LEGGE 3 febbraio 1965, n. 14 - Regolamentazione delle assuntorie nelle ferrotramvie esercitate in regime di concessione

Coming into Force02 Marzo 1965
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1965/02/15/065U0014/CONSOLIDATED/20091214
Published date15 Febbraio 1965
Enactment Date03 Febbraio 1965
Official Gazette PublicationGU n.40 del 15-02-1965
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Ferme restando le norme della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, le assuntorie di stazione, di fermata e di passaggio a livello nelle ferrovie e tramvie esercitato dalla industria privata sono regolate dalle norme seguenti.

Art 2.

Le assuntorie di cui al precedente articolo devono essere preventivamente autorizzate dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile (Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione) e possono comprendere i servizi di biglietteria, di ricevimento e spedizione delle merci, di pulizia, custodia e sorveglianza dei locali, impianti e piazzali, di custodia dei beni aziendali, delle merci e valori e del materiale rotabile che si trovi nella stazione o fermata.

L'assuntoria di stazione o fermata puo' anche comprendere il servizio di manovra, di sorveglianza e di custodia dei passaggi a livello ad essa contigui.

Non e' consentito affidare ai titolari delle assuntorie compiti o mansioni inerenti al movimento ed alla circolazione dei treni, tranne che si tratti di coadiuvare, in circostanze straordinarie e impreviste e dietro richiesta della Direzione di esercizio o del dirigente unico, gli agenti che ne siano responsabili.

Le norme della presente legge si applicano anche alle assuntorie degli scali dei servizi della navigazione interna.

Art 3.

Le assuntorie di stazione o fermata si distinguono in quattro categorie: A, B, C e D.

La classificazione ha luogo con decreto del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile sulla base della media giornaliera dei treni che siano risultati in fermata nel precedente anno solare e della entita' delle altre eventuali prestazioni di servizio.

Per il computo della media di cui al presente articolo si tiene conto anche dei treni festivi, stagionali, straordinari e merci.

Anche le assuntorie di passaggi a livello si distinguono in quattro categorie in relazione al numero dei treni in transito e secondo i criteri e le modalita' indicati nei commi precedenti.

Art 4.

E' demandato all'ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, competente per territorio di stabilire, sentite l'azienda e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, se e quanti coadiutori debba avere alle sue dipendenze il titolare di una assuntoria di stazione o fermata, tenuto conto delle prestazioni complessivamente necessarie per il funzionamento della assuntoria ed avuto riguardo, per i coadiutori, a quanto disposto dalla presente legge per i riposi e le ferie.

I coadiutori, che saranno assunti col consenso della azienda e possono essere persone di famiglia dell'assuntore, debbono possedere gli stessi requisiti che dall'articolo 5 sono prescritti per gli assuntori. Essi devono essere sostituiti, anche dietro richiesta dell'azienda, quando divengano fisicamente inidonei, si dimostrino incapaci e commettano irregolarita' o negligenze gravi.

L'assuntore e' responsabile rispetto alla direzione di esercizio dell'operato dei coadiutori.

Art 5.

L'aspirante ad una assuntoria, oltre a possedere i requisiti della maggiore eta', della buona condotta morale e civile ed essere dotato di sana e robusta costituzione fisica, deve avere i requisiti fisici necessari per il disimpegno dei servizi a lui affidati in applicazione delle disposizioni emanate con la presente legge.

Ferme restando le condizioni di cui al precedente comma, costituiscono titolo di precedenza per la concessione di una assuntoria la qualita' di ex agente della azienda presso la quale e' da istituire l'assuntoria stessa.

Art 6.

La concessione di una assuntoria ha luogo per contratto di durata triennale, con rinnovo tacito se non disdettato almeno tre mesi prima della scadenza.

A garanzia dei valori e del...

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