Sentenza nº 531 da Constitutional Court (Italy), 05 Maggio 1988
Relatore | Gabriele Pescatore |
Data di Resoluzione | 05 Maggio 1988 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N.531
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Dott. Francesco SAJA,
Giudici
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 10 del d.l. 29 gennaio 1983, n. 17 (Misure per il contenimento del costo del lavoro e per favorire l'occupazione) convertito in legge 25 marzo 1983, n. 79 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge 29 gennaio 1983, n. 17, recante misure per il contenimento del costo del lavoro e per favorire l'occupazione), promossi con n. 3 ordinanze emesse il 21 giugno 1984 dal Tribunale amministrativo regionale della Liguria sui ricorsi proposti da Trebino Graziana, Manfredi Giuseppina e Terzer Maria Rosa contro il Ministero del Tesoro ed altri, iscritte ai nn. 678, 679 e 680 del registro ordinanze 1985 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8/la s.s. dell'anno 1986.
Visti l'atto di costituzione di Terzer Maria Rosa nonchè gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 12 gennaio 1988 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;
udito, alla presenza dell'avv. Ludovico Villani, costituito fuori termine, l'Avvocato dello Stato Luigi Siconolfi per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato in diritto
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- In via pregiudiziale va dichiarata l'inammissibilità della costituzione dello SNALS-CONSAL, intervenuto davanti al Tribunale amministrativo regionale della Liguria dopo che erano state depositate, in data 21 giugno 1984, le tre ordinanze di rimessione degli atti alla Corte costituzionale ed i relativi giudizi erano stati sospesi.
Infatti, come é stato ripetutamente affermato da questa Corte (Sentenze 7 aprile 1988, n. 412; 25 febbraio 1988, n. 220), nei giudizi di legittimità costituzionale in via incidentale, sono legittimate a costituirsi dinanzi alla Corte costituzionale soltanto le parti del giudizio a quo che, al momento del deposito (o della lettura in dibattimento dell'ordinanza di rimessione), avevano tale qualifica.
Poichè lo SNALS-CONSAL si é costituito davanti al Tribunale amministrativo regionale della Liguria dopo il deposito dell'ordinanza di rimessione, la costituzione dello SNALS-CONSAL e inammissibile.
Va, poi, dichiarata l'irricevibilità della costituzione dell'al tra...
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