Sentenza nº 464 da Constitutional Court (Italy), 15 Luglio 1994

Date15 Luglio 1994
IssuerConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 464

ANNO 1994

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Giudici

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

Avv. Massimo VARI

Dott. Cesare RUPERTO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 15 luglio 1994, n. 444, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 16 maggio 1994, n. 293 (Disciplina della proroga degli organi amministrativi), promosso con ricorso della Regione Calabria, notificato il 2.8.1994, depositato in cancelleria l'8.8.1994 ed iscritto al n. 54 del registro ricorsi 1994.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 22 novembre 1994 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

udito l'avv. Federico Sorrentino per la Regione Calabria e l'avv. dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - La regione Calabria ha impugnato la legge 15 luglio 1994 n.444, che ha convertito, con modificazioni, il decreto- legge 16 maggio 1994, n. 293 (Disciplina della proroga degli organi amministrativi), invocando la violazione degli artt. 117, 118, 121, 122 e 123 della Costituzione. Le censure investono in particolare gli artt. 3; 4, comma 2; 6; e 9, comma 1, del decreto legge convertito nonchè l'art. 1, comma 2, della legge di conversione.

    La ricorrente, dopo aver ricordato che il decreto legge n. 293 è l'undicesimo di una serie di provvedimenti normativi urgenti che il Governo ha di volta in volta reiterato a seguito della mancata conversione in legge dei precedenti (per la quasi totalità impugnati dalla medesima regione), rileva che con legge regionale 5 agosto 1992 n. 13 è stata dettata la disciplina delle nomine di competenza della regione negli enti regionali o subregionali diretta ad evitare il fenomeno della prorogatio degli organi, in particolare disponendosi che "tutte le nomine e le designazioni di competenza della regione cessano con la scadenza della legislatura nel corso della quale si è proceduto alla nomina o alla designazione" (art. 8, comma 1) e che, trascorsi 90 giorni dall'insediamento del nuovo consiglio regionale, le persone nominate o designate cessano dall'esercizio delle funzioni e, se il consiglio regionale non effettui le nuove nomine o designazioni, a ciò provveda la giunta regionale in via d'urgenza e con obbligo di ratifica entro 30 giorni da parte dell'organo consiliare (art.8, comma 2).

    Detta legge regionale, ad avviso della ricorrente, sarebbe rispettosa dell'art. 97 della Costituzione per i profili indicati nella sentenza di questa Corte n. 208 del 1992, perchè esclude la proroga di fatto a tempo indeterminato e provvede a interventi sostitutivi e di urgenza in caso di inadempimento dell'organo consiliare competente, in ciò anticipando le disposizioni della legge statale, ora impugnata, che a sua volta si è adeguata agli insegnamenti impartiti dalla Corte nella sentenza n. 208 cit..

    La regione osserva che l'art. 9, comma 1, del decreto-legge impugnato - secondo cui "le disposizioni ...[del decreto] operano direttamente nei riguardi delle regioni a statuto ordinario fino a quando esse non avranno adeguato i rispettivi ordinamenti ai principi generali ivi contenuti" - se pure con una formulazione che attenua l'impatto sull'autonomia regionale rispetto alle precedenti versioni, ancor più lesive, dei provvedimenti d'urgenza reiterati dal Governo nella specifica materia, conferma tuttavia la violazione delle competenze regionali ove si interpreti la norma come abrogativa della legge regionale anticipatrice di quei principi e tale da rendere la nuova disciplina statale direttamente applicabile nella regione.

    Sarebbe così illegittimo l'art. 4, comma 2, del decreto legge che, attribuendo la competenza sulle designazioni o nomine per la ricostituzione degli organi scaduti, in caso di inerzia degli organi collegiali, ai presidenti di detti organi, violerebbe sia le attribuzioni regionali in materia di ordinamento degli uffici ed enti dipendenti dalle regioni (art. 117 della Costituzione) sia la competenza statutaria (art. 123 della Costituzione), in quanto inciderebbe sulle norme che regolano le attribuzioni degli organi collegiali, creando ex novo una competenza dei presidenti e sottraendo ai collegi i correlativi poteri; detta disposizione, inoltre, contrasterebbe con gli articoli 121 e 122 della Costituzione per le nomine di competenza del consiglio regionale, attesa la configurazione del presidente di detto organo, che non è autonomo rispetto al consiglio stesso da cui è eletto per dirigerne i lavori (art. 122, terzo comma, della Costituzione), nè ha rilevanza esterna propria, a differenza del consiglio, della giunta e del presidente di questa (art. 121, primo comma, della Costituzione).

    Sarebbe altresì lesivo delle competenze regionali l'art. 3 del decreto legge, che, sul regime di...

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