Sentenza nº 199 da Constitutional Court (Italy), 28 Luglio 1976
Relatore | Vincenzo Michele Trimarchi |
Data di Resoluzione | 28 Luglio 1976 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N. 199
ANNO 1976
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. PAOLO ROSSI, Presidente
Dott. LUIGI OGGIONI
Avv. ANGELO DE MARCO
Avv. ERCOLE ROCCHETTI
Prof. ENZO CAPALOZZA
Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI
Prof. VEZIO CRISAFULLI
Dott. NICOLA REALE
Avv. LEONETTO AMADEI
Dott. GIULIO GIONFRIDA
Prof. EDOARDO VOLTERRA
Prof. GUIDO ASTUTI
Dott. MICHELE ROSSANO
Prof. LEOPOLDO ELIA, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimit‡ costituzionale della legge 3 febbraio 1965, n. 14 (regolamentazione delle assuntorie nelle ferrotranvie esercitate in regime di concessione), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 22 maggio 1973 dal tribunale di Lecce nel procedimento civile vertente tra Rizzo Gaetano e la societ‡ Ferrovie Sud-Est, iscritta al n. 163 del reg. ord. 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 146 del 5 giugno 1974;
2) ordinanza emessa il 21 dicembre 1973 dalla Corte d'appello di Roma nel procedimento civile vertente tra l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e la societ‡ Romana per le Ferrovie del Nord, iscritta al n. 262 del reg. ord. 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 231 del 4 settembre 1974.
Visti gli atti di costituzione dell'INAIL, della societ‡ Ferrovie Sud-Est e della societ‡ Romana per le Ferrovie del Nord, nonchÈ gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 19 maggio 1976 il Giudice relatore Vincenzo Michele Trimarchi;
uditi l'avv. Tommaso Fontana, per l'INAIL, l'avv. Salvatore Sambiagio per la Societ‡ Romana per le Ferrovie del Nord, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
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- Il tribunale di Lecce, nel procedimento civile vertente tra Gaetano Rizzo e la societ‡ per azioni Ferrovie del Sud-Est, con ordinanza del 22 maggio 1973, ha sollevato la questione di legittimit‡ costituzionale della legge 3 febbraio 1965, n. 14 (regolamentazione delle assuntorie nelle ferrotranvie esercitate in regime di concessione), in riferimento agli artt. 3, 35 e 36 della Costituzione.
Chiamato a "decidere se il corrispettivo dell'opera prestata da un assuntore debba essere o no proporzionato alla quantit‡ e alla qualit‡ del lavoro prestato, e debba altresÏ rispondere all'esigenza di assicurare allo stesso assuntore, ed alla sua famiglia, un'esistenza libera e dignitosa" ed a "stabilire se il canone previsto dalla legge del 1965, e di fatto percepito dal Rizzo, risponda ai criteri dettati appunto dall'art. 36 della Costituzione", ha ritenuto essere di ostacolo, a tale esame, il complesso delle norme contenute nella legge n. 14 del 1965, che, disciplinando il lavoro degli assuntori come se fosse locatio operis, non consente al giudice ordinario di applicare l'art. 36 della Costituzione soprattutto perchÈ la giurisprudenza ha tradizionalmente riservato tale applicazione all'area della locatio operarum.
Ha perÚ rilevato che, "pur potendosi in astratto parlare di contratto misto, quello di assuntoria, È in maniera determinante, un contratto di locatio operarum", e che pertanto dalle norme denunciate "derivi una condizione di diseguaglianza tra lavoratori subordinati", ad una parte di essi essendo applicabile l'art. 36 e ad altra parte, sia pure esigua, e cioÈ agli assuntori, la stessa disposizione costituzionale non sarebbe applicabile.
Ed ha infine ritenuto che "la sovranit‡ del potere legislativo nell'assoggettare un certo tipo di rapporto ad una determinata disciplina, diversa da quella accordata ad altri rapporti aventi identica struttura economica e sociale" "debba trovare il suo limite nelle norme costituzionali che garantiscono pari dignit‡ sociale a tutti i cittadini, e che ai cittadini lavoratori subordinati, assicurano la realizzazione concreta di tale dignit‡, mercÈ l'applicazione dei criteri sanciti nell'art. 36 della Costituzione".
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- Davanti a questa Corte si sono costituiti il Rizzo (fuori del termine di legge) e le Ferrovie del Sud-Est s.p.a. ed ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.
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La difesa delle Ferrovie del Sud-Est s.p.a. (avv. Giulio Pacelli), ritenuta fondamentale per la risoluzione della questione sottoposta all'esame di questa Corte la definizione della natura del contratto di assuntoria, ha ricordato che prima della legge n. 14 del 1965 il rapporto, caratterizzato dall'espletamento di un servizio e dalla corresponsione di un compenso pattuito contrattualmente, era considerato di lavoro autonomo regolato da una convenzione e da un capitolato approvati dal ministero, e che con la citata legge il legislatore ha voluto conservare al rapporto di assuntoria le caratteristiche di lavoro autonomo ed in effetti il contratto de quo rientra "nello schema del contratto d'opera, in quanto l'assuntore si obbliga, verso un corrispettivo, a prestare un servizio, quale risultato della sua autonoma attivit‡ organizzativa".
Si appalesa quindi privo di fondamento il presupposto base della tesi del tribunale di Lecce.
Il legislatore, quindi, non ha oltrepassato il limite delle norme costituzionali, con l'assoggettamento del rapporto in oggetto alla disciplina del lavoro autonomo, proprio per la...
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