Sentenza nº 1 da Constitutional Court (Italy), 21 Gennaio 1967

Data di Resoluzione21 Gennaio 1967
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 1

ANNO 1967

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente

Prof. ANTONINO PAPALDO

Prof. NICOLA JAEGER

Prof. GIOVANNI CASSANDRO

Prof. BIAGIO PETROCELLI

Dott. ANTONIO MANCA

Prof. ALDO SANDULLI

Prof. GIUSEPPE BRANCA

Prof. MICHELE FRAGALI

Prof. COSTANTINO MORTATI

Prof. GIUSEPPE CHIARELLI

Dott. GIUSEPPE VERZì

Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO

Dott. LUIGI OGGIONI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dei primi tre commi dell'art. 7 del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti 12 luglio 1934, n. 1214, come integrato dall'art. 2 del D. L. Lgt. 14 luglio 1945, n. 430, promosso con ordinanza emessa il 3 giugno 1966 dalla Corte dei conti a Sezioni riunite sui ricorsi di Di Ciaccia Domenico, Zaccaria Giovanni, Costa Albesi Renato ed altri, iscritta al n. 127 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 168 del 9 luglio 1966.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri, di Costa Albesi Renato ed altri e di Sacchetto Aleardo;

udita nell'udienza pubblica del 14 dicembre 1966 la relazione del Giudice Giovanni Cassandro;

uditi gli avvocati Massimo Severo Giannini e Leopoldo Piccardi, per Costa Albesi ed altri, l'avv. Antonio Sorrentino, per il Sacchetto, e il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto in fatto

l. - Nel corso di un giudizio davanti alla Corte dei conti a Sezioni riunite i ricorrenti - primi referendari e referendari della Corte dei conti che avevano impugnato, chiedendone l'annullamento, quattro decreti del Presidente della Repubblica coi quali erano stati nominati dieci consiglieri estranei alla magistratura della Corte, - sollevavano la questione di legittimità del secondo comma, seconda parte dell'art. 7 del T.U. 12 luglio 1934, n. 1214, e del terzo comma aggiunto nel medesimo articolo dall'art. 2 del D. L. Lgt. 14 luglio 1945, n. 430. Le norme impugnate dispongono rispettivamente: "Il grado di consigliere é conferito, per la metà dei posti, a funzionari di grado quinto della Corte stessa" e "Per i posti di consigliere di spettanza ad estranei alla Corte, ove la scelta cada su funzionari dello Stato, questi debbono essere già di grado 4, ovvero di grado 5 che abbiano non meno di tre anni di anzianità in quest'ultimo grado".

Ad avviso dei ricorrenti queste norme in virtù delle quali il Governo conferisce la nomina a consigliere della Corte dei conti per la metà dei posti vacanti ad elementi estranei alla magistratura della Corte stessa violano l'art. 100, ultimo comma, che dispone: "La legge assicura l'indipendenza dei due Istituti (Consiglio di Stato e Corte dei conti) di fronte al Governo", l'articolo 106, primo comma, giusta il quale "Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso"; e l'art. 108, secondo comma, della Costituzione che stabilisce: "La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia".

La Corte dei conti, respinte le eccezioni pregiudiziali mosse dai resistenti di difetto di giurisdizione-competenza delle Sezioni riunite e di carenza di interesse dei ricorrenti, riteneva rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimità sollevate dai ricorrenti, sollevava di ufficio, nei confronti delle ricordate norme della Costituzione, anche la questione di legittimità della norma contenuta nel primo comma del citato articolo 7: "Il Presidente della Corte, i presidenti di Sezione, i consiglieri ed il procuratore generale sono nominati per decreto reale (ora presidenziale) su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato (ora Presidente del Consiglio dei Ministri), previa deliberazione del Consiglio dei Ministri"; e in conseguenza, con ordinanza del 3 giugno 1966, sospendeva il giudizio e rimetteva gli atti a questa Corte. L'ordinanza é stata notificata, comunicata e pubblicata nei modi e termini di legge.

  1. - I motivi che sorreggono il giudizio di non manifesta infondatezza della questione proposta sono i seguenti, esaminati nell'ordinanza partitamente rispetto agli artt. 106 e 108, che garantiscono in generale l'indipendenza dei magistrati della giurisdizione ordinaria e delle giurisdizioni speciali e all'art. 100 che riguarda specificamente la Corte dei conti nell'esercizio delle sue funzioni di controllo, stante la duplice funzione che i magistrati della Corte sono chiamati ad esercitare: giurisdizionale, cioé, e di controllo.

    Le garanzie di indipendenza dei magistrati ordinari e di quelli delle giurisdizioni speciali quali sono enumerate dagli artt. 106 e 108 della Costituzione (concorso per l'accesso alla carriera; nomine anche elettive limitate ai soli magistrati onorari e per le funzioni attribuite ai giudici singoli; chiamata all'ufficio di consigliere di Cassazione riservata esclusivamente a professori universitari in materie giuridiche e ad avvocati iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori, nel concorso di meriti insigni e su designazione del Consiglio superiore della Magistratura), non sarebbero rispettate dalle norme del citato art. 7 che consentirebbero al Governo di nominare, senza alcuna regola, indiscriminatamente, estranei alla qualifica non iniziale di consigliere. Né questo difetto di disciplina della facoltà attribuita al Governo può ritenersi sanato dalla norma dell'art. 8, primo comma, del T.U. ricordato, secondo la quale "i presidenti e consiglieri della Corte non possono essere revocati né collocati d'ufficio a riposo, né allontanati in qualsiasi altro modo, se non per decreto reale (ora presidenziale), col parere conforme di una commissione composta dai presidenti e vicepresidenti del Senato e della Camera dei deputati". Osserva l'ordinanza che questa norma, la quale spiega la sua efficacia dopo la nomina a consigliere, non può bastare da sola a eliminare ex post i vizi del procedimento che mette capo alla nomina stessa da parte del Governo.

    Quanto alla specifica garanzia d'indipendenza della Corte e dei suoi membri "di fronte al Governo" disposta dall'art. 100, ultimo comma, della Costituzione, che va posta in relazione, secondo l'ordinanza, con il secondo comma del medesimo articolo che affida alla Corte le funzioni di controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo e quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato, l'ordinanza afferma che l'ingerenza del Governo nella nomina dei consiglieri, nei modi e nei sensi che sono stati ricordati, può compromettere la garanzia costituzionale prevista allo scopo precipuo di contenere l'attività amministrativa nei limiti dell'ordinamento giuridico e viziare il rapporto tra controllante e controllato che, giusta l'ordinanza, é di natura dialettica.

  2. - Si sono costituiti nel presente giudizio i dottori Renato Costa Albesi, Antonio Esposito, Enzo Delavigne, Giuseppe Mureddu, ricorrenti nel giudizio a quo, rappresentati e difesi dagli avvocati Massimo Severo Giannini e Leopoldo Piccardi, con deduzioni depositate il 25 luglio 1966.

    La difesa dei ricorrenti, dopo aver ricordato la duplice funzione di controllo del Governo e degli enti ausiliari in senso largo del Governo, e giurisdizionale esplicata dalla Corte dei conti, richiama la circostanza che la Corte stessa gode di una garanzia costituzionale di indipendenza anch'essa duplice: di indipendenza, cioé, nella funzione...

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