n. 59 SENTENZA 25 - 29 marzo 2013 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 28 febbraio 2008, n. 31, promossi dal Tribunale di Lucca con due ordinanze del 14 aprile 2011, iscritte ai numeri 232 e 240 del registro ordinanze 2011 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47 e n. 49, prima serie speciale, dell'anno 2011. Visti gli atti di costituzione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), in proprio e quale mandatario della Societa' di cartolarizzazione dei crediti INPS-S.C.C.I. s.p.a., nonche' gli atti di intervento della Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue, della Confederazione Cooperative Italiane, della Associazione Generale Cooperative Italiane e del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 26 febbraio 2013 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo;

uditi gli avvocati Livia Salvini e Angelo Pandolfo per la Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue, per la Confederazione Cooperative Italiane e per la Associazione Generale Cooperative Italiane, Antonino Sgroi per l'INPS in proprio e quale mandatario della Societa' di cartolarizzazione dei crediti INPS-S.C.C.I. s.p.a e l'avvocato dello Stato Vittorio Cesaroni per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1.- Il Tribunale di Lucca, in funzione di giudice del lavoro, con due ordinanze emesse il 14 aprile 2011 (r.o. n. 232 del 2011 e r.o. n. 240 del 2011), ha sollevato, in riferimento all'articolo 39 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria) convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 28 febbraio 2008, n. 31. 2.- Nell'ordinanza r.o. n. 232 del 2011, il rimettente premette di essere chiamato a pronunciarsi su un ricorso in opposizione ad iscrizione a ruolo di credito previdenziale, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337), proposto da una societa' cooperativa nei confronti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e della s.p.a. Societa' di cartolarizzazione dei crediti INPS-S.C.C.I. Il Tribunale espone che la cartella esattoriale opposta ha come oggetto i contributi previdenziali richiesti dall'INPS alla societa' cooperativa ricorrente, in relazione al maggior imponibile retributivo e contributivo determinato ai sensi dell'art. 7, comma 4, del d.l. n. 248 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31 del 2008. Infatti, ad avviso del detto Istituto, l'opponente avrebbe dovuto fare applicazione, quanto al trattamento retributivo e normativo (e, quindi, previdenziale), del contratto collettivo nazionale di lavoro AGCI, ANST-LEGACOOP, CONFCOOPERATIVE (parte datoriale) - FILT-CGIL, FIT-CISL e UIL TRASPORTI (parte dei lavoratori), anziche' del diverso contratto collettivo nazionale di lavoro UNCI (parte datoriale) - CONFSAL (parte dei lavoratori), come da verbale di accertamento. Il giudice a quo riporta il contenuto del citato art. 7, comma 4, ai sensi del quale: «Fino alla completa attuazione della normativa in materia di socio lavoratore di societa' cooperative, in presenza di una pluralita' di contratti collettivi della medesima categoria, le societa' cooperative che svolgono attivita' ricomprese nell'ambito di applicazione di quei contratti di categoria applicano ai propri soci lavoratori, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale nella categoria». 2.1.- In punto di rilevanza, il rimettente osserva che la pretesa contributiva dell'ente previdenziale, oggetto del giudizio principale, si fonda sull'applicazione dell'art. 7, comma 4, ora trascritto, sicche' «dall'eventuale accoglimento della questione di costituzionalita' discenderebbe un mutamento nel quadro normativo di riferimento». 2.2.- In punto di non manifesta infondatezza, il giudice a quo dubita della legittimita' costituzionale della disposizione censurata, in riferimento all'art. 39 Cost. Ad avviso del rimettente, detta disposizione attribuirebbe efficacia erga omnes a contratti collettivi di tipo "normativo" e non semplicemente ad "accordi gestionali" (e' richiamata la sentenza della Corte costituzionale n. 268 del 1994). E', altresi', citata la sentenza n. 106 del 1962 della medesima Corte, secondo cui «L'art. 39 pone due principi, che possono intitolarsi alla liberta' sindacale e alla autonomia collettiva professionale. Col primo si garantiscono la liberta' dei cittadini di organizzarsi in sindacati e la liberta' delle associazioni che ne derivano;

con l'altro si garantisce alle associazioni sindacali di regolare i conflitti di interessi che sorgono tra le contrapposte categorie mediante il contratto, al quale poi si riconosce efficacia obbligatoria erga omnes, una volta che sia stipulato in conformita' di una determinata procedura e da soggetti forniti di determinati requisiti. Una legge, la quale cercasse di conseguire questo medesimo risultato della dilatazione ed estensione, che e' una tendenza propria della natura del contratto collettivo, a tutti gli appartenenti alla categoria alla quale il contratto si riferisce, in maniera diversa da quella stabilita dal precetto costituzionale, sarebbe palesemente illegittima». Inoltre - prosegue il giudicante - l'attribuzione di tale efficacia obbligatoria erga omnes, al di fuori delle condizioni previste dall'art. 39 Cost., prescinderebbe da qualsiasi valutazione in ordine al rispetto o meno, da parte del diverso contratto collettivo nazionale di lavoro applicato, dei precetti di cui all'art. 36 Cost. Infine, la disposizione, pur avendo carattere apparentemente transitorio, non individuerebbe, in realta', alcun limite temporale preciso di efficacia. In questo quadro, e' sollevata la questione di legittimita' costituzionale in esame. 3.- Nell'ordinanza r.o. n. 240 del 2011, il Tribunale premette di essere investito di un ricorso in opposizione ad iscrizione a ruolo di credito previdenziale, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, proposto da una societa' cooperativa a r.l. nei confronti dell'INPS e della s.p.a. Societa' di Cartolarizzazione dei Crediti INPS-S.C.C.I. Il rimettente espone che la cartella esattoriale opposta ha ad oggetto i contributi previdenziali richiesti dall'INPS alla societa' cooperativa ricorrente, in relazione al maggior imponibile retributivo e contributivo determinato, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del d.l. n. 248 del 2007, convertito dalla legge n. 31 del 2008;

che, ad avviso dell'ente previdenziale, la societa' cooperativa opponente avrebbe dovuto fare applicazione, quanto al trattamento retributivo e normativo (e, per conseguenza, previdenziale)...

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