Sentenza nº 117 da Constitutional Court (Italy), 20 Maggio 1976

Date20 Maggio 1976
IssuerConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 117

ANNO 1976

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Dott. LUIGI OGGIONI, Presidente

Avv. ANGELO DE MARCO

Avv. ERCOLE ROCCHETTI

Prof. ENZO CAPALOZZA

Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI

Prof. VEZIO CRISAFULLI

Dott. NICOLA REALE

Prof. PAOLO ROSSI

Avv. LEONETTO AMADEI

Prof. EDOARDO VOLTERRA

Prof. GUIDO ASTUTI

Dott. MICHELE ROSSANO

Prof. ANTONINO DE STEFANO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 10, secondo comma, lettere a) e b); 16, primo comma, lettere a) e b); 17, lettere a) e b), della legge 2 aprile 1958, n. 339 (tutela del rapporto di lavoro domestico), promosso con ordinanza emessa il 13 marzo 1974 dal pretore di Bari nel procedimento civile vertente tra Forte Vincenza e Miscuglio Gino, iscritta al n. 312 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 250 del 25 settembre 1974.

Udito nella camera di consiglio dell'11 dicembre 1975 il Giudice relatore Antonino De Stefano.

Ritenuto in fatto

Con ricorso 27 dicembre 1973 Forte Vincenza conveniva in giudizio, dinanzi al pretore di Bari, Miscuglio Gino, alle cui dipendenze aveva prestato servizio in qualità di collaboratrice domestica dal 22 agosto 1949 al 30 giugno 1972. Chiedeva la ricorrente la condanna del convenuto a corrisponderle la differenza tra la retribuzione dovuta e quella effettivamente percepita ed in particolare, per quanto concerne la liquidazione dell'indennità sostitutiva per ferie non godute, l'indennità di preavviso e quella di anzianità, rilevato che le lettere b) degli artt. 10, 16 e 17 della legge 2 aprile 1958, n. 339, sul lavoro domestico, riservano ai "prestatori d'opera manuale" un trattamento meno favorevole rispetto a quello stabilito nelle lettere a) degli stessi articoli per "il personale impiegatizio", sollevava eccezione di incostituzionalità delle citate norme per contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

L'eccezione veniva accolta dal pretore che, con ordinanza 13 marzo 1974, ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la relativa questione, rimetteva gli atti a questa Corte.

Osserva il pretore nell'ordinanza che la disparità di trattamento appare ingiustificata, poiché identiche sono le esigenze dei lavoratori dell'una e dell'altra categoria del medesimo settore, che con le citate disposizioni si intendono garantire, e precisamente: ritemprare con le ferie annuali le forze fisicopsichiche; poter cercare, con il congruo preavviso, altro lavoro in sostituzione di quello cessato per volontà del datore; soddisfare, con l'indennità di anzianità, le esigenze di vita nel periodo successivo alla cessazione del rapporto del lavoro in mancanza della retribuzione in precedenza percepita.

Fare distinzione, in relazione a dette identiche esigenze, a seconda delle condizioni personali dei lavoratori (quali sono appunto quelle di "impiegati" e "prestatori d'opera manuale") vuol dire vulnerare il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione.

In relazione a tale precetto il pretore ha perciò denunciato...

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