Sentenza nº 346 da Constitutional Court (Italy), 25 Luglio 1994

RelatoreEnzo Cheli
Data di Resoluzione25 Luglio 1994
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 346

ANNO 1994

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Giudici

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

Avv. Massimo VARI

Dott. Cesare RUPERTO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi promossi con ricorsi delle Regioni Friuli- Venezia Giulia e Umbria notificati il 18 e 10 febbraio 1994, depositati in Cancelleria il 22 e 25 successivi, per conflitti di attribuzioni sorti a seguito: a) del telegramma del prefetto di Gorizia del 18 dicembre 1993 con il quale è stato chiesto al Consorzio di bonifica Pianura Isontina di trasmettere gli atti deliberativi relativi a contratti, in applicazione dell'art. 15 della legge 13 maggio 1991, n. 203; nonchè, per quanto possa occorrere, con riferimento alla circolare del Ministero dell'interni del 6 dicembre 1993; b) della circolare del Ministero degli interni n. 29 del 6 dicembre 1993 recante: "Consorzi di bonifica. Controllo preventivo di legittimità ex art. 16 della legge 19 marzo 1990, n.55, modificato dall'art. 15 della legge 12 luglio 1991, n. 203.

Ammissibilità. Misure sanzionatorie della sospensione e decadenza dalla carica, introdotte dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16. Esclusione" ed iscritti ai nn. 4 e 5 del registro conflitti 1994.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 5 luglio 1994 il Giudice relatore Enzo Cheli;

uditi gli avvocati Renato Fusco e Sergio Panunzio per la Regione Friuli-Venezia Giulia e l'avvocato Giovanni Tarantini per la Regione Umbria.

Ritenuto in fatto

  1. - Con ricorso notificato in data 18 febbraio 1994, la Regione Friuli-Venezia Giulia ha sollevato conflitto di attribuzioni nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri con riferimento al telegramma del prefetto di Gorizia del 18 dicembre 1993 indirizzato al presidente del Consorzio di bonifica Pianura Isontina e, per conoscenza, alla Regione Friuli-Venezia Giulia, con il quale si è chiesto al Consorzio la trasmissione degli atti deliberativi relativi a contratti, in applicazione dell'art. 15 della legge 12 luglio 1991, n.203 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, recante provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa); nonchè con riferimento alla presupposta ed applicata circolare del Ministero dell'interno n. 29 del 6 dicembre 1993 (portata a conoscenza della Regione col suddetto telegramma del prefetto di Gorizia), nella parte in cui con essa si riconosce il potere del prefetto di richiedere la trasmissione ed il controllo preventivo di legittimità sugli atti deliberativi dei consorzi di bonifica relativi a contratti.

    La ricorrente deduce che con il telegramma prefettizio e la presupposta circolare ministeriale veniva affermata la pretesa di sottoporre al controllo preventivo di legittimità su richiesta del prefetto - ai sensi dell'art. 15 della legge n. 203 del 1991 - gli atti contrattuali dei consorzi di bonifica (e segnatamente del consorzio Pianura Isontina), ritenendo che anche detti consorzi siano ricompresi, secondo il richiamo espresso nello stesso art. 15, tra "gli enti indicati nell'art. 49 della legge 8 giugno 1990, n. 142" (Ordinamento delle autonomie locali), dove si è stabilito che "salvo diverse disposizioni recate dalle leggi vigenti, alle unità sanitarie locali, ai consorzi...

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