Sentenza nº 41 da Constitutional Court (Italy), 31 Gennaio 1991

RelatoreGabriele Pescatore
Data di Resoluzione31 Gennaio 1991
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N.41

ANNO 1991

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Giudici

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Dott. Francesco GRECO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimit‡ costituzionale degli art. 916 del codice della navigazione, 10 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali), e 35, terzo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libert‡ e dignit‡ dei lavoratori e dell'attivit‡ sindacale nei luoghi di lavoro), promosso con ordinanza emessa il 16 luglio 1990 dal Pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Caterina Toffolo e la S.p.A. A.L.I., iscritta al n. 597 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1990.

Visto l'atto di costituzione di Caterina Toffolo nonchË l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica dell'8 gennaio 1991 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

uditi l'Avv. Roberto Muggia per Caterina Toffolo e l'Avvocato dello Stato Mario Cevaro per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

Il Pretore di Roma - nel corso di un giudizio promosso da un'assistente di volo, dipendente dalla S.p.A. A.L.I. (Aero leasing italiana), per ottenere la declaratoria d'illegittimit‡ del licenziamento disposto nei suoi confronti - con ordinanza 16 luglio 1990 ha sollevato questione di legittimit‡ costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 916 cod. nav., nonchË dell'art. 10 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e dell'art. 35, terzo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, nella parte in cui non prevedono l'applicabilit‡ al "personale aeronautico" dell'intera legge n. 604 dei 1966 e dell'art. 18 della I. n. 300 dei 1970, consentendo il recesso ad nutum dell'esercente dal rapporto di lavoro.

Il giudice a quo osserva in proposito che l'inapplicabilit‡ delle su dette disposizioni al personale di volo appare discriminatorio ed ingiustificato anche perchË, a seguito della sentenza n. 96 del 1987 della Corte costituzionale, l'anzidetta normativa È operante nei confronti del personale marittimo navigante. Con tale sentenza, infatti, la Corte ha dichiarato l'illegittimit‡ costituzionale dell'art. 10 della legge n. 604 del 1966, e dell'art. 35, terzo comma, della legge n. 300 del 1970, nella parte in cui escludevano l'applicabilit‡ all'anzidetto personale marittimo dell'intera legge n. 604 dei 1966 e dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970.

Nel giudizio davanti a questa Corte È intervenuto il Presidente dei Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata. Ha dedotto in proposito che, con la legge Il maggio 1990, n. 108, il divieto di licenziamento senza giusta causa o giustificato motivo e la tutela reale in caso di licenziamento illegittimo, sono stati estesi a tutte le categorie di lavoratori, cosicchË la differenza di trattamento tra personale marittimo navigante e personale di volo È gi‡ venuta meno. Ha osservato, inoltre, che il contratto collettivo nazionale di lavoro per i piloti di aeromobile del 30 dicembre 1978 e quello per gli assistenti di volo del 23 marzo 1979, gi‡ prevedevano l'applicabilit‡ a tali categorie degli artt. 2 e 3 della legge n. 604 del 1966 e la reintegrazione nel posto di lavoro in caso di licenziamento illegittimo.

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