Ordinanza nº 413 da Constitutional Court (Italy), 19 Novembre 1987

Date19 Novembre 1987
IssuerConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 413

ANNO 1987

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente:

dott. Francesco SAJA;

Giudici:

prof. Giovanni CONSO,

prof. Ettore GALLO,

dott. Aldo CORASANITI,

prof. Giuseppe BORZELLINO,

dott. Francesco GRECO,

prof. Renato DELL'ANDRO,

prof. Gabriele PESCATORE,

avv. Ugo SPAGNOLI,

prof. Francesco Paolo CASAVOLA,

prof. Antonio BALDASSARRE,

prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimit‡ costituzionale dell'art. 9 del decreto-legge 29 gennaio 1983, nel testo modificato dalla legge 25 marzo 1983, n. 79 (Norme urgenti in materia di assunzioni obbligatorie) promosso con ordinanza emessa il 18 aprile 1984 dal Pretore di Lodi, iscritta al n. 1242 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 71- bis dell'anno 1985;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il giudice relatore Aldo Corasaniti;

Ritenuto che, nel corso di un giudizio relativo al rifiuto di assunzione di un lavoratore invalido, avviato obbligatoriamente (in data primo luglio 1983) al lavoro ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, da parte di una societ‡ in amministrazione controllata (e poi, dal 2 gennaio 1984, in Cassa integrazione guadagni), il Pretore di Lodi ha sollevato, su richiesta di parte, questione di legittimit‡ costituzionale, per contrasto con gli artt. 3, 4, 35, comma primo, e 41 Cost., dell'art. 9, decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, come modificato dalla legge di conversione 25 marzo 1983, n. 79, nella parte in cui non estende la sospensione dell'obbligo di assunzione di cui alla legge n. 482 del 1968 anche alle imprese in amministrazione controllata;

che il giudice a quo ha osservato che l'art. 9 del decreto-legge citato, che sospende gli obblighi di cui alla legge n. 482 del 1968 nei confronti delle imprese impegnate in processi di ristrutturazione, conversione, riorganizzazione produttiva o soggette ad amministrazione straordinaria, o per le quali sia stata accertata dal CIPI la sussistenza di una delle cause di intervento straordinario, o ancora se vi siano interventi della Cassa integrazioni guadagni, non puÚ essere fatto oggetto di una interpretazione che ricomprenda nel suo ambito anche la fattispecie delle imprese in amministrazione controllata, specie a fronte della soppressione, in sede di conversione, dell'inciso relativo...

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