LEGGE 14 agosto 1974, n. 394 - Modifica degli articoli 79, 81 e 88 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, modificati dalla legge 14 febbraio 1974, n. 62

Coming into Force15 Settembre 1974
End of Effective Date01 Gennaio 1993
Enactment Date14 Agosto 1974
Published date31 Agosto 1974
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1974/08/31/074U0394/CONSOLIDATED/20080625
Official Gazette PublicationGU n.227 del 31-08-1974
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

I commi terzo e settimo dell'articolo 79 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e modificato dall'articolo 1 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:

"Chi guida veicoli a motore non puo' avere superato:

  1. anni 65 per guidare autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di cose, il cui peso complessivo a pieno carico sia superiore a 200 quintali;

  2. anni 60 per guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti a trasporto di persone".

"Il minore degli anni 21 che guida motoveicoli di cilindrata superiore a 350 cmc e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 15 mila a lire 50 mila".

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 30 APRILE 1992, N. 285

Art 2.

Il comma terzo dell'articolo 81 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e modificato dall'articolo 3 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, e' sostituito dal seguente:

"L'accertamento delle condizioni psico-fisiche, psicotecniche ed attitudinali e' effettuato da commissioni mediche provinciali nei riguardi:

  1. dei mutilati e minorati fisici;

  2. di coloro che abbiano superato i 65 anni di eta' ed abbiano titolo a guidare motocarrozzette ed autovetture in servizio da piazza, autocarri di peso complessivo a pieno carico superiore a 35 quintali, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di cose, il cui peso complessivo a pieno carico non sia superiore a 200 quintali, macchine operatrici;

  3. dei titolari di patente per la guida dei motoveicoli o degli autoveicoli di cui al settimo comma dell'articolo 80;

  4. di coloro per i quali e' fatta richiesta dal prefetto o dall'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione".

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 30 APRILE 1992, N. 285

Art 3.

Al quarto comma dell'articolo 88 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente...

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