LEGGE 18 aprile 1950, n. 199 - Norme modificative delle disposizioni vigenti in materia di concessione di terreni incolti ai contadini

Coming into Force10 Maggio 1950
End of Effective Date21 Dicembre 2008
Enactment Date18 Aprile 1950
Published date09 Maggio 1950
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1950/05/09/050U0199/CONSOLIDATED/20080625
Official Gazette PublicationGU n.106 del 09-05-1950
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

L'istanza per la concessione di terreni incolti od insufficientemente coltivati, prevista dal decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, e dalle successive disposizioni modificative e integrative, e' diretta al prefetto della provincia, nella quale si trova il fondo oggetto dell'istanza o la maggior parte di esso, se il fondo e' sito in piu' province.

Sull'istanza provvede il prefetto, con decreto da emanare su conforme parere di una Commissione composta di un funzionario tecnico designato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che la presiede, di quattro membri nominati dal prefetto su designazione delle rispettive organizzazioni sindacali, in numero di due fra i conduttori diretti di aziende agricole, di cui uno proprietario e l'altro affittuario, e in numero di due fra i lavoratori della terra, nonche' di un funzionario della prefettura, scelto dal prefetto ed avente anche le mansioni di segretario.

La Commissione ha sede presso la Prefettura e per le validita' delle sue deliberazioni e' sufficiente l'intervento della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e, in caso di parita' di voti, prevale quello del presidente.

Per ciascuno dei componenti della Commissione e' autorizzata la nomina di un supplente.

Art 2.

Il parere della Commissione di cui all'articolo precedente deve essere espresso entro trenta giorni della data di presentazione della istanza di concessione e, in caso di accoglimento, deve contenere la indicazione della durata della concessione, della superficie concessa e degli elementi eventualmente occorrenti per la sua identificazione, della data e delle modalita' della presa di possesso del terreno, nonche' del termine entro il quale dovra' essere iniziata la coltivazione.

Ai fini dell'esame dell'istanza, lo stato del fondo deve essere accertato in rapporto al momento della presentazione di essa.

Il decreto del prefetto deve essere emanato entro dieci giorni dalla deliberazione della Commissione. Esso, in caso di accoglimento dell'istanza, demanda all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura la formulazione del disciplinare della concessione, e alle Commissioni previste dall'art. 3 del decreto legislativo 19 ottobre 1944, n. 279, e dall'art. 2 del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 89, la determinazione dell'indennita' da corrispondere all'avente diritto, nonche' del rimborso eventualmente dovuto ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 89.

La presa di possesso dei terreni si effettua a mezzo di ufficiale giudiziario, che redige apposito verbale.

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