Sentenza nº 26 da Constitutional Court (Italy), 10 Febbraio 1981

RelatoreLivio Paladin
Data di Resoluzione10 Febbraio 1981
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 26

ANNO 1981

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Avv. LEONETTO AMADEI, Presidente

Dott. GIULIO GIONFRIDA

Prof. EDOARDO VOLTERRA

Dott. MICHELE ROSSANO

Prof. ANTONINO DE STEFANO

Prof. LEOPOLDO ELIA

Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN

Avv. ORONZO REALE

Avv. ALBERTO MALAGUGINI

Prof. LIVIO PALADIN

Dott. ARNALDO MACCARONE

Prof. ANTONIO LA PERGOLA

Prof. VIRGILIO ANDRIOLI

Prof. GIUSEPPE FERRARI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti sull'ammissibilità, ai sensi dell'art. 75, comma secondo, della Costituzione, delle richieste di relerendam popolare per l'abrogazione:

1) degli articoli: 1; 4; 5; 6, lettera b), limitatamente alle parole: "tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro"; 7; 8; 9 comma primo limitatamente alle parole: "alle procedure di cui agli articoli 5 e 7 ed", e comma quarto limitatamente alle parole: "l'espletamento delle procedure previste dall'articolo 7 e", nonchè alle parole: "secondo le modalità previste dagli articoli 5, 7 e 8"; 10, comma primo, limitatamente alle parole: "nelle circostanze previste dagli articoli 4 e 6,", nonchè alle parole: "di cui all'articolo 8", e comma terzo, limitatamente alle parole: "secondo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 5 e dal primo comma dell'articolo 2"; 11, comma primo (L'ente ospedaliero, la casa di cura o il poliambulatorio nei quali l'intervento è stato effettuato sono tenuti ad inviare al medico provinciale competente per territorio una dichiarazione con la quale il medico che lo ha eseguito dà notizia dell'intervento stesso e della documentazione sulla base della quale è avvenuto, senza fare menzione dell'identità della donna.); 12; 13; 14; 19, comma primo (Chiunque cagiona l'interruzione volontaria della gravidanza senza l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5 o 8, è punito con la reclusione sino a tre anni.), comma secondo (La donna è punita con la multa sino a lire centomila.), comma terzo limitatamente alle parole: "o comunque senza l'osservanza delle modalità previste dallo articolo 7,", comma quinto (Quando l'interruzione volontaria della gravidanza avviene su donna - minore degli anni diciotto, o interdetta, fuori dei casi o senza l'osservanza delle modalità previste dagli articoli 12 e 13, chi la cagiona è punito con le pene rispettivamente previste dai commi precedenti aumentate fino alla metà. La donna non è punibile.) e comma settimo (Le pene stabilite dal comma precedente sono aumentate se la morte o la lesione della donna derivano dai fatti previsti dal quinto comma.); 22, comma terzo (Salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, non è punibile per il reato di aborto di donna consenziente chiunque abbia commesso il fatto prima dell'entrata in vigore della presente legge, se il giudice accerta che sussistevano le condizioni previste dagli articoli 4 e 6.), della legge 22 maggio 1978, n. 194, recante: "Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza" (n. 22 reg. ref.);

2) degli articoli: 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 19, primo comma, limitatamente alle parole: "senza l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5 o 8", terzo comma (Se l'interruzione volontaria della gravidanza avviene senza l'accertamento medico dei casi previsti dalle lettere a) e b) dell'articolo 6 o comunque senza l'osservanza delle modalità previste dall'articolo 7, chi la cagiona è punito con la reclusione da uno a quattro anni.), quarto comma (La donna è punita con la reclusione sino a sei mesi.), quinto comma (Quando l'interruzione volontaria della gravidanza avviene su donna minore degli anni diciotto, o interdetta, fuori dei casi o senza l'osservanza delle modalità previste dagli articoli 12 e 13, chi la cagiona è punito con le pene rispettivamente previste dai commi precedenti aumentate fino alla metà. La donna non è punibile.), settimo comma (Le pene stabilite dal comma prece dente sono aumentate se la morte o la lesione della donna derivano dai fatti previsti dal quinto comma.) e degli articoli 20 e 21 della legge 22 maggio 1978, n. 194, recante: "Norme per la tutela sociale della maternità e sulla interruzione volontaria della gravidanza" (n. 23 reg. ref.);

3) degli articoli: 4; 5; 6, limitatamente alle parole "dopo i primi novanta giorni", "tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro", "e psichica"; 8; 12; 13; 14; 15; 19, primo comma, limitatamente alle parole "negli articoli 5 o 8", terzo comma (Se l'interruzione volontaria della gravidanza avviene senza l'accertamento medico dei casi previsti dalle lettere a) e b) dell'articolo 6 o comunque senza l'osservanza delle modalità previste dall'articolo 7, chi la cagiona è punito con la reclusione da uno a quattro anni.), quarto comma (La donna è punita con la reclusione sino a sei mesi.), quinto comma (Quando l'interruzione volontaria della gravidanza avviene su donna minore degli anni diciotto, o interdetta, fuori dei casi o senza l'osservanza delle modalità previste dagli articoli 12 e 13, chi la cagiona è punito con le pene rispettivamente previste dai commi precedenti aumentate fino alla metà. La donna non è punibile.), settimo comma (Le pene stabilite dal comma precedente sono aumentate se la morte o la lesione della donna derivano dai fatti previsti dal quinto comma.), della legge 22 maggio 1978, n. 194, recante: "Norme per la tutela sociale della maternità e sulla interruzione volontaria della gravidanza" (n. 24 reg. ref.).

Viste le ordinanze in data 15 dicembre 1980 con le quali l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha dichiarato legittime le suddette richieste;

udito nella camera di consiglio del 14 gennaio 1981 il Giudice relatore Livio Paladin;

uditi gli avvocati Mauro Mellini, Marcello Gallo e Francesco Migliori per i comitati promotori e l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - Con tre ordinanze, emesse il 15 dicembre e comunicate a questa Corte il 19 dicembre 1980,l'Ufficio centrale per il referendum, istituito presso la Corte di cassazione, ha dichiarato legittime altrettante richieste di referendum popolare, per la parziale abrogazione della legge 22 maggio 1978, n. 194, recante" "Norme per la tutela sociale della maternità e sulla interruzione volontaria della gravidanza".

    Precisamente, la prima di tali richieste (reg. ref. n. 22) - presentata il 26 giugno 1980 dai promotori Rippa Giuseppe, Chernbini Laura, Passeri Maria Grazia, Pergameno Silvio, Berger Franca - concerne un referendum da indire sul seguente quesito: "Volete voi l'abrogazione degli articoli 1; 4; 5; 6 lettera b) limitatamente alle parole: "tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro"; 7; 8; 9 comma primo, limitatamente alle parole: "alle procedure di cui agli articoli 5 e 7 e", e comma quarto limitatamente alle parole: "l'espletamento delle procedure previste dall'articolo 7 e", nonchè alle parole: "secondo le modalità previste dagli articoli 5, 7 e 8"; 10 comma primo limitatamente alle parole: "nelle circostanze previste dagli articoli 4 e 6", nonchè alle parole: di "cui all'articolo 8", e comma terzo limitatamente alle parole: "secondo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 5 e dal primo comma dell'articolo 7"; 11 comma primo (L'ente ospedaliero, la casa di cura o il poliambulatorio nei quali l'intervento è stato effettuato sono tenuti ad inviare al medico provinciale competente per territorio una dichiarazione con la quale il medico che lo ha eseguito dà notizia dell'intervento stesso e della documentazione sulla base della quale è avvenuto senza fare menzione dell'identità della donna.); 12; 13; 14; 19 comma primo (Chiunque cagiona l'interruzione volontaria della gravidanza senza l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5 o 8, è punito con la reclusione sino a tre anni.), comma secondo (La donna è punita con la multa fino a lire centomila.), comma terzo limitatamente alle parole: "o comunque senza l'osservanza delle modalità previste dall'articolo 7,", comma quinto (Quando l'interruzione volontaria della gravidanza avviene su donna minore degli anni diciotto, o interdetta, fuori dei casi o senza l'osservanza delle modalità previste dagli articoli 12 e 13, chi la cagiona è punito con le pene rispettivamente previste dai commi precedenti aumentate fino alla metà. La donna non è punibile.) e comma settimo (Le pene stabilite dal comma precedente sono aumentate se la morte o la lesione della donna derivano dai fatti previsti dal quinto comma.); 22 comma terzo (Salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, non è punibile per il reato di aborto di donna consenziente chiunque abbia commesso il fatto prima dell'entrata in vigore della presente legge, se il giudice accerta che sussistevano le condizioni previste dagli articoli 4 e 6.) della legge 22 maggio 1978, n. 194, recante "Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza".

    La seconda richiesta (reg. ref. n. 23) - presentata il 29 settembre 1980 dai promotori Cerletti Giovanni Battista, Achille Antonio, De Marinis Pierluigi, Montaldo Corrado - mira invece all'abrogazione degli articoli 4,5, 6, 7,8,9,10,11,12, 13, 14, 15, 19, primo comma, limitatamente alle parole: "senza l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5 o 8"; terzo comma "Se l'interruzione volontaria della gravidanza avviene senza l'accertamento medico dei casi previsti dalle lettere a) e b) dell'articolo 6 o comunque senza l'osservanza delle modalità previste dall'articolo 7, chi la cagiona è punito con la reclusione sino a sei mesi."; quinto comma: "Quando l'interruzione volontaria della gravidanza avviene su donna minore degli anni diciotto, o interdetta, fuori dei casi o senza l'osservanza delle modalità previste dagli articoli 12 e...

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