Sentenza nº 208 da Constitutional Court (Italy), 24 Luglio 1986

RelatoreUgo Spagnoli
Data di Resoluzione24 Luglio 1986
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 208

ANNO 1986

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. ANTONIO LA PERGOLA, Presidente

Prof. VIRGILIO ANDRIOLI

Prof. GIUSEPPE FERRARI

Dott. FRANCESCO SAJA

Prof. GIOVANNI CONSO

Prof. ETTORE GALLO

Prof. GIUSEPPE BORZELLINO

Dott. FRANCESCO GRECO

Prof. GABRIELE PESCATORE

Avv. UGO SPAGNOLI

Prof. FRANCESCO PAOLO CASAVOLA, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 9, quarto comma, del D.L.C.P.S. 4 aprile 1947, n. 207 (Trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 22 novembre 1978 dal TAR per la Lombardia sul ricorso proposto da Previderé Ambrogina c/ il Comune di Vigevano, iscritta al n. 595 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 298 dell'anno 1979;

2) ordinanza emessa il 24 gennaio 1980 dal TAR per la Liguria sul ricorso proposto da Dasso Leonilde c/ il Comune di Lavagna, iscritta al n. 227 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 145 dell'anno 1980;

3) ordinanza emessa il 9 febbraio 1982 dal TAR per l'Emilia - Romagna - Sezione di Parma - sui ricorsi riuniti proposti da Teodoldi Anna ed altri c/ l'Amministrazione Provinciale di Parma, iscritta al n. 264 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 262 dell'anno 1982;

4) ordinanza emessa il 29 aprile 1982 dal TAR per la Liguria sul ricorso proposto da Spinelli Ascanio c/ Ministero della P.I. ed altro, iscritta al n. 615 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46 dell'anno 1983;

5) ordinanza emessa il 18 giugno 1981 dal TAR per il Veneto sul ricorso proposto da Rubaltelli Enrico c/ l'Ospedale Civile di Rovigo, iscritta al n. 921 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 142 dell'anno 1983;

6) ordinanza emessa il 17 febbraio 1983 dal TAR per l'Umbria sul ricorso proposto da Socciarello Nilo c/ il Comune di Piegaro, iscritta al n. 1009 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 102 dell'anno 1984.

Visti gli atti di costituzione di Dasso Leonilde e di Socciarello Nilo;

udito nell'udienza pubblica del 20 maggio 1986 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

uditi l'avv. Enrico Bastreri per Dasso Leonilde e l'avv. Si ro Centofanti per Socciarello Nilo.

Ritenuto in fatto

  1. - Con sei ordinanze emesse rispettivamente dal TAR della Lombardia il 22 novembre 1978 (r.o. 595/79), dal TAR della Liguria il 24 gennaio 1980 (r.o. 227/80) ed il 29 aprile 1982 (r.o. 615/82), dal TAR del Veneto il 18 giugno 1981 (r.o. 921/82), dal TAR dell'Emilia - Romagna - Sezione di Parma - il 9 febbraio 1982 (r.o. 264/82) e dal TAR dell'Umbria il 17 febbraio 1983 (r.o. 1009/83) é stata sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, quarto comma, del D.L.C.P.S. 4 aprile 1947, n. 207, nella parte in cui dispone che l'indennità prevista dallo stesso art. 9 per il personale non di ruolo all'atto della sua cessazione dal servizio non é dovuta nel caso di passaggio in ruolo.

    Nei casi di specie, predetti tribunali erano chiamati a decidere su ricorsi di dipendenti di ruolo di enti locali (comuni, provincie, enti ospedalieri) che, a seguito del collocamento a riposo, chiedevano il riconoscimento del diritto all'indennità di fine servizio prevista dalla citata norma per periodi - in genere assai lunghi (15,20,23,24 anni) - di servizio non di ruolo prestato prima del passaggio nel ruolo dei medesimi enti anteriormente all'entrata in vigore della legge 8 marzo 1968, n. 152. Nel solo caso di cui all'ord. 615/82 trattavasi di un ex dipendente del Ministero della Pubblica Istruzione che chiedeva il riconoscimento della suddetta indennità per il servizio prestato quale insegnante non di ruolo presso scuole statali nel periodo 1950 - 74.

  2. - All'esposizione delle censure mosse alla norma impugnata giudici rimettenti premettono un'analitica esposizione (specie nelle ordd. 595/79 e 264/82) della normativa interessante la materia e delle precedenti pronunce della Corte su di essa, ricordando in particolare:

    1. che con la legge 8 marzo 1968, n. 152 era stato, per la prima volta, riconosciuto, ai fini previdenziali, il servizio non di ruolo prestato alle dipendenze degli enti locali, mediante l'estensione a tale personale dell'iscrizione obbligatoria all'INADEL; b) che, quanto al precedente servizio non di ruolo, la medesima legge 152/ 1968 disponeva, all'art. 16, secondo comma, che il diritto all'indennità per cessazione dal servizio, "se spettante in base alle vigenti disposizioni, é conservato relativamente ai periodi di servizio non valutabili ai fini del conseguimento dei benefici previdenziali di cui alla presente legge. In tal caso l'indennità é computata, secondo le disposizioni vigenti, sull'ultimo stipendio o salario in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge"; c) che all'epoca vigeva il D.L.C.P.S. 4 aprile 1947, n. 207, il cui art. 9 attribuiva ai dipendenti non di ruolo dello Stato un'indennità di fine servizio - non cumulabile con la pensione - fissata in misura pari a una mensilità della sola retribuzione in godimento all'atto della cessazione del rapporto per ogni anno di servizio: peraltro stabilendo, al quarto comma, che la medesima indennità "non é dovuta nel caso... di passaggio in ruolo"; d) che tale disciplina era stata estesa ai dipendenti non di ruolo degli enti pubblici locali con il D.L.C.P.S. 5 febbraio 1948, n. 61.

  3. - I giudici a quibus ricordano poi che la disciplina di cui al citato D.L.C.P.S. n. 207/1947 era stata in gran parte caducata, ed in particolare: a) quanto all'esclusione dall'indennità per cessazione dal servizio del personale non di ruolo pensionato, con l'art. 254, terzo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 e con la sentenza di questa Corte n. 236/ 1974; b) quanto all'esclusione della medesima indennità in caso di licenziamento per motivi disciplinari o di dimissioni volontarie, con l'art. 1 della legge 8 giugno 1966, n. 424 e con le sentt. nn. 156 e 184 del 1973; c) quanto alla commisurazione dell'indennità in questione alla "sola retribuzione", con la sentenza n. 116/1976.

  4. - In punto di rilevanza della questione sollevata, la sola ord. 264/82 del TAR dell'Emilia - Romagna, Sezione di Parma, aggiunge che la caducazione della predetta norma determinerebbe l'automatica applicazione del citato art. 16, secondo comma, sicché per base di computo dovrebbe intendersi la retribuzione corrisposta alla data di entrata in vigore della legge 152/1968 ovvero alla data eventualmente anteriore in cui sia avvenuto il passaggio in ruolo.

    Ciò - prosegue l'ordinanza - "non comporterebbe alcuna violazione...

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