Sentenza nº 280 da Constitutional Court (Italy), 12 Dicembre 1984

RelatoreVirgilio Andrioli
Data di Resoluzione12 Dicembre 1984
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 280

ANNO 1984

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente

Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN

Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI

Avv. ALBERTO MALAGUGINI

Prof. LIVIO PALADIN

Prof. ANTONIO LA PERGOLA

Prof. VIRGILIO ANDRIOLI

Prof. GIUSEPPE FERRARI

Dott. FRANCESCO SAJA

Prof. GIOVANNI CONSO

Prof. ETTORE GALLO

Dott. ALDO CORASANITI

Prof. GIUSEPPE BORZELLINO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, ultimo comma, parte II della legge 23 dicembre 1975, n. 698 (Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia) nel testo modificato dalla legge 1 agosto 1977, n. 563 promosso con ordinanza emessa il 14 giugno 1982 dal TAR per il Lazio sui ricorsi riuniti di Bonanno Rosaria ed altri e INADEL, iscritta al n. 596 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11 dell'anno 1984.

Visto l'atto di costituzione di Bonanno Rosaria nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 16 ottobre 1984 il Giudice relatore Virgilio Andrioli;

udito l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.1. - Bonanno Rosario e 38 litisconsorti, Barbino Giuseppe e 104 litisconsorti, Baldeschi Littoria e 24 litisconsorti, tutti ex dipendenti dell'ONMI cessarono di prestare servizio a seguito della soppressione dell'Ente avvenuta il 31 dicembre 1975 per effetto della l. 23 dicembre 1975, n. 698, entro 6 mesi dalla data dello scioglimento erano stati poi trasferiti con decreto del Ministro per la sanità ai sensi dell'art. 6 della legge stessa e con decorrenza dal 1 gennaio 1976 al Comune di Roma ove in atto prestavano servizio.

Con ricorsi notificati il 14 gennaio 1980 nell'interesse di Bonanno Rosaria e litisconsorti, il 19 marzo 1980 nell'interesse di Barbino Giuseppe e litisconsorti e l'8 luglio 1980 nell'interesse di Baldeschi Littoria e litisconsorti, chiesero al TAR del Lazio dichiararsi di loro spettanza le somme corrispondenti alla indennità di anzianità maturata per il servizio prestato presso l'ONMI e condannarne l'intimato INADEL al pagamento con decorrenza dal 31 dicembre 1975 in una con gli interessi legali e il maggior danno conseguente alla svalutazione monetaria argomentando da ciò a) che il regolamento per il trattamento di quiescenza del personale dell'ONMI, appr. con d. interministeriale 5 agosto 1969, n. 300.9/822, assegnava due distinti e cumulabili trattamenti a fine servizio (indennità di buonuscita a carattere previdenziale alimentata anche con contributi a carico del lavoratore (art. 4 alinea n. 3), indennità di anzianità sotto forma di retribuzione differita a totale carico dell'ente datore di lavoro (artt. 1 cpv. e 4 alinea n. 21), b) che la citata legge 698/1975, nel testo novellato con l. 1 agosto 1977, n. 563, ebbe a disporre all'art. 9, commi primo e terzo, che "ai fini dell'assistenza malattia e del trattamento di fine servizio, il personale trasferito é iscritto agli Istituti od Enti previsti per il personale delle Amministrazioni ricorrenti" (nella specie l'INADEL) e che "il trattamento di fine servizio sarà liquidato agli interessati da parte dei predetti enti, per i periodi di servizio prestati presso le Amministrazioni riceventi nella misura prevista per il relativo personale e, per il periodo di servizio prestato presso l'ONMI, nella misura prevista dal regolamento per il trattamento di quiescenza del personale del predetto ente. L'ufficio liquidatore verserà agli istituti od enti interessati per conto dell'ONMI l'importo delle indennità di anzianità maturate all'atto del trasferimento, sulla base del citato regolamento, da ciascun dipendente trasferito...", c) che la disciplina della liquidazione in forma unitaria del trattamento di fine rapporto da attuarsi secondo due diverse misure in relazione ai due distinti periodi di esercizio presi in considerazione aveva per oggetto esclusivamente l'indennità di natura previdenziale (buonuscita per il rapporto con l'ONMI prima e c.d. premio di servizio ex art. 2, l. 8 marzo 1968, n. 152 per il rapporto con il Comune di Roma poi) e non aveva alcun riferimento alla indennità di anzianità attribuita unicamente per il periodo di servizio compiuto alle dipendenze dell'ONMI, d) che una diversa interpretazione per un verso era smentita...

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