Sentenza nº 206 da Constitutional Court (Italy), 15 Luglio 1985

RelatoreAldo Corasaniti
Data di Resoluzione15 Luglio 1985
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 206

ANNO 1985

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN, Presidente

Avv. ORONZO REALE

Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI

Avv. ALBERTO MALAGUGINI

Prof. LIVIO PALADIN

Prof. ANTONIO LA PERGOLA

Prof. VIRGILIO ANDRIOLI

Prof. GIUSEPPE FERRARI

Prof. GIOVANNI CONSO

Prof. ETTORE GALLO

Dott. ALDO CORASANITI

Prof. GIUSEPPE BORZELLINO

Dott. FRANCESCO GRECO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti promossi con ricorsi della Provincia Autonoma di Bolzano rispettivamente notificati il 16 aprile 1976, il 21 febbraio 1977, il 27 febbraio 1978, il 16 aprile 1983, e il 21 luglio 1984, depositati in Cancelleria il 26 aprile 1976, il 3 marzo 1977, l'8 marzo 1978, il 3 maggio 1983 e il 27 luglio 1984, iscritti ai nn. 23 del registro 1976, 6 del registro 1977, 4 del registro 1978, 15 del registro 1983 e 26 del registro 1984, concernenti conflitti di attribuzione sorti a seguito: del d.P.R. 9 dicembre 1975, n. 860, recante "Approvazione ed esecuzione della convenzione relativa ai programmi televisivi e radiofonici destinati a stazioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e radiofoniche in ladino per la Provincia di Bolzano"; del decreto del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni 3 dicembre 1976 recante "Approvazione del piano nazionale delle radiofrequenze", pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 339 del 22 dicembre 1976; della delibera in data 16 dicembre 1977 della R.A.I. relativa alla terza rete televisiva; del decreto del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni in data 31 gennaio 1983 recante "Approvazione del piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze"; della nota 18 maggio 1984 del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni relativa al rigetto della richiesta della Provincia di Bolzano per la istituzione di una terza rete radiotelevisiva per la ricezione delle radiodiffusioni sonore e visive emesse da organismi radiotelevisivi esteri dell'area culturale tedesca e ladina.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 21 maggio 1985 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;

uditi gli avvocati Giuseppe Guarino, Umberto Coronas e Roland Riz per la Provincia Autonoma di Bolzano e l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - Con ricorso notificato il 16 aprile 1976, depositato il 26 aprile 1976 ed iscritto al n. 23/1976, il Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano ha sollevato conflitto di attribuzione contro lo Stato, avverso il d.P.R. 9 dicembre 1975, n. 860, recante "Approvazione ed esecuzione della convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la RAI, relativa ai programmi televisivi e radiofonici in lingua tedesca e radiofonici in ladino per la Provincia di Bolzano".

    Ha premesso la ricorrente di disporre, ai sensi degli artt. 8 e 16 dello Statuto speciale approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, di competenza legislativa ed amministrativa in materia di: a) comunicazioni; b) manifestazioni ed attività artistiche, culturali ed educative locali anche con i mezzi radiotelevisivi; c) attività ricreative.

    Ha soggiunto che il d.P.R. 1 novembre 1973, n. 691, recante norme di attuazione dello Statuto, ha assegnato alla Provincia di Bolzano, nell'ambito del suo territorio, l'esercizio di tutte le attribuzioni dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato in materia di manifestazioni artistiche, culturali ed educative locali con i mezzi radiotelevisivi, disponendo, all'art. 7, che spettano, fra l'altro, alla Provincia le funzioni amministrative di cui agli artt. 8, 9 e 10 del d.l. C.P.S. 3 aprile 1947, n. 428, avente ad oggetto norme in materia di vigilanza e controllo sulle radiotrasmissioni circolari, e stabilendo, all'art. 10, che la Provincia é autorizzata a realizzare e gestire una rete idonea a consentire, con qualsiasi mezzo tecnico, la ricezione contemporanea nel suo territorio delle radiodiffusioni sonore e visive emesse dall'estero.

    Ha osservato la ricorrente che il d.P.R. 9 dicembre 1975, n. 860, é invasivo della sfera di competenza costituzionale di essa Provincia sotto i seguenti profili:

    1. alla stregua dell'art. 16 dello Statuto, in relazione all'art. 7 delle norme di attuazione sopra richiamato, la competenza a stipulare la convenzione di cui trattasi spettava alla Provincia di Bolzano e non allo Stato;

    2. in ogni caso, la suddetta convenzione avrebbe dovuto essere deliberata dal Consiglio dei ministri con la partecipazione del presidente della Giunta provinciale di Bolzano ai sensi dell'art. 52, ultimo comma, dello Statuto, concernendo essa esclusivamente tale Provincia;

    3. l'art. 3 della convenzione approvata con il d.P.R. n. 860/1975 contrasta con gli artt. 8 e 16 dello Statuto, in relazione all'art. 7 delle norme di attuazione, in quanto disciplina la formulazione dei programmi, nell'ambito di applicazione dell'art. 8 dello Statuto speciale, prescindendo dalla competenza della Provincia di Bolzano in ordine alle funzioni amministrative di cui agli artt. 8, 9 e 10 del d.l. C.P.S. n. 428/1947, in materia di formulazione dei programmi e relativi controlli, da ritenere tuttora in vigore;

    4. il suindicato art. 3 della convenzione viola le norme statutarie e di attuazione sopra citate in quanto distingue i programmi "informativi" da quelli artistici, culturali, educativi e ricreativi, prescrivendo solo per questi ultimi che siano formulati ai sensi dell'art. 8 dello Statuto speciale e delle norme di attuazione. Ciò determinerebbe la sottrazione dei programmi "informativi" all'ambito di applicazione dello Statuto, con conseguente lesione della competenza costituzionalmente garantita della Provincia, che comprende l'intera materia delle "comunicazioni", a ciò non ostando l'elencazione di cui all'art. 8 del d.l. C.P.S. n. 428/1947 ("direttive di massima culturali, artistiche, educative ecc."), che ha natura meramente esemplificativa.

    Ha pertanto concluso la ricorrente per l'annullamento della determinazione impugnata.

    Il Presidente del Consiglio dei ministri si é costituito a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, sostenendo l'inammissibilità e comunque l'infondatezza del ricorso.

    In primo luogo, quanto alla censura attinente alla stipulazione della convenzione, ha dedotto il resistente che l'art. 8, n. 4, dello Statuto, riprodotto pedissequamente dall'art. 7 del d.P.R. n. 691/1973, recante norme di attuazione, attribuisce alla Provincia di Bolzano competenza limitata alla materia delle "manifestazioni ed attività artistiche, culturali ed educative locali... anche con i mezzi radiotelevisivi", il cui ambito circoscritto non può giustificare la pretesa della Provincia a stipulare la convenzione in esame, concernente ogni tipo di programma, ivi compresi quelli a contenuto "informativo", per i quali non é prevista dallo Statuto una competenza provinciale.

    Del resto - ha osservato ancora l'Avvocatura dello Stato - la competenza a concludere la convenzione di cui trattasi é attribuita all'amministrazione statale dall'art. 20 della l. n. 103/1975, avverso la quale la Provincia ha omesso di proporre tempestiva impugnativa, con conseguente inammissibilità del ricorso in esame contro atti meramente attuativi della suindicata norma.

    Quanto alla censura concernente l'asserita invasione delle competenze provinciali mediante violazione dell'art. 52, ultimo comma, dello Statuto, il resistente ha eccepito l'inammissibilità, perché essa non sarebbe deducibile in sede di conflitto di attribuzione e l'infondatezza alla stregua dell'art. 19 del d.P.R. 1 febbraio 1973, n. 49, che ha dato attuazione alla citata norma statutaria, e prescrive l'invito del Presidente della Giunta alle sedute del Consiglio dei ministri, quando si debbano approvare provvedimenti che riguardano la sfera di attribuzioni della Provincia, laddove la materia oggetto della convenzione esula dalla competenza provinciale.

    Né può dirsi invasivo della competenza della ricorrente - ha rilevato l'Avvocatura dello Stato - l'art. 3 della convenzione, che, al contrario, richiama espressamente la competenza provinciale in tema di programmi artisici, culturali, educativi e ricreativi quale emerge dall'art. 8 dello Statuto, e dall'art. 7 delle norme di attuazione approvate con il d.P.R. n. 691/1973, che a sua volta richiama gli artt. 8, 9 e 10 del d.l. C.P.S. n. 428/1947.

    Il suddetto art. 3 - ha soggiunto il resistente - esclude dalla competenza provinciale i programmi a carattere "informativo", ma di ciò infondatamente si duole la ricorrente, rivendicando a sé l'intera materia delle "comunicazioni", poiché l'art. 8, n. 18, dello Statuto, al quale la Provincia di Bolzano si richiama, si riferisce ai soli trasporti di persone e di cose.

    La Provincia ha depositato memoria, nella quale si nega la natura meramente attuativa dell'atto impugnato (Convenzione Stato-RAI) rispetto agli artt. 19 e 20 della l. n. 103/1975 (non impugnata tempestivamente, come dedotto dall'Avvocatura dello Stato, con conseguente inammissibilità del conflitto), in quanto l'art. 48 della citata legge fa espressamente salve le competenze della Provincia.

    Sull'omesso invito del Presidente della Provincia al Consiglio dei ministri, si rileva che l'invito é imposto (art. 52 Statuto speciale e art. 19 d.P.R. n. 49/1973) ove si tratti di decisioni che riguardano la Provincia: ipotesi, questa, ricorrente nella specie.

    Nel merito, si contesta la possibilità di distinguere tra programmi "informativi" e programmi "culturali o di svago", avendo sempre la Corte costituzionale considerato unitariamente le trasmissioni radiotelevisive (sent. n. 59/1960; n. 225/1974; n. 202/1976; n. 148/1981).

    Si ribadisce, inoltre, che la convenzione lede i poteri di indirizzo e di controllo sui programmi (di qualsiasi contenuto) e sulla loro attuazione attribuiti alla Provincia dall'art. 7 del d.P.R. n. 691/1973 mediante il rinvio agli...

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