Sentenza nº 95 da Constitutional Court (Italy), 08 Giugno 1981

RelatoreVirgilio Andrioli
Data di Resoluzione08 Giugno 1981
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 95

ANNO 1981

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Avv. LEONETTO AMADEI, Presidente

Dott. GIULTO GIONFRIDA

Prof. EDOARDO VOLTERRA

Dott. MICHELE ROSSANO

Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN

Avv. ORONZO REALE

Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI

Avv. ALBERTO MALAGUGINI

Prof. LIVIO PALADIN

Dott. ARNALDO MACCARONE

Prof. ANTONIO LA PERGOLA

Prof. VIRGILIO ANDRIOLI

Prof. GIUSEPPE FERRARI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 11, 30, 31, 34 e 36 della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio) promossi con ricorsi delle Regioni Sicilia, Friuli-Venezia Giulia, Valle d'Aosta e Sardegna, notificati i primi tre il 19 ed il quarto il 21 settembre 1978, rispettivamente depositati in cancelleria il 22, il 27 (Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta) e il 28 settembre 1978 ed iscritti ai nn. da 22 a 25 del registro ricorsi 1978.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 18 febbraio 1981 il Giudice relatore Virgilio Andrioli;

uditi l'avv. Giuseppe Fazio, per la Regione Sicilia, l'avv. Gaspare Pacia, per la Regione Friuli - Venezia Giulia, l'avv. Gustavo Romanelli, per la Regione Valle d'Aosta, l'avv. Giuseppe Guarino, per la Regione Sardegna e l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - Con ricorso, notificato il 19 settembre 1978 e depositato il successivo 22, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 4 ottobre 1978, iscritto al n. 22 registro ricorsi 1978, il Presidente della Regione siciliana, rappresentato e difeso, giusta procura autenticata dal notaio Di Giovanni in Palermo il 13 settembre 1978, dagli avv. Salvatore Orlando Cascio e Giuseppe Fazio, e autorizzato con deliberazione 6 settembre 1978 della Giunta regionale, ha chiesto dichiararsi - per violazione degli artt. 1, 19, 20, 25, 36 e 38 dello Statuto siciliano e 127 della Costituzione - l'illegittimità costituzionale degli artt. 31 (giacenza di tesoreria delle regioni), 34 (partecipazione delle regioni) e 36 (disponibilità presso aziende di credito) della legge 5 agosto 1978, n. 468 (riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio).

    La Regione ha introdotto il discorso ravvisando nei tre commi, di cui consta l'art. 31, un meccanismo di controllo a doppio riscontro, che per un verso consentirebbe al Tesoro dello Stato di sindacare l'utilizzazione, da parte delle regioni anche a statuto speciale, delle proprie disponibilità finanziarie, e, per altro verso, impedirebbe alle regioni di disporre, nell'ambito del trimestre anche per mutate esigenze amministrative, di somme eccedenti i limiti della giacenza esistente nella cassa del tesoriere, con manifesta violazione del diritto delle regioni alla libera disposizione delle somme di loro spettanza. Più puntualmente, la Regione ha denunciato aa) la violazione degli artt. 20 e 38 dello Statuto provocata dall'assoggettamento all'art. 31 del "contributo di solidarietà nazionale previsto nella legge 27 aprile 1978, n. 182", in quanto più non sarebbe consentito alla Regione di fruire del versamento annuale di tale somma per la esecuzione delle opere pubbliche programmate, che riuscirebbe pregiudicata dalla cadenza trimestrale prevista dal ripetuto art. 31, ab) la violazione degli artt. 19 e 36 dello Statuto, che seguirebbe nell'ipotesi, in cui si comprendesse nella generica previsione ("quanto altro proveniente dal bilancio dello Stato"), di cui al ripetuto art. 31, lo stanziamento di lire 430 miliardi previsto al cap. 4534 dello stato di previsione della spesa del Tesoro con la denominazione "somme occorrenti per la regolazione contabile delle entrate erariali riscosse dalla Regione siciliana", b) il contrasto tra l'art. 36 della legge 468/1978 e gli artt. 1, 20, 36 e 38 dello Statuto nella sottrazione, ad essa Regione, del servizio di cassa in guisa indiscriminata e senza distinzione a seconda della provenienza della disponibilità finanziaria, c) il contrasto tra l'art. 34 della legge 468/1978 e gli artt. 127 della Costituzione e 25 dello Statuto nell'assicurare il primo al Parlamento la possibilità di assoggettamento a sindacato di merito, non consentita dallo Statuto della Regione.

    Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri con atto 6 ottobre 1978, depositato il successivo 9, in cui l'Avvocatura generale dello Stato, sulla base di argomentazioni comuni ai ricorsi 23 a 26/ 1978, ha concluso per la infondatezza della questione.

    Più particolarmente, l'Avvocatura generale dello Stato ha in linea di massima osservato che il servizio di tesoreria regionale non si estende ad altre funzioni attinenti al governo della liquidità, alla trasformazione e creazione di mezzi di pagamento, alla politica economica nazionale, che sarebbero, a sensi dell'art. 119 Cost., riservate al Tesoro dello Stato, al fine di inferirne l'infondatezza della questione di costituzionalità dell'art. 31, e che all'art. 36 sarebbe da attribuire il significato (non condannato da precetti costituzionali e statutari) di consentire alle Regioni, in attesa della concreta applicazione dell'art. 31, l'acquisizione dei mezzi finanziari in misura tale da mantenere la disponibilità esistente alla data del 30 giugno 1978, al fine di evitare rallentamenti nell'andamento di erogazione delle spese conseguenti all'applicazione del nuovo sistema; in riferimento, infine, all'art. 34, impugnato dalla sola Regione siciliana, ha obiettato che la mancata posizione esplicita, nello Statuto, di un limite di merito sarebbe svalutata dal sopravvenuto art. 5 della Costituzione, in armonia con il quale è da intendere lo Statuto.

    Alla pubblica udienza del 18 febbraio 1981, nella quale il giudice Andrioli ha svolto la relazione, l'avv. Fazio per la Regione e l'avvocato dello Stato Azzariti per il Presidente del Consiglio dei ministri hanno ampiamente illustrato le già prese conclusioni.

  2. - Con ricorso 15 settembre 1978, notificato il 19 e depositato il 27, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 4 ottobre 1978, e iscritto al n. 23 registro ricorsi 1978, il Presidente della Giunta regionale del Friuli - Venezia Giulia, rappresentato e difeso, giusta procura in calce, dall'avv. Gaspare Pacia e autorizzato per delibera 29 agosto 1978, n. 3436 della Giunta, ha chiesto dichiararsi l'incostituzionalità degli artt. 31 e 36 legge 468/1978, per violazione degli artt. 1 e 4 n. 1 dello Statuto regionale, nonchè dell'art. 30 (conti di cassa) della stessa legge nella parte, in cui, attraverso la previsione di onerosi adempimenti, posti a carico di Comuni, Province e Regioni, tendono ad instaurare (anche nel Friuli - Venezia Giulia) un sistema atipico di controllo di merito sugli atti di tali enti, al di là dei casi e fuori delle sedi in cui tale controllo è eccezionalmente consentito, per violazione degli artt. 29, comma...

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