Sentenza nº 148 da Constitutional Court (Italy), 27 Luglio 1972
Relatore | Ercole Rocchetti |
Data di Resoluzione | 27 Luglio 1972 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N. 148
ANNO 1972
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. GIUSEPPE CHIARELLI, Presidente
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO MORTATI
Dott. GIUSEPPE VERZì
Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO
Dott. LUIGI OGGIONI
Dott. ANGELO DE MARCO
Avv. ERCOLE ROCCHETTI
Prof. ENZO CAPALOZZA
Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI
Prof. VEZIO CRISAFULLI
Dott. NICOLA REALE
Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 18 ottobre 1950, n. 920, concernente la proroga dei termini assegnati dalle disposizioni di attuazione del codice civile nei riguardi di società e di consorzi, promosso con ordinanza emessa il 29 ottobre 1970 dal tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra Rebora Gianguglielmo e la società Montecatini-Edison, iscritta al n. 395 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42 del 17 febbraio 1971.
Visti gli atti di costituzione di Rebora Gianguglielmo e della società Montecatini-Edison e l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 24 maggio 1972 il Giudice relatore Ercole Rocchetti;
uditi l'avv. Edoardo Clerici, per il Rebora, l'avv. Rosario Nicolò, per la società Montecatini-Edison, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
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- Con ordinanza 29 ottobre 1970, emessa nel procedimento civile vertente tra Rebora Gianguglielmo e la società p.a. Montecatini-Edison, il tribunale di Milano ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata, in relazione all'articolo 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale della legge 18 ottobre 1950, n. 920, avente ad oggetto la proroga dei termini assegnati dalle disposizioni di attuazione del codice civile nei riguardi di società e di consorzi.
Nella ordinanza di rinvio si osserva che la legge impugnata, prorogando i termini relativi agli adempimenti previsti dagli artt. 204, secondo comma, 206, 209, secondo comma, 213, 215, secondo comma, 216, 217, secondo comma, 221 e 223 delle disposizioni di attuazione del codice civile vigente "fino alla attuazione della revisione del codice civile", pone in essere una disciplina che non é circoscritta, secondo le caratteristiche delle norme transitorie, ad un periodo di tempo limitato e predeterminato, ma si affianca, in via definitiva, al sistema previsto dagli artt. 2368 e 2369 del codice civile.
La contemporanea esistenza, per un periodo di tempo indeterminato, di due diverse discipline legislative applicabili a situazioni sostanzialmente eguali é in contrasto, secondo il tribunale di Milano, con il principio della parità di trattamento, sancito dall'art. 3 della Costituzione.
L'ordinanza é stata ritualmente notificata, comunicata e pubblicata.
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- Nel giudizio dinanzi alla Corte si sono costituite entrambe le parti. Il Rebora, con deduzioni depositate in cancelleria il 14 dicembre 1970, condivide le censure prospettate nella ordinanza di rinvio, sostenendo che la legge impugnata pone in essere, per le società costituite anteriormente al 1942, un sistema di privilegio che consente di adottare, in deroga alle disposizioni del codice civile relative ai quorum assembleari, deliberazioni anche gravissime con maggioranza irrisoria, e quindi senza alcuna garanzia di serietà e di ponderatezza.
La società Montecatini-Edison, invece, con atto del 3 marzo 1971, deduce la infondatezza della questione di legittimità costituzionale, osservando che il tribunale di Milano avrebbe dovuto, nel denunciare la violazione del principio di eguaglianza, escludere l'obbiettiva diversità delle situazioni diversamente disciplinate, oppure assumere...
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