Sentenza nº 41 da Constitutional Court (Italy), 13 Febbraio 1985

RelatoreVirgilio Andrioli
Data di Resoluzione13 Febbraio 1985
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 41

ANNO 1985

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente

Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN

AVV. ORONZO REALE

Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI

AVV. ALBERTO MALAGUGINI

Prof. LIVIO PALADIN

Prof. ANTONIO LA PERGOLA

Prof. VIRGILIO ANDRIOLI

Prof. GIUSEPPE FERRARI

Dott. FRANCESCO SAJA

Prof. GIOVANNI CONSO

Prof. ETTORE GALLO

Dott. ALDO CORASANITI

Prof. GIUSEPPE BORZELLINO

Dott. FRANCESCO GRECO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 5, comma secondo, legge 3 aprile 1979, n. 95 (Provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi) e 4, comma quarto, d.l. 9 dicembre 1981, n. 721 (Cessazione del mandato conferito all'ENI, ai sensi dell'articolo 2 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e norme di attuazione del programma relativo alle società del gruppo SIR predisposto ai sensi dell'art. 4 della stessa legge) promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa l'11 novembre 1980 dal Tribunale di Milano sui ricorsi riuniti proposti dalla S.a.s. Elektropol Cantoni e C. ed altre contro Sud Italia Resine ed altre, iscritta al n. 268 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 214 dell'anno 1981;

2) ordinanza emessa il 6 aprile 1982 dal Tribunale di Massa nel procedimento civile proposto da S.p.a. Rumianca contro Cervia Nandino ed altri, iscritta al n. 360 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 303 dell'anno 1982;

3) ordinanza emessa il 10 febbraio 1983 dal Tribunale di Milano nei procedimenti civili riuniti proposti da s.p.a. SIR ed altro contro Fallek Chemical Export Corporation ed altri, iscritta al n. 750 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 342 dell'anno 1983;

Visti gli atti di costituzione della Sud Italia Resine, della S.p.a. Ansaldo nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 12 dicembre 1984 il Giudice relatore Virgilio Andrioli;

uditi l'avv. Giorgio Tarzia e Lucio De Angelis per la società Sarda Industria Resine ed altre e l'Avvocato dello Stato Dante Corti per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.1. - Avverso la sentenza 11 ottobre-4 dicembre 1980 con la quale il Pretore del lavoro di Carrara aveva riconosciuto il diritto a Cervia Nandino e altri otto impiegati dipendenti della s.p.a. Rumianca alla integrazione salariale per il periodo o per i periodi in cui erano stati posti in Cassa integrazione guadagni con sospensione totale della attività lavorativa propose avanti il Tribunale di Massa appello la Società con atto depositato il 28 novembre 1981, con il quale chiese in totale riforma della pronuncia impugnata dichiararsi essa società nulla dovere ai ricorrenti per il titolo dedotto in giudizio, revocarsi la provvisoria esecuzione della impugnata sentenza, condannare ciascuno dei ricorrenti alla restituzione delle somme percepite, in forza della pronuncia di primo grado, alla data di decisione della causa. I dipendenti, costituitisi con memoria depositata il 19 febbraio 1982, chiesero respingersi l'appello con la condanna della Società nelle spese.

1.2. - Con ordinanza emessa il 6 aprile 1982 (notificata il 13 dello stesso mese e comunicata il 7 maggio successivo; pubblicata nella G. U. n. 303 del 3 novembre 1982 e iscritta al n. 360 R.O. 1982), il Tribunale ha giudicato rilevante e, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma quarto d.l. 9 dicembre 1981, n. 721, conv. con modificazioni nella l. 5 febbraio 1982, n. 25, nella parte in cui prevede l'estinzione dei giudizi pendenti nei confronti di aziende del gruppo SIR senza somministrare altri adeguati mezzi di tutela giudiziaria, sul riflesso che la norma impugnata apparirebbe discriminatoria per coloro che abbiano in corso rapporti di carattere patrimoniale e giudiziale con le società facenti parte, come la s.p.a. Rumianca, del gruppo SIR rispetto ad altri che vantino crediti, giudizialmente azionati nei confronti di altre aziende.

  1. - Avanti la Corte nessuna delle parti si é costituita; ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri chiedendo, con atto depositato il 23 novembre 1982, dichiararsi inammissibile per difetto di rilevanza la proposta questione e allegando a motivo che la norma impugnata ha formato oggetto di interpretazione autentica con l. 22 luglio 1982, n. 466, la quale ha chiarito che l'estinzione riguarda non indiscriminatamente tutti i giudizi ma solo quelli esecutivi considerati nella prima parte del comma quarto dell'art. 4.

  2. - Con ordinanza emessa il 10 febbraio 1983 (comunicata il 9 e notificata il 13 del successivo maggio; pubblicata nella G. U. n. 342 del 14 dicembre 1983 e iscritta al n. 750 R.O. 1983), il Tribunale di Milano - premesso che con sent. 3-9 dicembre 1981, su ricorso della s.p.a. Idromeccanica, Fallek Chemical Export di NeW York e Fallek Chemical di Ginevra, aveva dichiarato, ai sensi dell'art. 1 l. 3 aprile 1979, n. 95, lo stato d'insolvenza della s.p.a. SIR - Società Italiana Resine, che, in una con Nino Rovelli, aveva interposto opposizione anche nei confronti del Ministero Industria e Commercio e Artigianato per non essere stato nominato il commissario straordinario, assumendo nel merito l'infondatezza della sentenza dichiarativa dello stato d'insolvenza e chiedendo in principalità la dichiarazione di "cessazione di ogni effetto, alla data dell'11 dicembre 1981, della sentenza dichiarativa dello stato d'insolvenza o in alternativa l'estinzione a quella data del giudizio per la declaratoria dello stato d'insolvenza" ai sensi dell'art. 4 comma quarto d.l. 9 dicembre 1981, n. 721 conv. in l. 5 febbraio 1982, n. 25 ("Sono sospese, fino al 31 dicembre 1983, le azioni esecutive anche concorsuali sul patrimonio del Gruppo SIR ... I provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato restano privi di effetto"), autenticamente interpretato con l. 22 luglio 1982, n. 468 - ha giudicato non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma quarto d.l. 9 dicembre 1981, n. 721, conv. in l. 5 febbraio 1982, n. 25, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. non senza, al fine di verificare la rilevanza della eccepita questione, negare fondamento alle argomentazioni svolte nel merito dagli opponenti al fine di dimostrare che, stante il divieto di cui all'art. 5, l. 784/1980, non poteva essere dichiarato lo stato d'insolvenza della SIR. In punto alla non manifesta infondatezza, ha osservato I) che altre imprese (Liquichimica, Liquigas ecc.), pur facenti parte dello stesso contesto economico in cui il gruppo SIR aveva operato, erano state sottoposte a diversa disciplina e, pertanto, veniva meno l'argomento basato sulla esigenza di regolamentare in modo organico l'intero settore economico della chimica, II) che la norma impugnata, con lo stabilire la inefficacia dei provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato, determinerebbe per i soli creditori di imprese del gruppo SIR una ingiustificata limitazione dei propri diritti rispetto ai creditori di altri gruppi industriali assoggettabili alla vigente normativa, III) che, sebbene non sia possibile in concreto stabilire se ai creditori della SIR sia, per effetto dell'art. 4 d.l. 721/1981, riservato un trattamento economico più o meno favorevole rispetto a quello assicurato ai creditori di altri gruppi dalla diversa normativa vigente, la impossibilità di adire l'autorità giudiziaria per la dichiarazione dello stato d'insolvenza, la sanzione di inefficacia dei provvedimenti giudiziali non passati in giudicato e la sospensione delle procedure esecutive anche concorsuali determinerebbero l'impossibilità del verificarsi di tutti gli effetti conseguenti alla dichiarazione di insolvenza, con lesione dei diritti dei creditori, senza corrispondentemente stabilire per questi alcun sistema normativo equivalente di tutela giurisdizionale, IV) ha poi negato forza persuasiva all'argomento diretto ad evidenziare che la finalità di risanamento perseguita dal legislatore con il d.l. 721/1981 mirerebbe a soddisfare interessi preminenti su quelli dei creditori ai quali finirebbe con giovare, con il rilievo che la procedura concorsuale prevista in via generale dal legislatore per tutte le grandi imprese in crisi provvede a regolare la predisposizione di piani di risanamento volti alla risoluzione della crisi delle imprese stesse, secondo le prescrizioni contenute nell'art. 2, comma secondo, l. 95/1979. Di conseguenza, il Tribunale ha reputato applicabile l'art. 23, l. 11 marzo 1953, n. 87, e ha ritenuto non ravvisabile il pur dedotto conflitto ex art. 134 Cost. tra poteri legislativo e giudiziario in riferimento all'art. 4, d.l. 9 dicembre 1981, n. 721 perché rientra nei poteri del legislatore dettare norme giuridiche incidenti anche su fatti anteriori in materia in cui l'efficacia retroattiva della legge non é proibita.

  3. - Avanti la Corte nessuna...

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