Sentenza nº 301 da Constitutional Court (Italy), 29 Settembre 1983

RelatoreGuglielmo Roehrssen
Data di Resoluzione29 Settembre 1983
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 301

ANNO 1983

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente

Prof. ANTONINO DE STEFANO

Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN

Avv. ORONZO REALE

Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI

Prof. LIVIO PALADIN

Dott. ARNALDO MACCARONE

Prof. ANTONIO LA PERGOLA

Prof. VIRGILIO ANDRIOLI

Prof. GIUSEPPE FERRARI

Dott. FRANCESCO SAJA

Prof. GIOVANNI CONSO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale del d.l. Lgt. 19 ottobre 1944, n. 279 (Concessione ai contadini delle terre incolte), come integrato e modificato dal d.l. Lgt. 26 aprile 1946, n. 597, dai d.l.C.p.S. 6 settembre 1946, n. 89 e 27 dicembre 1947, n. 1710, dalla legge 18 aprile 1950, n. 199 e dall'art. 27 della legge 11 febbraio 1971, n.11, e degli artt. 1 e 2 della legge 18 aprile 1950, n. 199 (Norme modificative delle disposizioni vigenti in materia di concessione di terreni incolti ai contadini), promossi con le ordinanze emesse in data 18 novembre 1977 dal Tribunale amministrativo regionale delle Marche, 14 marzo e 18 aprile 1978 dal Consiglio di Stato - Sezione IV giurisdizionale, rispettivamente iscritte ai nn. 128 e 677 del registro ordinanze 1978 e n. 676 del registro ordinanze 1979 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 128 dell'anno 1978 nn. 59 e 332 dell'anno 1979.

Visti gli atti di costituzione di Ceccarelli Anna Maria, di Adinolfi Maria e Cecilia, della Cooperativa Ninfina e dei Prefetti di Ancona, Reggio Emilia e Latina, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 15 giugno 1982 il Giudice relatore Guglielmo Roehrssen;

uditi gli avvocati Franco Pandolfi per Ceccarelli Anna Maria, Giuseppe Guarino per Adinolfi Maria e Cecilia, Guido Cervati per la Cooperativa Ninfina e l'avvocato dello Stato Renato Carafa per i Prefetti di Ancona, Reggio Emilia e Latina e per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

Con ordinanza 18 novembre 1977, il TAR delle Marche - nel corso di due giudizi promossi dalla proprietaria di un terreno assegnato dal prefetto di Ancona ad una società cooperativa agricola - ha sollevato, ritenutane la rilevanza, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.l. Lgt. 19 ottobre 1944, n. 279 e degli artt. 1 e 2 della legge 18 aprile 1950, n. 199, in riferimento agli artt. 42, 43, 44, 3, 24, 97 e 113 della Costituzione.

Nell'ordinanza si osserva che in base a tali norme i provvedimenti di assegnazione di fondi incolti prescindono da ogni indagine sulle cause che han determinato tale carente sfruttamento, sicché il proprietario può perdere il godimento del terreno anche se la mancanza o inadeguatezza della coltivazione non sia dipesa da sua volontà o colpa. Si sottolinea l'irragionevolezza di subordinare i provvedimenti di assegnazione al solo fatto obbiettivo della mancata o inadeguata coltivazione, quando ciò - come nel caso all'esame del TAR - sia avvenuto per fatto dell'affittuario, contro cui penda giudizio per la risoluzione del contratto.

La normativa impugnata contrasterebbe con la Costituzione sotto i seguenti profili:

1) L'art. 42, secondo comma, della Costituzione, nel prescrivere la funzione sociale della proprietà, ha inteso fissare un dovere di esercizio in senso rispondente alle finalità dell'ordinamento, la cui osservanza od inosservanza ha carattere volontario. Ancora il mancato rispetto della funzione sociale non può far carico al titolare del diritto se quest'ultimo - per circostanze estranee alla sua concreta disponibilità - si sia trovato in condizione di non poter attuare quel dovere e non abbia avuto modo di esercitare concretamente il godimento effettivo del bene produttivo.

2) Gli artt. 43 e 44 Cost. sarebbero violati perché il trasferimento del potere inerente all'impresa agraria viene effettuato attraverso un provvedimento avente formalmente natura non ablativa - ripetendone però la sostanza - mentre i limiti di godimento del bene in relazione alla coltivazione non appaiono fissati sulla base di idonei criteri legislativi od amministrativi e la determinazione di assegnazione del terreno incolto é avulsa dalla predisposizione di congrue direttive sulla conduzione del fondo.

3) Il carattere episodico dell'applicazione della normativa impugnata, dato che non prevede piani e programmi di intervento, sarebbe in contrasto con l'art. 3 Cost., comportando il trattamento differenziato di situazioni uguali, con l'irrogazione di provvedimenti di assegnazione in danno di alcuni soltanto dei proprietari di terre del genere senza alcuna logica.

4) La natura del provvedimento, essendo afflittivo, richiederebbe una fase di contestazione con termine per la difesa, e facoltà di dedurre gli elementi a discolpa, che la normativa non assicura. Inoltre, nel corso della fase giurisdizionale dinanzi al giudice amministrativo, mentre in materia edilizia é ammissibile la consulenza tecnica, analogo mezzo istruttorio non é consentito per le impugnazioni dei provvedimenti di assegnazione di terre incolte.

Tutto ciò comporterebbe violazione degli artt. 24, 97, primo comma, e 113 della Costituzione, violazione alla quale non ha posto rimedio la legge della reg. Marche 12 novembre 1974, n. 38.

Davanti a questa Corte si é costituita una parte privata chiedendo che la questione sollevata sia ritenuta fondata.

Si sono costituiti pure il Presidente del Consiglio dei ministri ed il prefetto di Ancona, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

L'Avvocatura dello Stato contesta il carattere punitivo dei provvedimenti di concessione delle terre incolte ed afferma che essi hanno lo scopo di realizzare la funzione sociale della proprietà, che a norma dell'art. 42 Cost. va realizzata prescindendo dallo stato soggettivo del proprietario. Allo stato soggettivo del proprietario - si osserva - parimenti non dà rilievo l'art. 44 della Costituzione.

Si contesta altresì che l'assegnazione sia avulsa dalla predisposizione di congrue direttive sulla conduzione del fondo, in quanto per l'art. 2 della legge n. 199 l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura deve formulare il disciplinare della concessione, col quale si impartiscono al concessionario direttive sul tipo di coltura da effettuare e sulle modalità di coltivazione, ponendo adeguate garanzie per il raggiungimento dei fini di pubblico interesse perseguiti dal legislatore e salvaguardando il proprietario del terreno da una gestione improduttiva.

Quanto alla violazione del principio di uguaglianza, si osserva che questa non può sussistere, essendo ogni proprietario di fondi non adeguatamente coltivati assoggettabile alla normativa impugnata.

Quanto alle altre censure, l'Avvocatura sottolinea:

1) che il decreto del prefetto é adottato su conforme parere della commissione prevista dall'art. 1 della legge n. 199/1950, idoneo a garantire la obiettività del giudizio sullo stato del fondo e la salvaguardia delle posizioni delle parti coinvolte;

2) che l'art. 4 del d.l. Lgt. n. 597 del 1946 stabilisce che davanti alla commissione, le parti debbono comparire personalmente o a mezzo di procuratore speciale, per esporre le loro ragioni;

3) che al proprietario é consentito di agire dinanzi al giudice amministrativo a tutela del suo diritto.

Con ordinanza 14 marzo 1978, nel corso di un giudizio promosso dalla proprietaria di terre assegnate in concessione ad una cooperativa agricola, il Consiglio di Stato ha sollevato a sua volta questione di legittimità costituzionale delle stesse norme, in relazione agli artt. 3, 41, 42 e 44 della Costituzione.

Si premette che la concessione forzosa di terre insufficientemente coltivate, incide sulla proprietà dei fondi sia perché sottrae al proprietario il godimento del fondo ed esclude la sua libera scelta della destinazione economica di esso, sia perché tali limitazioni possono comportare una diminuzione di reddito, tutte le volte che l'indennità dovuta dal concessionario risulti inferiore all'utile ricavato dal proprietario; eventualità, questa, non impossibile a verificarsi...

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