Sentenza nº 702 da Constitutional Court (Italy), 23 Giugno 1988

RelatoreLuigi Mengoni
Data di Resoluzione23 Giugno 1988
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N.702

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Prof. Francesco SAJA,

Giudici

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimit‡ costituzionale degli artt. 11 della legge 10 maggio 1938, n. 745 (Ordinamento dei Monti di credito su pegno), e 47 del r.d. 25 maggio 1939, n. 1279 (Attuazione della legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno), promosso con ordinanza emessa il 17 gennaio 1985 dalla Corte d'Appello di Catania nel procedimento penale a carico di GULLOTTA Antonino ed altri, iscritta al n. 253 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 167 bis dell'anno 1985.

Visto l'atto di costituzione della Banca del Monte S. Agata nonchË l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 10 maggio 1988 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

udito l'Avvocato dello Stato Pier Giorgio Ferri per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato in diritto

  1. -La questione di legittimit‡ costituzionale degli artt. 11 della legge n. 745 del 1938 e 47 del r.d. n. 1279 del 1939, sollevata dalla Corte d'appello di Catania, in riferimento all'art. 42, secondo comma, Cost., non È fondata.

    Nell'ordinamento del codice civile 1865 le norme denunziate, gi‡ stabilite dall'art. 11 della legge 4 maggio 1898 n. 169, e dall'art. 36 del relativo regolamento approvato con r.d. 14 maggio 1899 n. 185, avevano carattere eccezionale, in quanto derogavano, in favore dei Monti di Piet‡, alla disciplina generale dell'art. 707 del codice, che escludeva l'applicabilit‡ della regola alla circolazione delle cose smarrite o rubate. Nell'ordinamento del codice 1942, che ha soppresso la distinzione tra perdita volontaria e perdita involontaria del possesso da parte del rivendicante, ed ha ammesso la tutela immediata della buona fede del terzo anche nel caso di provenienza della cosa da furto (salvo l'art. 1154), le norme denunziate sono diventate una applicazione specifica della norma generale dell'art. 1153, terzo comma, cod. civ..

    Il Monte di Pieta che...

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