Sentenza nº 1 da Constitutional Court (Italy), 15 Gennaio 1976

RelatoreAngelo De Marco
Data di Resoluzione15 Gennaio 1976
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 1

ANNO 1976

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Dott. LUIGI OGGIONI, Presidente

Avv. ANGELO DE MARCO

Avv. ERCOLE ROCCHETTI

Prof. ENZO CAPALOZZA

Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI

Dott. NICOLA REALE

Prof. PAOLO ROSSI

Avv. LEONETTO AMADEI

Dott. GIULIO GIONFRIDA

Prof. EDOARDO VOLTERRA

Prof. GUIDO ASTUTI

Prof. ANTONINO DE STEFANO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale delle seguenti norme relative al monopolio radiotelevisivo:

- art. 4 della legge 8 gennaio 1931, n. 234; artt. 178 (sostituito dall'art. 1 della legge 14 marzo 1952, n. 196) e 251 del r.d. 27 febbraio 1936, n. 645;

- artt. 8 e 9 del d.P.R. 5 agosto 1966, n. 1214;

- artt. 1, 183, 195, 213, 315 e 333 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156; promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 18 gennaio 1974 dal pretore di Montegiorgio nel procedimento penale a carico di Conti Francesco, iscritta al n. 224 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 167 del 26 giugno 1974;

2) ordinanza emessa il 26 febbraio 1974 dal pretore di Montegiorgio nel procedimento penale a carico di Vagnoni Cesare, iscritta al n. 277 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 250 del 25 settembre 1974;

3) ordinanza emessa il 10 giugno 1974 dal pretore di Dogliani nel procedimento penale a carico di Boldrino Romano, Alessandro Rocco, iscritta al n. 382 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 289 del 6 novembre 1974;

4) ordinanza emessa il 19 ottobre 1973 dal pretore di Cantù nel procedimento penale a carico di Luzzi Francesco ed altri, iscritta al n. 385 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 289 del 6 novembre 1974;

5) ordinanza emessa l'11 ottobre 1974 dal pretore di Poggibonsi nel procedimento penale a carico di Pellegrini Giuseppe, iscritta al n. 507 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21 del 22 gennaio 1975.

Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 29 ottobre 1975 il Giudice relatore Angelo De Marco;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - Con ordinanza in data 23 giugno 1973, emessa nel corso di un procedimento penale a carico di un imputato della contravvenzione preveduta dall'art. 1 della legge 14 marzo 1952, n. 196, per essere stato trovato in possesso di un apparecchio idoneo anche all'ascolto di frequenze per le quali non era munito di apposita licenza, il pretore di Poggibonsi sollevava questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 21 e 43 della Costituzione, del d.P.R. 5 agosto 1966, n. 1214, della legge 14 marzo 1952, n. 196, della legge 8 gennaio 1931, n. 234, e del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 "nella parte in cui legittimano il monopolio delle radiotrasmissioni, nella parte i cui rendono necessaria la licenza di solo ascolto e nella parte in cui prescrivono il rilascio di concessioni discrezionali da parte della pubblica Amministrazione circa l'uso degli impianti radioelettrici".

    Nel giudizio di costituzionalità così promosso questa Corte, con ordinanza 10 luglio 1974 disponeva la rimessione degli atti al giudice a quo perché indicasse le specifiche norme delle leggi denunziate con l'ordinanza di rinvio, la cui legittimità veniva contestata.

    Il pretore di Poggibonsi, con ordinanza 11 ottobre 1974, chiarisce che:

    1. aveva inteso contestare la legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 14 marzo 1952, n. 196, dell'art. 4 della legge 8 gennaio 1931, n. 234, dell'art. 8 del d.P.R. 5 agosto 1966, n. 1214, e degli artt. 1, 183, 195, 315 e 333 del t.u. 29 marzo 1973, n. 156;

    2. la questione così sollevata presenta aspetti diversi da quelli presi in esame con la sentenza di questa Corte n. 225 del 1974, in quanto:

    1) si fonda su tesi che investono il monopolio delle comunicazioni radioelettriche sotto una prospettiva diversa diretta a contestarne l'attuale legittimità in via assoluta e non già con riferimento ad una particolare regolamentazione del monopolio stesso;

    2) concerne la legittimità delle norme che regolano tutte le comunicazioni radioelettriche dirette a più persone...

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