Sentenza nº 158 da Constitutional Court (Italy), 26 Giugno 1975

RelatoreLeonetto Amadei
Data di Resoluzione26 Giugno 1975
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 158

ANNO 1975

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente

Dott. LUIGI OGGIONI

Avv. ANGELO DE MARCO

Avv. ERCOLE ROCCHETTI

Prof. ENZO CAPALOZZA

Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI

Prof. VEZIO CRISAFULLI

Dott. NICOLA REALE

Prof. PAOLO ROSSI

Avv. LEONETTO AMADEI

Dott. GIULIO GIONFRIDA

Prof. EDOARDO VOLTERRA

Prof. GUIDO ASTUTI

Dott. MICHELE ROSSANO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 46 della legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio), e dell'art. 669 del codice penale, promossi con ordinanze emesse il 22 gennaio e il 7 marzo 1973 dal pretore di Padova nei procedimenti penali rispettivamente a carico di Sartié Raimondo e di Vacca Cosimo, iscritte ai nn. 100 e 158 del registro ordinanze 1973 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 126 del 16 maggio 1973 e n. 169 del 4 luglio 1973.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 9 aprile 1975 il Giudice relatore Leonetto Amadei;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

Nel corso del procedimento penale a carico di Raimondo Sartié, tratto a giudizio per rispondere del reato di vendita ambulante senza licenza, il pretore di Padova, con ordinanza del 22 gennaio 1973, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale degli artt. 46 della legge 11 giugno 1971, n. 426, e 669 del codice penale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

La violazione del principio di eguaglianza trarrebbe, per il proponente, la sua derivazione dalla diversa regolamentazione penale che, in tema di vendita senza licenza, si é venuta a determinare, per effetto della legge 11 giugno 1971, n. 426, innovatrice della legge 10 luglio 1962, n. 889, tra vendita ambulante e vendita attraverso esercizi stabili.

Si osserva, infatti, che, mentre la legge n. 889 del 1962 all'art.2 comminava una stessa pena per le due forme di vendita senza licenza (ammenda da lire 10.000 a lire 200.000), l'art. 46 della legge n. 426 del 1971, abrogativa della precedente, avrebbe previsto, per la vendita senza licenza attraverso l'apertura di esercizi stabili, una pena diversa e più favorevole di quella per la vendita ambulante senza licenza, che ricadrebbe, per effetto della ricordata abrogazione, sotto la sanzione dell'art. 669 cod. pen. (ammenda fino a lire 40.000 o arresto fino a due mesi). Tale nuova disciplina penale si presenterebbe, pertanto, più sfavorevole nei riguardi del venditore ambulante senza licenza, sia perché prevederebbe la possibilità di comminare, in alternativa, anche una pena restrittiva della libertà personale, sia perché il trasgressore non potrebbe beneficiare dell'istituto dell'oblazione e sia perché l'eventuale condanna dovrebbe essere iscritta nel casellario giudiziario.

La differente valutazione, ai fini delle conseguenze penali, operata dal legislatore, non potrebbe essere giustificata dal fatto che le due attività commerciali illecite si presenterebbero oggettivamente diverse. Avuto riguardo alle limitate dimensioni della attività...

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