Sentenza nº 478 da Constitutional Court (Italy), 19 Dicembre 1991
Relatore | Vincenzo Caianiello |
Data di Resoluzione | 19 Dicembre 1991 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N.478
ANNO 1991
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Dott. Aldo CORASANITI,
Giudici
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Giuliano VASSALLI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, ultimo comma, della legge della regione Veneto 8 maggio 1980, n. 47 (Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative ai consorzi dei bacini di trasporto e ai singoli Comuni in materia di navigazione lacuale, fluviale, lagunare, e sui canali navigabili e idrovie relativamente ai servizi di trasporto non di linea) promossi con n. 2 ordinanze emesse il 31 gennaio 1991 dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto iscritte rispettivamente ai nn. 378 e 397 del registro ordinanze 1991 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1991.
Visti gli atti di intervento della regione Veneto;
udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1991 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello.
Ritenuto in fatto
-
- Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, con due ordinanze di analogo contenuto, emesse il 31 gennaio 1991 nel corso di altrettanti giudizi pendenti, ha sollevato, in riferimento agli arti. 3, 41, primo comma, e 117 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale denari. 13, ultimo comma, della legge della regione Veneto 8 maggio 1980, n. 47, nella parte in cui esclude che l'autorizzazione all'esercizio del servizio pubblico di noleggio da banchina con conducente di natante a motore di portata non superiore a venti persone (cd. taxi-acqueo) possa essere rinnovata dopo il compimento dei sessantacinquesimo anno di età del titolare.
La norma impugnata prevede, infatti, la decadenza delle suddette autorizzazioni al compimento del sessantesimo anno di età dei soggetto, salvo il rinnovo (solo) "fino al compimento del sessantacinquesimo anno, previo accertamento annuale della idoneità fisica per l'espletamento del servizio, effettuato dall'autorità sanitaria competente per territorio".
Poichè si tratta di attività che, pur svolta in regime di autorizzazione ai fini della sicurezza del suo esercizio e del suo corretto svolgimento, rientra nella generale capacità e libertà economica dei privati, e poichè la norma regionale vuole evidentemente garantire, per ragioni di sicurezza, che i titolari delle autorizzazioni siano fisicamente idonei, ad avviso del giudice a quo essa, fissando una sorta di presunzione assoluta di inidoneità per gli ultrassessantacinquenni, determinerebbe un'ingiustificata discriminazione tra soggetti in possesso dei requisiti di idoneità fisica allo svolgimento del servizio a seconda che abbiano 2,.meno raggiunto il predetto limite di età.
Sotto un diverso profilo la stessa norma riserverebbe un'ingiustificata disparità di trattamento a questi soggetti rispetto agli esercenti il servizio da piazza con autovetture, per i quali la legge 14 agosto 1974, n. 394 non prevede limiti massimi di età, ma soltanto accertamenti sanitari biennali.
Sarebbe altresì ravvisabile la violazione di un principio fondamentale della legislazione statale di settore (codice della navigazione e regolamento della navigazione interna), che non recano alcun limite di età per le autorizzazioni di cui si tratta
La norma impugnata si porrebbe, poi, in contrasto con l'art. 41, primo comma, della Costituzione, in quanto...
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