Sentenza nº 702 da Constitutional Court (Italy), 23 Giugno 1988
Relatore | Luigi Mengoni |
Data di Resoluzione | 23 Giugno 1988 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N.702
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Prof. Francesco SAJA,
Giudici
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimit‡ costituzionale degli artt. 11 della legge 10 maggio 1938, n. 745 (Ordinamento dei Monti di credito su pegno), e 47 del r.d. 25 maggio 1939, n. 1279 (Attuazione della legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno), promosso con ordinanza emessa il 17 gennaio 1985 dalla Corte d'Appello di Catania nel procedimento penale a carico di GULLOTTA Antonino ed altri, iscritta al n. 253 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 167 bis dell'anno 1985.
Visto l'atto di costituzione della Banca del Monte S. Agata nonchË l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 10 maggio 1988 il Giudice relatore Luigi Mengoni;
udito l'Avvocato dello Stato Pier Giorgio Ferri per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato in diritto
-
-La questione di legittimit‡ costituzionale degli artt. 11 della legge n. 745 del 1938 e 47 del r.d. n. 1279 del 1939, sollevata dalla Corte d'appello di Catania, in riferimento all'art. 42, secondo comma, Cost., non È fondata.
Nell'ordinamento del codice civile 1865 le norme denunziate, gi‡ stabilite dall'art. 11 della legge 4 maggio 1898 n. 169, e dall'art. 36 del relativo regolamento approvato con r.d. 14 maggio 1899 n. 185, avevano carattere eccezionale, in quanto derogavano, in favore dei Monti di Piet‡, alla disciplina generale dell'art. 707 del codice, che escludeva l'applicabilit‡ della regola
alla circolazione delle cose smarrite o rubate. Nell'ordinamento del codice 1942, che ha soppresso la distinzione tra perdita volontaria e perdita involontaria del possesso da parte del rivendicante, ed ha ammesso la tutela immediata della buona fede del terzo anche nel caso di provenienza della cosa da furto (salvo l'art. 1154), le norme denunziate sono diventate una applicazione specifica della norma generale dell'art. 1153, terzo comma, cod. civ.. Il Monte di Pieta che...
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