraneo il potere delle associazioni sindacali di stipulare "qualsiasi negozio destinato a produrre effetti nei confronti di un singolo rapporto di lavoro": l'associazione sindacale, in base al mandato conferitole dagli associati, non diventa titolare anche dei diritti del singolo inerenti alla risoluzione del rapporto di lavoro.
é denunciata inoltre la violazione dell'art. 3 Cost. e ancora degli artt. 39 e 41, primo comma, Cost., sul riflesso che ai contratti collettivi previsti dall'art. 5, comma 1, della legge n. 223 del 1991 è attribuita efficacia ergaomnes senza le condizioni cui tale efficacia è subordinata dal quarto comma dell'art. 39 Cost. La questione è ritenuta rilevante anche sotto questo ulteriore profilo perchè "nella specie buona parte dei ricorrenti non è iscritta ad alcuna associazione...
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