Sentenza nº 42 da Constitutional Court (Italy), 17 Febbraio 1987

RelatoreGiuseppe Ferrari
Data di Resoluzione17 Febbraio 1987
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 42

ANNO 1987

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente:

prof. Antonio LA PERGOLA;

Giudici:

prof. Virgilio ANDRIOLI,

prof. Giuseppe FERRARI,

dott. Francesco SAJA,

prof. Giovanni CONSO,

prof. Ettore GALLO,

dott. Aldo CORASANITI,

prof. Giuseppe BORZELLINO,

dott. Francesco GRECO,

prof. Renato DELL'ANDRO,

prof. Gabriele PESCATORE,

avv. Ugo SPAGNOLI,

prof. Francesco P. CASAVOLA,

prof. Antonio BALDASSARRE,

prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, secondo comma, d.P.R. 1ø febbraio 1973, n. 50 (esercizio del diritto di voto per le elezioni del Consiglio regionale del T.A.A., nonché per quelle dei Consigli comunali della provincia di Bolzano); dell'art. 16, secondo comma, legge regionale Trentino-Alto Adige 6 aprile 1956, n. 5, come modificato dall'art. 6 legge regionale 10 agosto 1974, n. 6 (composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali); dell'art. 15, secondo comma, del testo unico approvato con delibera della giunta regionale Trentino-Alto Adige il 27 marzo 1980, n.445, promosso con l'ordinanza emessa l'11 aprile 1985 dalla corte d'appello di Trento sul ricorso proposto da Leonardi Silvio, iscritta al n. 327 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 232-bis dell'anno 1985;

Visto l'atto di costituzione di Leonardi Silvio nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 25 novembre 1986 il Giudice relatore Giuseppe Ferrari;

Uditi l'avvocato Mario Barbato per Leonardi Silvio e l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno per il Presidente del Consiglio dei Ministri e per la regione Trentino-Alto Adige;

Ritenuto in fatto

1) Nel giudizio promosso da Silvio Leonardi avverso la decisione della Commissione elettorale mandamentale di Bolzano che lo aveva escluso dalle liste elettorali relative alle elezioni amministrative del 10 maggio 1985 nel Comune di Bolzano per omesso compimento di un biennio di ininterrotta residenza nel territorio di quella Provincia alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali (28 marzo 1985), la corte d'appello di Trento, con ordinanza in data 11 aprile 1985, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli articoli 5, secondo comma, d.P.R. 1ø febbraio 1973, n. 50, 16, secondo comma, della legge della regione Trentino-Alto Adige 6 aprile 1956, n. 5, come modificato dall'art. 6 della legge regionale 10 agosto 1974, n. 6, e 15, secondo comma, t.u. approvato con deliberazione della Giunta regionale in data 27 marzo 1980, n. 445, in riferimento agli artt. 25, terzo (ma, rectius, quarto) comma, e 63 dello Statuto speciale di autonomia di cui al testo unico approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670.

Premesso che a mente delle menzionate norme parametro il Leonardi avrebbe avuto il diritto di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di Bolzano (dove risiedeva alla data del 28 marzo 1985), per aver maturato il periodo quadriennale di residenza ininterrotta nella regione Trentino-Alto Adige e per essere stato prevalentemente residente nel territorio di quel Comune nell'ultimo quadriennio, il giudice a quo rileva che le norme impugnate sostituiscono al requisito della prevalenza fissato da norme di rango costituzionale, quello contrastante - e nella specie, non ricorrente -, dell'ininterrotta residenza biennale nella Provincia di Bolzano per...

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