Sentenza nº 70 da Constitutional Court (Italy), 09 Aprile 1969
Data di Resoluzione | 09 Aprile 1969 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N. 70
ANNO 1969
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. ALDO SANDULLI, Presidente
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO MORTATI
Prof. GIUSEPPE CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZì
Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO
Dott. LUIGI OGGIONI
Dott. ANGELO DE MARCO
Avv. ERCOLE ROCCHETTI
Prof. ENZO CAPALOZZA
Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI
Prof. VEZIO CRISAFULLI
Dott. NICOLA REALE, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dei decreti del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1475, e n. 1490, promosso con ordinanza emessa il 7 giugno 1967 dal tribunale di Cosenza nel procedimento civile vertente tra Boscarelli Nicola e l'Opera per la valorizzazione della Sila, iscritta al n. 185 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 258 del 14 ottobre 1967.
Visti gli atti di costituzione degli eredi Boscarelli e dell'Opera per la valorizzazione della Sila;
udita nell'udienza pubblica del 26 febbraio 1969 la relazione del Giudice Giuseppe Verzì;
uditi l'avv. Giuseppe Guarino, per gli eredi Boscarelli ed il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò, per l'Opera Sila.
Ritenuto in fatto
In attuazione della legge 12 maggio 1950, n. 230 (legge Sila), con decreti presidenziali del 24 dicembre 1951, nn. 1475 e 1490, venivano espropriati in danno di Boscarelli Nicola ettari 374.01.90 di terreni, di cui ettari 313.04.07 in territono del Comune di Bisignano ed ettari 60.97.20 in Comune di Santa Sofia d'Epiro.
Con due distinti atti di citazione, il Boscarelli conveniva davanti il tribunale di Cosenza l'Opera valorizzazione Sila chiedendone la condanna alla restituzione dei terreni, ovvero al pagamento del controvalore, previa dichiarazione di illegittimità costituzionale dei menzionati provvedimenti presidenziali in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, in quanto i piani particolareggiati di espropriazione erano stati formulati in base agli elementi del nuovo catasto in formazione entrato in funzione il 1 agosto 1955, e non già in base al catasto vigente alla data del 15 novembre 1949. E poiché secondo i dati risultanti da quest'ultimo l'intera proprietà del Boscarelli ammontava ad ettari 666.40.01, con la espropriazione di ettari 374.01.90, si sarebbe inciso sulla quota intangibile di ettari 300.
L'Opera Sila contestava l'assunto dell'attore, ponendo in evidenza che con i ripetuti decreti non era stata intaccata la quota intangibile.
Riuniti i due procedimenti, il tribunale con ordinanza del 21 novembre 1962, sottoponeva a questa Corte la questione di legittimità costituzionale nei termini prospettati dal Boscarelli. Nel giudizio si costituivano gli eredi del Boscarelli, deceduto il 5 dicembre 1952, e l'Opera valorizzazione Sua. Interveniva anche il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Con provvedimento del 12 dicembre 1963, la Corte restituiva gli atti al tribunale perché procedesse all'accertamento della effettiva consistenza dei terreni di proprietà del Boscarelli alla data del 15 novembre 1949.
Il tribunale procedeva all'accertamento della consistenza dei terreni alla data sopraindicata - sia della consistenza risultante dai dati del catasto, sia di quella...
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