Sentenza nº 400 da Constitutional Court (Italy), 26 Ottobre 1992

RelatoreVincenzo Caianiello
Data di Resoluzione26 Ottobre 1992
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 400

ANNO 1992

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Dott. Aldo CORASANITI

Giudici

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Cesare MIRABELLI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 3, 6 e 25, secondo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili), promosso con ordinanza emessa il 31 gennaio 1990 dalla Commissione tributaria centrale, sui ricorsi riuniti proposti dall'Ufficio del Registro di Imperia contro la "Autostrada dei Fiori" S.p.A., iscritta al n.104 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.10, prima serie speciale, dell'anno 1992.

Visto l'atto di costituzione della "Autostrade dei Fiori" S.p.A. nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 16 giugno 1992 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello ;

udito l'avv. Enrico Romanelli per la "Auto strada dei Fiori" S.p.A. e l'avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - Nel corso di due giudizi riuniti, la Commissione tributaria centrale, con ordinanza del 31 gennaio 1990 (pervenuta a questa Corte il 17 febbraio 1992), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, 6 e 25, secondo comma, lett.d),del d.P.R. 26 ottobre 1972 n.643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili) e successive modificazioni e integrazioni, dei quali, il primo istituisce l'imposta per gli immobili di proprietà di società e di enti pubblici e privati al compimento di ciascun decennio dalla data dell'acquisto (art. 3), il secondo precisa che l'imponibile è determinato dalla differenza tra il valore dell'immobile alla data nella quale si veri fica il presupposto di legge (compimento del decennio) ed il valore che l'immobile aveva alla data dell'acquisto ovvero alla precedente tassazione (art. 6), ed il terzo dispone l'esenzione dall'imposta medesima per gli incrementi di valore degli immobili destinati all'esercizio di attività commerciali e non suscettibili di diversa destinazione senza radicale trasformazione, semprechè l'attività commerciale sia in essi esercitata direttamente dal proprietario (art. 25, secondo comma, lett. d).

    Il giudice rimettente si chiede se, nel caso di immobile appartenente a società e da questa desti nato all'esercizio diretto della propria attività commerciale, durante una parte soltanto del periodo decennale d'imposta e non più alla data di compi mento di tale periodo, l'incremento di valore verificatosi in tale parte del decennio sia esente dall'Invim (decennale) a norma dell'art.25, secondo comma...

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