Sentenza nº 96 da Constitutional Court (Italy), 03 Aprile 1987

RelatoreGabriele Pescatore
Data di Resoluzione03 Aprile 1987
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 96

ANNO 1987

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente:

prof. Antonio LA PERGOLA;

Giudici:

prof. Virgilio ANDRIOLI,

prof. Giuseppe FERRARI,

dott. Francesco SAJA,

prof. Giovanni CONSO,

prof. Ettore GALLO,

dott. Francesco GRECO,

prof. Renato DELL'ANDRO,

prof. Gabriele PESCATORE,

avv. Ugo SPAGNOLI,

prof. Francesco Paolo CASAVOLA,

prof. Antonio BALDASSARRE,

prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali) e art. 35, u.c. legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), promossi con l'ordinanza emessa il 10 maggio 1986 dal Pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra Zeno Agostino e S.p.A. Saipem iscritta al n. 552 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, 1a serie speciale, dell'anno 1986;

Visti gli atti di costituzione di Zeno Agostino nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 10 febbraio 1987 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Uditi l'avv. Roberto Muggia per Zeno Agostino e l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

Zeno Agostino, arruolato con mansioni di "piccolo di cucina" su alcuni mezzi navali speciali della soc. Saipem, aveva impugnato il suo licenziamento perché avvenuto senza giusta causa e chiedeva la reintegrazione nel posto di lavoro e il risarcimento dei danni. Il Pretore di Milano, investito del giudizio, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 15 luglio 1966, n. 604, nella parte in cui non prevede l'applicabilità della legge medesima al personale navigante, allegandone il contrasto con l'art. 3 Cost. Con l'ordinanza é stato impugnato anche l'art. 35, ultimo comma della l. 20 maggio 1970, n. 300, per contrasto con gli artt. 3 e 76 Cost., nella parte in cui dispone che i contratti collettivi di lavoro provvedono ad applicare i princìpi in essa stabiliti alle imprese di navigazione per il personale navigante "con specifico riferimento ai princìpi contenuti nell'art. 18".

Nell'ordinanza si premette che la normativa che consente il recesso ad nutum (artt. 342-345 cod. nav.) dell'armatore non può ritenersi abrogata per effetto dell'entrata in vigore della l. n. 604 del 1966, stante il disposto dell'art. 1, comma secondo, cod. nav., che prevede l'applicabilità alla materia della navigazione delle norme di diritto civile solo in assenza di una specifica disciplina speciale, che, invece, é espressamente dettata riguardo al contratto di arruolamento. Si afferma che gli accordi collettivi, nei casi all'esame del giudice a quo, prevedono una disciplina dei licenziamenti meno favorevole di quella stabilita dalla l. n. 604 del 1966 e si deduce il contrasto dell'art. 10 di tale legge con l'art. 3 Cost. perché, non avendo disposto espressamente l'applicabilità della l. n. 604 al contratto di arruolamento, il personale navigante resta escluso ingiustificatamente dalle garanzie di stabilità del posto di lavoro previste per gli altri lavoratori.

Nell'ordinanza si deduce analogo profilo d'illegittimità costituzionale riguardo all'art. 35, ultimo comma, dello Statuto dei lavoratori in quanto, rinviando ai contratti collettivi di disporre l'applicazione al personale navigante dell'art. 18 dello Statuto stesso (riguardante la reintegrazione nel posto di lavoro del lavoratore licenziato senza giusta causa), porrebbe in essere anch'esso una ingiustificata discriminazione, giacché i contratti collettivi potrebbero non estendere mai la garanzia prevista dall'art. 18 ai lavoratori marittimi. Tenuto conto che la Corte costituzionale ha già dichiarato non fondata la questione con sentenza n. 129 del 1976, nell'ordinanza se ne chiede il riesame, sottolineandosi che nel frattempo la contrattazione collettiva ha esteso la garanzia dell'art. 18 dello Statuto dei lavoratori ai piloti ed agli assistenti di volo, così introducendo ulteriori elementi di discriminazione tra i lavoratori. In relazione all'art. 35 dello Statuto dei lavoratori, si deduce altresì la violazione dell'art. 76 Cost., sotto il profilo che i princìpi contenuti nello Statuto dei lavoratori sono inderogabili e pertanto non ne può essere rimessa alla contrattazione collettiva l'applicazione ad alcune categorie di lavoratori. In proposito si sottolinea che, ormai, la navigazione non é un'attività più pericolosa di molte altre (come quelle attinenti all'energia), cosicché non si giustificano minori garanzie per i lavoratori motivate da ragioni di "sicurezza della navigazione".

Dinanzi a questa Corte é intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri ed ha chiesto che le questioni siano dichiarate manifestamente infondate per essere state già decise nel senso della non fondatezza con la sentenza 129 del 1976. Nella comparsa di costituzione si sostiene in particolare la piena legittimità del rinvio operato dall'art. 35 alla contrattazione collettiva, sottolineandosi che proprio le differenti discipline da essa adottate per le varie categorie di personale navigante dimostrano la necessità di una normativa articolata in relazione alla varietà di funzioni di quel personale.

Si é costituita pure la parte privata chiedendo che le questioni siano ritenute fondate e, nella memoria, ha svolto particolari considerazioni sulla minore tutela del lavoratore prevista, nella fattispecie, dall'art. 6.3...

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