Sentenza nº 154 da Constitutional Court (Italy), 27 Luglio 1972

RelatoreFrancesco Paolo Bonifacio
Data di Resoluzione27 Luglio 1972
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 154

ANNO 1972

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. GIUSEPPE CHIARELLI, Presidente

Prof. MICHELE FRAGALI

Prof. COSTANTINO MORTATI

Dott. GIUSEPPE VERZì

Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO

Dott. LUIGI OGGIONI

Dott. ANGELO DE MARCO

Avv. ERCOLE ROCCHETTI

Prof. ENZO CAPALOZZA

Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI

Prof. VEZIO CRISAFULLI

Dott. NICOLA REALE

Prof. PAOLO ROSSI

Avv. LEONETTO AMADEI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale della legge regionale siciliana 2 luglio 1969, n. 20 (applicazione in Sicilia della legge nazionale 22 luglio 1966, n. 607, recante norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiarie perpetue), promossI con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 17 gennaio 1970 dal tribunale di Palermo nel procedimento civile vertente tra Ippolito Vincenzo e Lima Mancuso Salvatore, iscritta al n. 44 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 64 dell'11 marzo 1970 e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 9 del 21 febbraio 1970;

2) ordinanza emessa il 21 marzo 1970 dal tribunale di Agrigento nel procedimento civile vertente tra Urso Pasquale e Casa Giuseppe ed altri, iscritta al n. 198 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 170 dell'8 luglio 1970 e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 36 del 25 luglio 1970;

3) ordinanza emessa il 5 maggio 1970 dal pretore di Caltanissetta nel procedimento civile vertente tra Tonelli Pietro e Viviano Giuseppe, iscritta al n. 205 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 177 del 15 luglio 1970 e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 36 del 25 luglio 1970;

4) ordinanza emessa il 25 marzo 1970 dal pretore di Lentini nel procedimento civile vertente tra Barchitta Francesco ed altra e Cutore Recupero Pasquale, iscritta al n. 250 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 235 del 16 settembre 1970 e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 48 del 31 ottobre 1970;

5) ordinanze emesse il 10 aprile 1970 dal tribunale di Palermo in tre procedimenti civili vertenti, rispettivamente, tra Pensato Giuseppe e Andrea, Scozzaro Nicolò, Milazzo Giorgio contro Lima Mancuso Salvatore, iscritte ai nn. 273, 274 e 275 del registro ordinanze 1970 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 267 del 21 ottobre 1970 e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 48 del 31 ottobre 1970;

6) ordinanze emesse il 27 maggio 1970 dal tribunale di Caltanissetta in sette procedimenti civili vertenti, rispettivamente, tra Tonelli Pietro contro Viviano Giuseppe, Falzone Arcangelo, Baldacchino Michele, Falzone Carmelo, Falzone Cataldo, Violo Michele e Falzone Michele, iscritte ai nn. 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 51 del registro ordinanze 1971 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 74 del 24 marzo 1971 e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 16 del 3 aprile 1971;

7) ordinanza emessa il 21 ottobre 1970 dal pretore di Troina nel procedimento civile vertente tra Squillaci Giovan Battista e Bottitta Francesco ed altro, iscritta al n. 212 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 177 del 14 luglio 1971 e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 33 del 3 luglio 1971;

8) ordinanze emesse il 23 dicembre 1970 dal tribunale di Palermo in due procedimenti civili vertenti, rispettivamente, tra Bruno Giuseppe ed altri e Parrino Francesco ed altri contro Starrabba Gaetano di Giardinelli, iscritte ai numeri 317 e 318 del registro ordinanze 1971 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 290 del 17 novembre 1971 e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 48 del 2 ottobre 1971.

Visti gli atti di costituzione di Lima Mancuso Salvatore, Cutore Recupero Pasquale e Tonelli Pietro e l'atto d'intervento del Presidente della Regione siciliana;

udito nell'udienza pubblica del 4 luglio 1972 il Giudice relatore Francesco Paolo Bonifacio;

uditi gli avvocati Rosario Nicolò e Salvatore Sangiorgi, per il Lima Mancuso, l'avv. Elio Vecchio, per il Cutore Recupero, l'avv. Guido Aula, per il Tonelli, e l'avv. Salvatore Villari, per il Presidente della Regione siciliana.

Ritenuto in fatto

  1. - Nel corso di un procedimento civile fra Salvatore Lima e Vincenzo Ippolito, avente ad oggetto il pagamento di canoni enfiteutici relativi alle annate 1965-1968, il tribunale di Palermo, accogliendo un'eccezione di parte, ha sollevato alcune questioni di legittimità costituzionale concernenti la legge regionale siciliana 2 luglio 1969, n. 20, sulla "applicazione in Sicilia della legge nazionale 22 luglio 1966, n. 607, recante norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiarie perpetue"

    Nell'ordinanza di rimessione, emessa il 17 gennaio 1970, si assume che due vizi inficiano la legittimità costituzionale della legge regionale: a) l'incompetenza della Regione siciliana a legiferare nella materia dei rapporti intersubiettivi privati in agricoltura e la conseguente violazione dell'art. 14, lett. a), dello Statuto; b) il contrasto con l'art. 42, terzo comma, della Costituzione per quanto riguarda la "limitazione coattivamente imposta al valore dei canoni enfiteutici".

    Sulla prima questione il tribunale, richiamando i principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte e, in particolare, la sentenza n. 123 del 1957 con la quale venne dichiarata costituzionalmente illegittima una legge votata dall'Assemblea regionale siciliana in materia di enfiteusi, premette che il potere del legislatore regionale di regolare rapporti privati é del tutto eccezionale ed incontra limiti rigorosi, fra i quali acquista un particolare rilievo quello della temporaneità della disciplina: al qual proposito é decisivo osservare che la legge impugnata, ancorché l'art. 8 ne imponga l'applicazione solo fino a quando non venga emanata sulla stessa materia una legge statale, consente, attraverso il meccanismo dell'affranco, il formarsi di situazioni definitive (ablazione del diritto di proprietà del concedente) sulle quali non potrebbe di certo incidere la futura legge nazionale. A ciò é da aggiungere che la legge regionale de qua, sebbene formalmente presentata (art. 1) come adattamento della legge statale 22 luglio 1966, n. 607, alle particolari condizioni dell'isola, ha arbitrariamente dato efficacia nella Regione a quelle norme che erano state dichiarate illegittime da questa Corte con sentenza n. 37 del 1969. A seguito di tale decisione, infatti, i rapporti enfiteutici derivanti da atti posteriori al 28 ottobre 1941 non ricadevano più nella disciplina di quella legge, ma rientravano nel diritto comune: di modo che l'impugnata legge regionale ha innovato la regolamentazione di un istituto di diritto civile, in contrasto con i principi della legislazione statale. Ulteriori motivi della incompetenza della Regione sono ravvisati dal tribunale nella circostanza che la legge de qua interferisce sull'attività di riforma dei patti agrari (la legge statale n. 607 del 1966 avrebbe, infatti, natura di riforma); nella previsione - contenuta nell'art. 6, inapplicabile nel giudizio a quo, ma risolventesi in un vizio che investe tutta la legge, perché sconvolge nella sua interezza un istituto così come, nel suo complesso, disciplinato dal legislatore statale - della decadenza del concedente dai benefici di cui al d.l.P.R. n. 114 del 1948 nel caso di devoluzione del fondo; nella retroattività della disciplina, che in forza del combinato disposto dell'art. 4 della legge regionale e dell'art. 15 della legge statale si applicherebbe, secondo il tribunale, fin dall'annata agraria 1962-63.

    Per quanto riguarda la violazione dell'art. 42...

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